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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24064 - pubb. 11/01/2020.

Stato d'insolvenza e pactum de non petendo


Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 1992, n. 8271. Pres. Scanzano. Est. Bibolini.

Stato d'insolvenza - In genere - "Pactum de non petendo" - Creditori - Adesione massima - Clausola di Corrispondere ulteriori risorse finanziarie all'imprenditore - Inadempimento da parte dei creditori - Obbligati - Conseguenza - Insolvenza - Esclusione - Inammissibilità


La situazione di insolvenza dell'imprenditore, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è esclusa dalla presenza di un "pactum de non petendo", cui abbiano aderito tutti i creditori, in posizione differenziata, quando, a seguito dell'inadempienza di una parte di essi agli obblighi assunti con il patto, di corrispondere ulteriori risorse finanziarie all'imprenditore, necessarie a gli altri creditori, si determini una situazione di impotenza finanziaria e patrimoniale non transitoria. (massima ufficiale)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Callisto, dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza del 21-7-1980, con citazione notificata il 29-7-1980 proponeva opposizione alla predetta sentenza, di cui chiedeva la revoca.

L'opposizione si basava essenzialmente sulla negazione dello stato di insolvenza, sotto diversi profili, e cioè:

1) mancata prova della sussistenza di obbligazioni scadute e non soddisfatte;

2) lo sbilancio tra elementi passivi ed attivi corrispondeva ad una cifra percentuale molto ridotta;

3) la situazione di inattività della società non costituiva di per sè sintomo di insolvenza essendo del tutto temporanea, derivata dalle vicende del c.d. gruppo Caltagirone, di cui la società era parte, e dall'ingiusta iniziativa dello I.C.C.R.I. che aveva determinato il fallimento delle prime 23 società del gruppo stesso. Il Tribunale di Roma, pronunciando nel contraddittorio del fallimento che aveva resistito alla domanda, con sentenza 14-4-1982 rigettava l'opposizione condannando la soccombente alle spese della fase, previo rigetto dell'istanza volta alla riunione della causa con altre analoghe concernenti altre società dello stesso gruppo. La società proponeva appello con atto notificato il 28-5-1982. La curatela fallimentare resisteva al gravame. Interveniva per la prima volta volontariamente in detto grado lo I.C.C.R.I., che chiedeva il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma, pronunciando con sentenza del 7-3-1988 n. 675-88, previa dichiarazione di inammissibilità dell'intervento dello I.C.C.R.I., respingeva l'appello confermando l'impugnata sentenza, e condannando la società alla rifusione delle spese del grado nei confronti della curatela fallimentare e lo I.C.C.R.I. al pagamento delle spese nei confronti della s.p.a. Callisto.

In particolare la Corte romana, svolgeva la motivazione secondo le seguenti argomentazioni:

A) l'intervento dell'I.C.C.R.I., che non era creditore della s.p.a. Callisto, doveva qualificarsi come intervento adesivo ad adiuvandum e, come tale, inammissibile per la prima volta in sede di appello, essendo consentito solo l'intervento di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. in quanto possano vedere pregiudicati i propri autonomi diritti dell'emananda sentenza; nella specie non era dato individuare un siffatto pericolo, non essendo neppure stato dedotto il diritto sostanziale eventualmente pregiudicato e non potendo, comunque, l'emananda sentenza incidere sulla posizione creditoria dello I.C.C.R.I. nei confronti delle altre società del c.d. gruppo. B) L'opponente aveva proposto per la prima volta in appello eccezione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, eccezione del tutto immotivata che veniva disattesa per genericità. C) Non era accolta la tesi dell'appellante, secondo cui non potrebbe prescindersi, nella valutazione della situazione di ogni singola società, dalla realtà economica del gruppo, e ciò in quanto l'autonomia patrimoniale di ciascuna società non viene superata dal suo inserimento in un gruppo il quale assume o rilevanza meramente economica, ovvero è preso in considerazione dalla legge solo, e con carattere di specialità, a fini determinati. D) Veniva ritenuto ininfluente il fatto, addotto, secondo cui l'insolvenza dovrebbe addebitarsi alla presunta inosservanza di obblighi assunti da parte dello I.C.C.R.I., e ciò in quanto l'insolvenza ha un rilievo obiettivo, che prescinde dalla causa che l'abbia determinata.

