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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24069 - pubb. 11/01/2020.

Stato d'insolvenza di società inserita in un gruppo di società collegate o controllate


Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 1992. Pres. Scanzano. Est. Borrè.

Stato d'insolvenza - In genere - Società inserita in un gruppo di società collegate o controllate da una società madre - Stato d'insolvenza - Accertamento - Criteri - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Disciplina - Applicabilità - Esclusione


Al fine della dichiarazione di fallimento di una società, l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, anche quando essa sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate o controllate da un'unica società madre (holding), atteso che, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti; e che, inoltre, le speciali disposizioni dettate per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi esprimono norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del gruppo e, comunque, non sono estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi considerate. (massima ufficiale)

 

Fatto

Con atto notificato il 29 luglio 1980 la s.a.s. Immobiliare Z. di Mario G. propose opposizione avverso la sentenza emessa in data 19 - 21 luglio 1980 con la quale il Tribunale di Roma, d'ufficio, aveva dichiarato il suo fallimento.

L'opponente contestò la sussistenza dello stato di insolvenza, assumendo che la propria situazione patrimoniale era caratterizzata da un attivo notevolmente superiore all'importo dei crediti fatti valere con la istanze di fallimento, che la crisi di liquidità in cui versava era soltanto temporanea, che le difficoltà economiche in cui essa si dibatteva erano derivate dalle note vicende del "gruppo Caltagirone" di cui la società faceva parte e sarebbero state superate se l' I.C.C.R.I. non avesse provocato il fallimento di tutte le società appartenenti a Gaetano Caltagirone nonché di questi in proprio.

Si costituì il Fallimento della società e contestò le ragioni poste a base dell'opposizione.

Il Tribunale rigettò la domanda.

La società fallita propose appello alla Corte di Roma e la curatela resistette all'impugnazione. Intervenne volontariamente l' I.C.C.R.I., aderendo alle richiesta di rigetto del gravame. Con sentenza 7 marzo 1988 la Corte d'Appello dichiarò inammissibile l'intervento dell' I.C.C.R.I. e rigettò l'impugnazione, osservando, in particolare, per quanto interessa in questa sede, che:

a) la formazione di gruppi di società collegate da rapporti di coordinazione o di subordinazione economico - amministrativa è preso in considerazione dall'ordinamento non già come fenomeno capace di dare vita ad enti dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale proprie, nei quali confluiscono e sono assorbite le personalità delle singole società di ciascun gruppo, ma come un fatto suscettibile esclusivamente di implicazioni corporative o patrimoniali, con la conseguenza che il raggruppamento, sebbene risponda ad esigenze economiche e funzionali delle imprese, non produce l'unificazione delle persone giuridiche collegate e neppure determina l'insorgere di un centro di imputazione di interessi dotato di una propria soggettività, sia pure limitata, sovrapposto alle società;

b) la società Immobiliare Z. all'epoca della dichiarazione di fallimento, versava in una situazione di impotenza economica non transitoria che le impediva di adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi e che per ciò stesso concretizzava lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 5 legge fallimentare per l'assoggettamento dell'imprenditore alla procedura concorsuale;

c) il patto solutorio intercorso tra gli esponenti dei gruppi societari facenti capo ai fratelli Caltagirone e gli esponenti delle banche creditrici (patto secondo cui la società del gruppo avrebbero completato la costruzione degli edifici in corso e provveduto alla loro vendita sotto il controllo degli istituti di credito, e gli altri creditori sarebbero stati, nel frattempo, tacitati con denaro all'uopo anticipato dalle banche) non era influente nella specie in quanto: aa) non concretizzava un regolamento stragiudiziale dell'insolvenza idoneo a precludere la dichiarazione di fallimento a causa della mancata partecipazione dell'intero ceto creditorio; bb) non proponeva adesione del rappresentante della società immobiliare Z., che solo avrebbe potuto assumere nei confronti dei creditori le obbligazioni nascenti dal negozio solutorio; cc) non era sufficientemente determinato nel contenuto ne' nei termini di attuazione, ne' nei soggetti che avrebbero manifestato il consenso per le banche.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società fallita sulla base di un unico articolato motivo. Non si è costituito il Fallimento.

