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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24087 - pubb. 11/01/2020.

Insolvenza: situazione d'impotenza funzionale e non transitoria a fronteggiare gli impegni assunti


Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1985. Pres. Scanzano. Est. Sgroi.

Stato di insolvenza - Estremi - Dichiarazione di fallimento a seguito del riscontro di questi ultimi - Obbligatorietà - Valutazioni discrezionali di opportunità costituenti ostacolo alla dichiarazione - Inammissibilità


La dichiarazione d'ufficio del fallimento configura un dovere del tribunale, che consegue al riscontro dello stato d'insolvenza del debitore, consistente, indipendentemente da un eventuale squilibrio fra passivo ed attivo, in una situazione d'impotenza funzionale e non transitoria a fronteggiare gli impegni assunti. A fronte del suddetto accertamento, pertanto, la dichiarazione medesima non può trovare ostacolo in valutazioni discrezionali di opportunità, ne' in considerazioni attinenti all'interesse dei creditori di evitare o rinviare la procedura concorsuale (nella specie, in relazione a trattative stragiudiziali). (massima ufficiale)