E) Su tali basi era ritenuta la sussistenza dell'insolvenza, evidenziando che a fronte di elementi patrimoniali attivi ammontanti a L. 1.335.000.000, sussistevano crediti di terzi ammessi al passivo per complessive L. 21.500.000.000 circa.

F) In ordine al "pactum de non petendo" (o "ut minus solvatur"), che secondo l'opponente sarebbe intervenuto tra tutte le società del gruppo e lo I.C.C.R.I. (principale creditore) con l'assenso delle altre banche creditrici ed al quale avrebbero, in tesi, aderito tutti gli altri creditori non banche, la Corte rilevava:

a) il patto, ammesso in ipotesi che fosse intervenuto, coinvolgerebbe obbligatoriamente solo le banche, volta che l'adesione dei creditori non bancari non li obbligherebbe ne' a soprassedere dal fare valere le loro situazioni giuridiche, ne' a rinunciare ad esse pro parte;

b) in secondo luogo, quand'anche tutti i creditori avessero aderito, il fatto non sarebbe rilevante, essendo inammissibile un concordato privatistico contrastante con i fini pubblicistici che sono alla base dell'istituto fallimentare; tra questi, è la tutela di un sano esercizio imprenditoriale qualora, come nel caso di specie, i creditori non avessero alcuna garanzia di solvibilità;

c) infine il patto, anche a volerlo ritenere influente in linea di principio, non lo sarebbe in fatto, stante l'estrema genericità del contenuto dell'accordo soprattutto per l'indeterminatezza del tempo assegnato dalle banche alla società per estinguere i suoi debiti, con l'impossibilità di stabilire se alla data di apertura della procedura concorsuale la concessa moratoria fosse, o no, scaduta. G) Di nessuna influenza veniva ritenuta l'acquisizione della sentenza penale istruttoria di proscioglimento (culminata nella sentenza n. 3654 del 4-9-87 della Corte di Cassazione) per reati di bancarotta ed altri nei confronti personali dei sig.ri Caltagirone, sia perché detta sentenza non costituiva giudicato, sia perché non esisteva alternatività fra insussistenza di bancarotta a carico dello "amministratore di fatto" ed insolvenza della società. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.p.a. Callisto, deducendo un unico ed articolato motivo; si costituiva con controricorso il fallimento della predetta società; si costituiva, anche, con controricorso e ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, lo I.C.C.R.I., il quale depositava anche memoria.

 

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Preliminare è l'esame del ricorso incidentale con cui l'Istituto tende a dimostrare la legittimità del suo intervento in appello. Sostiene, al fine, lo I.C.C.R.I. che, poiché la s.p.a. Callisto aveva basato la propria posizione di opponente sul mancato adempimento del pactum de non petendo, qualora l'opposizione fosse accoglibile su quella base, il pericolo di pregiudizio per lo istituto sarebbe evidente; da ciò la legittimazione all'intervento per la prima volta in appello, ed attualmente a proporre ricorso e controricorso, essendo sufficiente al fine l'individuazione di un interesse di mero fatto ed anche il timore di un pregiudizio eventuale che possa derivare della futura sentenza del giudice di secondo grado.

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, pur essendo certo che per la legittimità dell'intervento in appello, a norma degli artt. 344 e 404, comma primo, c.p.c., non occorre l'attuale esistenza di un effettivo pregiudizio, essendo sufficiente un pregiudizio eventuale derivabile dalla futura sentenza del giudice di appello, è pur tuttavia essenziale, per la legittimazione del terzo interventore, che questi sia portatore di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di 1 grado.

Nella specie il Tribunale di Roma, rigettando l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, ha assunto una decisione perfettamente coerente con l'indirizzo della volontà processuale dallo ICCRI espressa con il suo successivo intervento, per cui manca nella posizione processuale di detto istituto l'individuabilità di un'autonomo diritto incompatibile con la situazione giuridica accertata dal giudice del I grado.

Nè, riguardando la posizione processuale di detto istituto sotto diversa angolazione, è ravvisabile un qualsiasi pregiudizio, sia pure ipotetico, dalla sentenza di secondo grado, qualunque ne fosse il tenore, non avendo lo ICCRI dimostrato di essere portatore di un autonomo diritto sul quale la sentenza del giudice di appello avrebbe potuto incidere pregiudizievolmente, volta che l'Istituto neppure era creditore della s.p.a. Callisto (come evidenziato dalla Corte del merito).

