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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24058 - pubb. 11/01/2020.

Stato d'insolvenza di associazione non riconosciuta


Cassazione civile, sez. I, 18 Settembre 1993, n. 9589. Pres. Rossi. Est. Olla.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Associazione non riconosciuta avente lo "status" di imprenditore commerciale - Stato di insolvenza - Accertamento - Criteri - Intima connessione con una società di capitale in stato di insolvenza - Irrilevanza


Ai fini della dichiarazione di fallimento di una associazione non riconosciuta avente lo "status" di imprenditore commerciale, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con riferimento alla sua situazione economica, a nulla potendo rilevare l'intima connessione con una società di capitale della quale si sia già accertata l'insolvenza, in quanto detta connessione (comunque la si voglia inquadrare sul piano giuridico) non inficia la distinta soggettività passiva, e la conseguente autonomia, tra i due imprenditori, non essendo idonea a determinare una sovrapposizione od un'osmosi tra gli stessi. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente

" Antonio SENSALE

Consigliere

" Pietro PANNELLA "

" Giovanni OLLA Rel. "

" Giulio GRAZIADEI "

ha pronunciato la seguente

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto pubblico 25 marzo 1973 fu costituito in Palermo un ente privato che veniva qualificato come "fondazione", ed al quale fu attribuita la denominazione "Fondazione Istituto Parificato Pitagora". L'ente aveva un patrimonio di 5.000 lire e lo scopo di ricoverare ed assistere i ragazzi di età ricompresa tra i sei ed i diciotto anni, impartendo loro l'educazione civile, morale religiosa, nonché l'istruzione elementare e media, previo pagamento della retta di ricovero da parte sia dei familiari degli alunni, che di enti pubblici e privati.

Con successivo atto pubblico 3 novembre 1977, gli stessi associati alla detta "Fondazione" costituirono la s.r.l. Istituto Pitagora avente il medesimo scopo della fondazione.

Con contratto 30 luglio 1978 la Fondazione Pitagora dopo aver richiamato, nella premessa dell'atto, "la propria attuale insufficienza strutturale e ricettiva a poter proseguire l'attività semiconvittuale in favore dei minori", cedette in gestione alla società Istituto Pitagora "l'intera attività e servizio di assistenza, istruzione ed educazione scolastica secondo i programmi governativi dei minori avviati alla Fondazione dagli enti pubblici o dalla stessa acquisiti con rapporti privati".

Con quel contratto fu anche stabilito che la Fondazione avrebbe intrattenuto i rapporti diretti sia con gli enti pubblici che con i privati, mentre ogni e qualsiasi onere conseguente e relativo sarebbe stato sopportato dalla società, compresi gli onere relativi alla istruzione burocratica delle pratiche, schedatura, elencazione e varie; e che il compenso in favore della concessionaria era pari alle somme che sarebbero state erogate dagli enti pubblici per i minori assistiti inviati alla Fondazione e da quest'ultima "affidati" alla società, o pagate dai privati allo stesso scopo.

Peraltro, anche dopo la stipula del contratto, il potere di decidere discrezionalmente sull'accoglimento delle domande di ammissione al ricovero provenienti da privati o sulle accettazione delle disposizioni di ricovero provenienti dagli enti pubblici, rimase all'ente cedente.

Dopo qualche anno, come è incontroverso, Angelo P., Presidente della Fondazione ed Amministratore unico della società, fu accusato di illeciti penali che, in qualche modo, coinvolgevano anche la gestione dei finanziamenti concessi dagli enti pubblici alla Fondazione per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali. Perciò sia la Regione Sicilia che il Comune di Palermo interruppero l'invio di minori alla Fondazione e, ovviamente, i relativi contributi. Correlativamente, la Fondazione non potè più adempiere l'obbligazione pecuniaria assunta con il contratto 30 luglio 1978 e la società Istituto Pitagora divenne insolvente.

Di fronte a questa situazione, con sentenza 14 marzo 1984, il Tribunale di Palermo dichiarò il fallimento: a) della s.r.l. Istituto Pitagora; b) della società di fatto "Fondazione Istituto Parificato Pitagora" intercorrente tra i soci Angelo P., Angelica P., Francesco R., Antonino R., Giuseppe R. e Maria Teresa Puccio; c) dei singoli soci illimitatamente responsabili in proprio.

Infatti, secondo il Tribunale, la c.d. Fondazione null'altro era che una fittizia associazione non riconosciuta da considerarsi quale società di fatto, in istato di insolvenza.

Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposero opposizione al Tribunale di Palermo, sia la "Fondazione Istituto Parificato Pitagora" che i suoi singoli associati, ritenuti soci di una società di fatto, in proprio.

Con sentenza 29 novembre 1985 il Tribunale adito rigettò le opposizioni.