 

DIRITTO

Con unico articolato motivo la società ricorrente - denunziando violazione dell'articolo 5 della legge fallimentare e difetto di motivazione su punti decisivi della controversia - lamenta:

a) che la Corte di appello abbia affermato lo stato di

insolvenza di detta società, disconoscendo che il relativo accertamento potesse essere proiettato nell'ambito del gruppo di cui la società medesima era parte, e non tenendo conto del fatto che la pretesa oggettiva impotenza patrimoniale a far fronte alle proprie obbligazioni non poteva essere apprezzata od accertata se non attraverso un'indagine (e l'acquisizione delle relative prove, anche testimoniali) relativa ai flussi finanziari interni del gruppo stesso: flussi interrotti a seguito della inadempienza del ceto creditorio bancario al pactum de non petendo (o ut minus solvatur) e del conseguente fallimento delle prime 19 società del gruppo e dei fratelli Caltagirone in proprio, con relativa interruzione del sistema del finanziamento reciproco;

b) che la Corte del merito abbia ritenuto operante a carico di essa ricorrente una situazione di impotenza economica non transitoria, trascurando che, pur nella prospettiva atomistica o, comunque, non unitaria adottata, l'attuazione del patto solutorio, intervenuto tra il ceto bancario che finanziava il gruppo e gli esponenti di quest'ultimo, avrebbe, attraverso l'utilizzazione delle anticipazioni finanziarie previste, consentito al ricorrente di tacitare fisiologicamente i propri creditori;

c) che, al riguardo, la Corte del merito abbia, in particolare, negato valore al patto solutorio a causa della mancata partecipazione allo stesso dell'intero ceto creditorio, nonché a causa della genericità del suo contenuto, della sua indeterminatezza temporale e dell'incertezza dei soggetti portatori del consenso del ceto bancario: in particolare, la ricorrente sottolinea che l'accordo solutorio escludeva lo stato di insolvenza per essersi i creditori impegnati a non azionare i propri crediti, e che in ordine a tale accordo non era richiesta la prova scritta, cosicché la prova orale dedotta al riguardo poteva essere ammessa (anche in relazione alla esistenza di un principio di prova scritta).

Il ricorso è infondato, nei termini delle proposizioni che seguono.

In punto di valutazione dello stato di insolvenza, questa Corte ha già avuto l'occasione di precisare che, al fine della dichiarazione di fallimento di una società, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, anche quando essa sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate o controllate da un'unica società - madre (holding), atteso che, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti; e che, inoltre, le speciali disposizioni dettate per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi esprimono norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del gruppo e, comunque, non sono estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi considerate (Cass. n. 1320 e 795 del 1989;) e nn. 4622, 6548 e 6769 del 1990). Esattamente, pertanto, la Corte di appello ha compiuto l'accertamento dello stato di insolvenza della società Immobiliare Z. con riguardo esclusivo alla situazione economica, nel riflesso che, non comportando l'esistenza del gruppo alcuna influenza sulla personalità giuridica delle singole società che ne fanno parte, l'autonomia patrimoniale di queste ultime, che è il riflesso della loro personalità giuridica, ne determina in via esclusiva la sorte rispetto all'assoggettamento alla procedura fallimentare, differenziandola da quella del gruppo.

Ancora esattamente la Corte di appello ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, è irrilevante uno stato patrimoniale caratterizzato dalla eccedenza delle poste attive su quelle passive, quando l'incapacità di adempimento regolare e, quindi, a scadenza e con mezzi normali, delle obbligazioni assunte si esprima, comunque, sul piano della carenza di liquidità; e che, agli stessi fini, il sistema concorsuale non lascia spazio all'indagine sulle cause dell'insolvenza, in quanto, agli specifici effetti dell'apertura di una procedura concorsuale, assume rilievo l'obiettività dell'imprenditore di adempiere, e non già la genesi della crisi: con la conseguenza che in sede fallimentare è priva di significato ogni indagine diversa da quella diretta ad accertare, su un piano effettuale ed oggettivo, il sussistere dell'insolvenza (da ultimo, Cass. n. 1439-1990).