Esaminando, ora, la posizione della ricorrente principale, si rileva che la società Callisto ha premesso all'esposizione delle proprie doglianze, una situazione di fatto dedotta, segnalando che il gruppo delle società Caltagirone, facenti capo a ciascuno dei tre fratelli Caltagirone, era organizzato in maniera da comportare l'unificazione dei servizi finanziari e di tesoreria afferenti a ciascun gruppo ed affidati alle cure personali e dirette del "socio dominante", il quale raccoglieva nelle sue mani tutta la liquidità volta a volta esistente, provvedendo a razionalizzare i flussi finanziari all'interno dell'impresa di costruzione edilizia, sostanzialmente unitaria, consentendo di utilizzare liquidità che in taluni settori del gruppo si determinavano, per soddisfare le esigenze finanziarie di altri settori.

Riportandosi a detta situazione di fatto, la s.p.a. Callisto, con un unico ed articolato motivo, denuncia la violazione dell'art. 5 L.F. e di ogni altra norma e principio in termine di prova dello stato di insolvenza della società dichiarata fallita e comunque di un suo accertamento, di efficacia vincolante di patti solutori e non, oltre a difetto di motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Con la prima articolazione della doglianza, la s.p.a. Callisto sostiene che l'oggettiva impotenza patrimoniale di ogni singola società del c.d. "gruppo" avrebbe dovuto essere rilevata con riferimento alla situazione del gruppo stesso nel suo complesso, senza che, sul piano motivazionale, assumesse rilievo determinante l'autonomia patrimoniale della singola società, di cui occorreva esaminare se si trovava in istato di insolvenza ovvero in istato di momentanea difficoltà.

La Corte di merito, non avendo apprezzato che lo stato della società in esame era derivato dall'inopinata dichiarazione di fallimento delle prime 23 società del gruppo e del socio dominante, che aveva troncato il flusso finanziario, il tutto come conseguenza di una condotta dello I.C.C.R.I. violatrice di obblighi assunti, ha omesso completamente di considerare gli esiti delle indagini postfallimentari, dalle quali era emerso che i contratti di finanziamento erano articolati in maniera tale da dovere essere rimborsati con la vendita degli immobili, una volta che la costruzione ne fosse terminata, e con l'assunzione di credito fondiario con relativa iscrizione sugli immobili di ciascuna società. Conseguentemente, finché gli immobili non fossero terminati, non era esigibile il credito del relativo finanziamento, e ciò escludeva lo stato di insolvenza.

La ricorrente richiama tutte le situazioni di fatto, accertate, dalle quali deriverebbe l'intervenuto "pactum de non petendo" o "ut minus solvatur", patto che, non richiedendo forma scritta, poteva essere ritenuto sussistente e che, comportando l'inesigibilità del credito, determinerebbe, finché sussistente, l'esclusione dell'insolvenza.

Nella specie, qualora si fosse ritenuto non dimostrato il patto, avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale, in ordine alla ammissibilità della quale, inoltre esistevano principi di prova per iscritto che vengono singolarmente richiamati.

Sempre in ordine al patto in esame, non sarebbero condivisibili le argomentazioni della Corte di merito e, cioè:

1) non concludente la tesi che il patto coinvolgesse solo il ceto creditorio di natura bancaria, perché, quand'anche così fosse stato, l'inesigibilità dei crediti bancari era di per sè sufficiente ad escludere l'insolvenza; sotto questo profilo era ammissibile e rilevante la prova dedotta dalla ricorrente, che aveva chiesto di dimostrare l'adesione al patto dei pochi creditori non bancari;

2) il concordato privatistico coinciderebbe, e non contrasterebbe, con i fini pubblicistici della procedura concorsuale, fini in cui sono da comprendere la conservazione dell'impresa e la tutela dei livelli occupazionali;

3) il patto, contrariamente all'opinione della Corte romana, sarebbe ben determinato anche negli elementi temporali di adempimento da parte della società, tempo da ragguagliare al termine della costruzione degli immobili ed alla loro liquidazione. Tali essendo, nelle sue articolazioni essenziali, le deduzioni della ricorrente, non può non rilevarsi l'infondatezza dell'argomentazione primaria, relativa al criterio adottabile per l'individuazione dell'insolvenza, in presenza di un gruppo societario di cui la singola società di capitali sia parte, gruppo caratterizzato dalla presenza di un socio dominante la cui funzione sarebbe stata, tra l'altro, quella della "razionalizzazione dei flussi finanziari" tra le varie società del gruppo, per cui, in tesi, solo dalla situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nella sua globalità potrebbe, e dovrebbe, dedursi la solvibilità o l'insolvenza di ogni singola componente.

Il processo di semplificazione eseguito dalla ricorrente, nel ridurre in linea logica alla sussistenza di un'unica impresa complessa la pluralità di società di capitali riunite da una holding, sia pure essa una holding individuale, non trova alcun fondamento nel nostro ordinamento, qualora da detta struttura unitaria si tendano ad annullare i segni dell'autonomia patrimoniale di cui ciascuna società di capitali è munita e le conseguenze sul piano della solvibilità o dell'insolvenza dell'autonomia stessa. Il collegamento, infatti, che possa instaurarsi tra le varie società di un gruppo i cui componenti facciano capo ad un unico soggetto di direzione, di vincolo e di controllo (soggetto che nella specie sarebbe costituito dalla persona fisica del socio dominante di tutte le società del gruppo, in una forma di holding individuale) non può annullare l'elemento caratterizzante del contratto costitutivo di ciascuna componente societaria, ne' superare l'autonomia che nell'acquisizione della personalità giuridica di ogni singola componente trova la sua essenziale espressione. Basti considerare che il socio dominante, ancorché avesse di fatto operato nel senso di dirigere i flussi finanziari tra le varie aziende del gruppo (sempre che la dichiarata razionalizzazione non si sia espressa in vere e proprie distrazioni di attività da alcune società a favore di altre), nessun obbligo ha assunto nei confronti di ciascuna società;

nessun affidamento la singola società di capitali potrebbe fare, quindi, per soddisfare le proprie situazioni debitorie, su entità patrimoniali diverse da quelle che ad essa facciano direttamente capo e che appartengano o ad altre società del gruppo o al socio dominante.

L'autonomia patrimoniale, quindi, si traduce anche in una limitazione della c.d. garanzia generica al patrimonio della singola società; in relazione, quindi, al patrimonio di ogni componente del gruppo, ed ai fattori attivi di esso, occorre fare riferimento quale criterio essenziale per vagliare il rapporto tra entità attive e passive, ovvero tra liquidità disponibile e situazioni debitorie scadute o in scadenza, al fine di valutare se i flussi finanziari abbiano, nella loro quantità e nella loro prevedibile disponibilità, attitudine a coprire le passività maturate o in scadenza, individuando così, in alternativa, la solvibilità o la definitiva incapacità della singola società di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte.

La Corte del merito, seguendo l'indirizzo sopra indicato e già più volte affermato da questa Corte (Cass. sent. 1320 e 795 del 1989, sent. nn. 4622, 6548 e 6769 del 1990), secondo cui le speciali disposizioni dettate per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi esprimono norme eccezionali non estensibili al di fuori delle speciali ipotesi considerate, ha pertanto adottato un criterio corretto di valutazione, giungendo ad un'affermazione di insolenza che è evidenziata dalla semplice enorme sproporzione tra entità patrimoniali passive (L. 21.500.000.000 circa) e quelle attive (L. 1.335.000.000).

La seconda serie di argomentazioni svolte dalla ricorrente, si fonda essenzialmente sulla sussistenza di un "pactum de non petendo" o "ut minus solvatur" che avrebbe coinvolto tutti i creditori del gruppo e, per quanto quì interessi, tutti i creditori della s.p.a. Callisto. Detto patto si sarebbe articolato, secondo la stessa esposizione della ricorrente, distintamente sotto il profilo rispettivamente oggettivo e soggettivo, a seconda che venissero in considerazione le banche o gli altri creditori.

Le prime, infatti, secondo l'assunto, non solo si sarebbero impegnate a non chiedere la restituzione dei finanziamenti già fatti, ma si sarebbero obbligate ad apprestare i mezzi finanziari necessari per il completamento delle costruzioni in corso e, quindi, per il pagamento dei fornitori. Questi ultimi, dal canto loro, avrebbero aderito al patto, nel senso che avrebbero dovuto attendere di essere soddisfatti con i mezzi liquidi acquisiti mediante la predetta operazione bancaria, per cui la loro adesione non era correlata alla dilazione pura e semplice dei rispettivi crediti, ma all'attesa di soddisfazione attraverso i mezzi liquidi predetti. I crediti delle banche, di conseguenza, non avrebbero avuto scadenza se non al termine ed alla vendita delle opere eseguite con i predetti finanziamenti.