Peraltro, la sentenza impugnata ha errato - e ne va

conseguentemente corretta la motivazione - laddove ha ritenuto, in linea di principio, che un accordo solutorio non possa concretizzare un regolamento stragiudiziale dell'insolvenza idoneo a precludere potenzialmente la dichiarazione di fallimento (a causa, tra l'altro, della mancata partecipazione dell'intero ceto creditorio). Va, innanzi tutto, rilevato al riguardo che il pactum de non petendo o ut minus solvatur (nella forma di accordo finalizzato alla dilazione dei crediti di finanziamento bancario, secondo i limiti temporali propri della struttura dell'operazione economica finanziata) non attiene concettualmente alla genesi dell'insolvenza, ma alla sua stessa esistenza, in quanto incide direttamente sull'inadempienza, nel senso della sua esclusione, e si riflette, quindi, necessariamente sulla sussistenza dello stato imprenditoriale di decozione (Cass. citata 1439-1990).

In secondo luogo, quel patto assume in astratto una funzione essenziale ai fini dell'accertamento dell'insolvenza nella misura in cui può attuare il ripristino del necessario equilibrio tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa (ancora Cass. citata).

In terzo luogo, la rilevanza del patto solutorio deve essere riconosciuta, in linea di principio, anche a fronte di un coinvolgimento parziale del ceto creditorio (come conseguenza dell'intervento del solo ceto bancario), rimanendo, in tal caso, la possibilità dell'insolvenza circoscritta alle altre situazioni debitorie estranee al patto e, a loro volta, scadute e non soddisfatte a termine (Cass. citata).

Non, quindi, all'astratta irrilevanza del patto solutorio invocato nella specie o alla sua riferibilità al solo ceto bancario va ancorata l'insolvenza della società, ma alla sostanziale constatazione (peraltro debitamente operata dalla Corte del merito) che in concreto la mancata osservanza del patto (assertamente concluso) da parte del ceto bancario (il cui intervento di finanziamento avrebbe dovuto consentire il completamento dei piani edilizi finanziari, sotto il controllo degli istituti di credito interessarti e, nel frattempo, la tacitazione dei creditori con denaro anticipato da detti istituti) aveva determinato una situazione di impotenza economica non transitoria.

Va, al riguardo, sottolineato che, come rilevasi dalla descrizione del contenuto del patto fatta dalla stessa ricorrente, esso si articolava, sotto il profilo oggettivo, distintamente, a seconda che venissero in considerazione le banche e gli altri creditori. Le prime, infatti, secondo l'assunto, non solo si erano impegnate a non chiedere la restituzione dei finanziamenti per i quali era già scaduto il relativo termine, ma si erano, altresì, impegnate ad apprestare i mezzi finanziari necessari per il completamento delle costruzioni in corso e, quindi, il pagamento dei fornitori. I secondi avevano, dal canto loro, aderito al patto, nel senso che attendevano di essere soddisfatti con i mezzi liquidi acquisiti mediante il descritto aspetto collaterale, ma essenziale del pactum, che li coinvolgeva, dunque, per la loro adesione, non alla dilazione tout court, ma all'attesa della soddisfazione attraverso i mezzi liquidi predetti.

Orbene, appare chiaro che il giudizio sull'idoneità del pactum, come sopra descritto, ad escludere l'insolvenza non può essere assolutamente disgiuno da quella premessa in punto di fatto, che, secondo la stessa ricorrente, era pacifica e, cioè, che al momento della dichiarazione di fallimento vi era stato inadempimento del pactum sotto entrambi i profili oggettivi sopraindicati, avendo le banche richiesto la restituzione dei debiti già scaduti e non avendo erogato i finanziamenti necessari per l'esecuzione dell'intero programma nella sua complessiva articolazione.