Sul punto, non può essere condivisa l'opinione espressa nella sentenza della Corte del merito (e la motivazione deve quindi essere corretta sul punto) secondo cui un accordo solutorio non possa concretizzare un regolamento stragiudiziale dell'insolvenza idoneo a precludere potenzialmente la dichiarazione di fallimento, sul presupposto, tra l'altro, dell'irrilevanza delle cause che possano avere determinato l'insolvenza.

Ed invero, il "pactum de non petendo" o "ut minus solvatur", quale accordo finalizzato alla dilazione dei crediti di finanziamento bancario, secondo i limiti temporali propri dell'operazione economica finanziata (la costruzione e la vendita di edifici) non attiene concettualmente alla genesi dell'insolenza, ma alla sua stessa esistenza, in quanto incide direttamente sull'inadempienza potendola precludere e si riflette necessariamente sulla sussistenza dello stato di decozione dell'impresa (v. sul punto Cass. sent. n. 1439-1990).

In secondo luogo quel patto, se sussistente, è idoneo in astratto ad assumere essenziale funzione ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, nella misura in cui sia idoneo al ripristino di equilibrio tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa.

Infine, sul piano delle possibilità, da valutare in concreto, non può escludersi la rilevanza del patto solutorio anche in presenza di un coinvolgimento solo parziale del ceto creditorio, quando i debiti non dilazionati col patto trovino il necessario equilibrio finanziario e patrimoniale determinato proprio dalla non scadenza delle situazioni dilazionate e dal connesso (in via assertiva) obbligo di finanziamento delle banche volte all'ultimazione delle opere edili e, quindi, all'incremento patrimoniale della società edilizia.

Non, quindi, all'astratta irrilevanza del patto solutorio invocato nella specie, o alla sua riferibilità al solo ceto bancario, deve essere ancorato l'accertamento dell'insolenza della s.p.a. Callisto, ma alla sostanziale constatazione (esattamente e puntualmente operata dalla Corte di merito) che in concreto la mancata osservanza del patto da parte del ceto bancario aveva determinato una situazione di impotenza finanziaria e patrimoniale non transitoria. Non si intende con ciò affermare, sia chiaro, ne' che il patto in questione sia stato stipulato, ne' tanto meno che esso avesse il contenuto indicato dalla ricorrente, non sussistendo in causa, allo stato, adeguate prove al riguardo; si intende solo affermare, in primo luogo, che in linea di principio, e contrariamente ad un punto di motivazione della Corte d'Appello di Roma, non può escludersi a priori la rilevanza di un patto solutorio in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della società; si intende, in secondo luogo, affermare che in concreto, la pacifica mancata attuazione del patto, qualora sussistente, avrebbe inciso sulla sussistenza attuale dell'insolvenza.

In fatto, e ciò appare essenziale al fine, le banche non hanno erogato i finanziamenti necessari per l'esecuzione dell'intero programma delle costruzioni, nella sua complessiva articolazione, di modo che la paralisi dell'attività dell'impresa assume il carattere della definitività, così come l'enorme sproporzione tra elementi patrimoniali passivi ed attivi, già evidenziata dalla Corte del merito, determina irreversibilmente la decozione della s.p.a. Callisto. A questo punto della disamina, poco importa sapere se il mancato finanziamento da parte delle banche sia stato il frutto di una libera e legittima autodeterminazione conseguente ad una autonoma valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società in oggetto, ovvero abbia costituito, secondo la tesi della ricorrente, il mancato adempimento di un'obbligazione assunta in necessaria correlazione con il patto dilatorio delle situazioni creditorie. A questo punto, infatti, gioca il principio dell'irrilevanza delle cause che abbiano determinato l'insolvenza, quand'anche si fosse trattato di altri soggetti, essendo essenziale per l'individuazione del presupposto oggettivo del fallimento la sussistenza di fatto dell'insolenza (v. Cass. sent. n. 1980-85 e 1321-89). Nè gioverebbe alla tesi della ricorrente sostenere che, proprio in virtù del patto solutorio, attuato o no che esso fosse, i crediti bancari, in quanto non scaduti, non potrebbero rientrare nel computo dell'insolvenza, volta che il presupposto oggettivo del fallimento sarebbe pur sempre individuabile con riferimento alla sussistenza dei debiti non bancari. In proposito, infatti, possono formularsi due ipotesi adducenti, peraltro, allo stesso risultato, e cioè:

a) la prima, in relazione al fatto che i creditori non bancari non avessero aderito al patto solutorio, per cui attendessero a scadenza la soddisfazione delle rispettive situazioni creditorie;

b) la seconda, relativa all'assunto della stessa ricorrente secondo cui i creditori non banche avevano aderito al patto, nella prospettiva di volere collaborare al superamento della crisi, superamento che peraltro richiedeva come situazione essenziale il finanziamento bancario.

Nella ipotesi sub a), la mancata adesione dei creditori non banche avrebbe implicato la necessità, da parte dell'opponente alla dichiarazione di fallimento, di dimostrare l'esistenza di autonoma liquidità atta a dare copertura a dette situazioni; la dimostrazione, peraltro, non solo non è stata fornita, ma è contraddetta dalla deduzione secondo cui si era determinata l'interruzione dei flussi finanziari e, cioè, del credito occorrente per fare fronte anche ai pagamenti scaduti di modesta entità; questo fenomeno è, da solo, atto a concretare l'insolvenza, sia pure con limitato riferimento iniziale ai crediti non bancari. D'altro canto, la Corte di merito non ha confuso l'insolenza con la temporanea difficoltà di adempiere, dal momento che neppure dalle deduzioni della ricorrente emerge in quale modo la pretesa temporaneità avrebbe potuto risolversi positivamente mediante il sopravvenire di liquidità, al di fuori del piano di finanziamento delle banche.

Quanto alla ipotesi sub b), è evidente che il superamento della crisi non avrebbe potuto realizzarsi (con conseguente irreversibilità della crisi di liquidità, che non consentiva di pagare neppure i debiti di modesta entità) senza gli apporti di nuovi flussi finanziari da parte delle banche, apporti che, come già rilevato, pacificamente non vennero erogati (qualunque sia il motivo della condotta delle banche) per il completamento del programma costruttivo che, restava, così definitivamente bloccato. Conseguentemente in questa ipotesi, si sarebbe verificata la irreversibile sospensiva della scadenza dei crediti non bancari, assertivamente aderenti al patto, la cui dilazione sarebbe pur stata sempre correlata alla possibilità finanziaria di compimento del programma costruttivo, programma che, essendo definitivamente bloccato, come già rilevato, rendeva inefficace la dilazione condizionata dei creditori non bancari. Se poi, come già evidenziato, i mancati finanziamenti derivarono dalla sfiducia delle banche nei confronti delle società del gruppo ovvero da loro inadempimento di obbligazioni assunte, è situazione che non rileva sulla insolvenza della società, una volta che si sia accertato che l'insolvenza si era comunque radicata anche con riferimento ai soli debiti verso soggetti non bancari, soggetti dei quali la stessa ricorrente non adduce alcun inadempimento e nei confronti dei quali l'eventuale inadempimento delle banche costituirebbe causa irrilevante della determinazione dell'insolvenza. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata anche sotto il riflesso dell'irrilevanza della prova richiesta sul patto solutorio, così come rappresentato, in quanto l'adesione allo stesso da parte dei creditori non partecipi del sistema settoriale del credito bancario, era correlata alla loro futura condizione di beneficiari del flusso finanziario che ne sarebbe conseguito costituente, quindi, non una mera dilazione indeterminata, ma un'adeguata attesa ai fini della soddisfazione delle rispettive situazioni creditorie con i mezzi finanziari che sarebbe dovuti derivare (e che di fatto non derivarono) dal credito bancario.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto nella prospettiva illustrata.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre, in base al principio di soccombenza, la ricorrente società Callisto deve essere condannata al pagamento delle spese della presente fase processuale nei confronti dell'intimato fallimento.

 

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la s.p.a. Callisto alla rifusione delle spese sostenute dal Fallimento della s.p.a. Callisto, in L. 33.600, liquidando gli onorari in L. 7.000.000; compensa le spese della presente fase processuale tra lo ICCRI e la s.p.a. Callisto.

Roma, 8-7-1991.