In tale prospettiva, la conclusione alla quale la sentenza impugnata è pervenuta, con riguardo all'insolvenza nei confronti dei creditori non bancari, deve essere confermata, posto che, per giurisprudenza pacifica (vedi, tra le tante, Cass. n. 1980-1985 e 1321-1989), le cause che hanno determinato l'insolvenza, anche se consistono in inadempimenti di altri soggetti, non rilevano, assumendo valore al riguardo soltanto l'oggettiva sussistenza dell'insolvenza.

In proposito possono, invero, formularsi due ipotesi. La prima, relativa all'assunto che alcuni creditori non avevano aderito al patto come sopra descritto (ipotesi in ordine alla quale la ricorrente osserva che, anche supponendo che alcuni creditori non avessero aderito espressamente, ciò non sarebbe stato rilevante atteso che l'accordo solutorio era in sè idoneo ad eliminare l'insolvenza, ripristinando le condizioni di liquidità dell'intero gruppo); la seconda, relativa all'assunto che i creditori (fornitori) avevano aderito al patto nella prospettiva, indicata dalla stessa ricorrente, di voler collaborare al superamento della crisi. Orbene, nella prima ipotesi, la mancata adesione dei creditori avrebbe implicato la necessità di provare l'esistenza di autonoma liquidità, circostanza, questa, non solo non provata (nè oggetto di prova), ma contraddetta dalla deduzione secondo cui si era determinata l'interruzione dei flussi finanziari e, cioè, del credito occorrente per far fronte anche a pagamenti scaduti di modesta entità: fenomeno, questo, sufficiente, da solo, a concretare l'insolvenza, in quanto l'impossibilità di far ricorso al credito per qualsiasi ragione determina inevitabilmente l'insolvenza medesima (Cass. n. 1321-1989).

D'altro canto, la Corte del merito non ha confuso la insolvenza DIRITTO

con la temporanea difficoltà di adempiere, dal momento che neppure dalle deduzioni della ricorrente risulta in che modo quella (pretesa) temporaneità avrebbe potuto risolversi positivamente, mediante il sopravvenire di una liquidità insussistente al momento della dichiarazione del fallimento.

Quando alla seconda ipotesi (adesione al patto per consentire il superamento della crisi) è evidente che tale superamento non poteva realizzarsi (con conseguente irreversibilità della crisi di liquidità, che non consentiva di pagare debiti di modesta entità comparativamente agli affari complessivi del gruppo), se la stessa ricorrente ammette che non è stato eseguito quell'aspetto del patto che consisteva nell'erogazione dei flussi finanziari necessari per i suddetti pagamenti e per il completamento dei programmi costruttivi, che restavano, così, irrimediabilmente bloccati.

Invero, come ha già osservato questa Corte con la sentenza n. 6548 del 27 giugno 1990, dal tenore delle deduzioni non risulta affatto che gli altri creditori si fossero specificatamente impegnati alla memoria dei loro crediti, la cui insoddisfazione (per la incapacità della società ricorrente di soddisfarli regolarmente, con mezzi normali) era, da sola, sufficiente a determinare l'insolvenza.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata anche sotto il riflesso della irrilevanza della prova richiesta e della ininfluenza del patto solutorio, così come rappresentato, in quanto l'adesione allo stesso da parte dei creditori - fornitori era correlata alla loro futura condizione di beneficiari del flusso finanziario che no sarebbe conseguito ed era, quindi, non un'adesione ad una mera dilazione, ma soltanto ad un'adeguata e vigile attesa, ai fini del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, con i mezzi finanziari liquidi che sarebbero dovuti pervenire (e non sono, in realtà, pervenuti) da quel flusso.

Il ricorso va, pertanto, respinto, nella prospettiva che precede. Non vi è da provvedere sulle spese, non essendosi costituita la Curatela.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per la spese.

Così deciso in Roma il 10 aprile 1991.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 1992