Con sentenza 18 luglio 1989, la Corte d'appello di Palermo - alla quale gli anzidetti opponenti avevano proposto appello - confermò la "decisione di primo con le precisazioni di cui in motivazione". Dalle stesse emerge, in sintesi, che, per la Corte, l'attività di assistenza e di ricovero di minori faceva capo alla Fondazione Istituto Parificato Pitagora, mentre la società a responsabilità limitata costituiva soltanto uno strumento per consentire alla stessa Fondazione di raggiungere il proprio scopo.

L'argomentazione della Corte, si snoda sui seguenti momenti logici essenziali.

- L'ente denominato Fondazione Istituto Parificato Pitagora, non presentava alcun requisito proprio della fondazione in senso tecnico - giuridico, ne', comunque, era stato riconosciuto, di modo che si doveva qualificare come associazione non riconosciuta. - Anche le associazioni sono imprenditori commerciali assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale ed a fallimento quando: a) pongano in essere un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi; b) quest'attività realizzi direttamente, essa stessa, lo scopo dell'ente, ossia costituisca un'attività idonea all'immediata realizzazione di tale scopo; c) la gestione di quell'impresa esaurisca l'attività di quell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività. - Tutti i predetti requisiti sussistevano nel caso di specie, di modo che la Fondazione doveva qualificarsi imprenditore commerciale. Infatti, mentre l'unico scopo perseguito istituzionalmente dall'ente (il ricovero, l'assistenza e l'istruzione dei ragazzi fra i sei ed i diciotto anni, specie se indigenti) poteva essere realizzato esclusivamente attraverso un'attività economica commerciale, la Fondazione Pitagora aveva espletato direttamente quest'attività attraverso la gestione della società Istituto Pitagora; tanto perché se era vero che la società era un ente soggettivamente diverso, tuttavia tale diversità non era significativa in quanto gli associati della Fondazione erano soci della società, e comunque, il presidente dell'una - e, quindi, il fiduciario dell'associazione - era amministratore unico dell'altra: in definitiva, la società era un "organo" dell'associazione, come si doveva desumere anche dalla circostanza che alla fondazione era riservato il potere di accettare o no le domande di ammissione al ricovero dei privati o gli invii al ricovero disposti dagli enti pubblici.

- Di conseguenza, ai fini dell'assoggettamento a fallimento della Fondazione era del tutto superflua ed irrilevante la qualificazione del gruppo facente capo alla Fondazione, come società di fatto, una volta che sussistevano i presupposti soggettivi per l'assoggettabilità al fallimento di quel gruppo, anche se riguardato come sola associazione. Perciò, non occorreva accertare se nel gruppo sussistesse anche l'ulteriore requisito per la sua configurazione come società di fatto, costituito dallo svolgimento dell'attività economica al fine di dividerne gli utili. - La Fondazione si trovava in istato di insolvenza perche "l'insolvenza della s.r.l. più che derivare dall'insolvenza dell'associazione, a causa dell'intima connessione tra i due soggetti costituisce l'insolvenza stessa dell'associazione". - Gli associati alla Fondazione, in quanto componenti del gruppo cui faceva capo l'impresa erano per ciò solo imprenditori commerciali e, quindi, anche se non soci di una società di fatto, soggetti passivi del fallimento.

A questa stregua, ha dichiarato, nella motivazione, che il fallimento riguardava l'associazione non riconosciuta "Fondazione Istituto Pitagora" ed i suoi singoli associati illimitatamente responsabili in proprio, e non già la società di fatto - denominata "Fondazione Istituto Pitagora" - tra Angelo P., Angelica P., Francesco R., Antonino R., Giuseppe R. e Maria Teresa Puccio, nonché dei suoi singoli soci in proprio. La "Fondazione Istituto Parificato Pitagora", nonché Francesco R., Angelo P., Angelica P., Antonino R., Giuseppe R. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre complessi motivi d'annullamento.

L'Amministrazione del Fallimento della società di fatto "Fondazione Istituto Parificato Pitagora" e dei singoli soci in proprio ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, al quale i ricorrenti hanno resistito con controricorso.

L'intimata Maria Teresa Puccio non ha svolto attività difensiva. Le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1. - A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi per cassazione proposti in via principale ed incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 luglio 1989. 2. - Nonostante che la questione dedotta col ricorso incidentale abbia carattere assorbente, al suo esame si può procedere solo all'esito della disamina del ricorso principale, in quanto detto ricorso è stato proposto solo in via condizionata all'accoglimento dell'altro.

3.1. - Nel primo motivo dell'impugnazione principale, i ricorrenti non contestano l'affermazione della sentenza d'appello secondo la quale la c.d. "Fondazione Istituto Pitagora" non può essere qualificata "fondazione" in senso tecnico, trattandosi, invece, di una mera associazione non riconosciuta.

Inoltre, non contestano il principio affermato dal giudice del merito, che le associazioni assumono la qualifica di imprenditore commerciale - e sono assoggettabili a fallimento - quando esercitino un'impresa commerciale, e la gestione dell'impresa stessa esaurisca l'attività dell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività.

La censura, invece, investe la pronuncia d'appello nel punto in cui ha affermato che l'associazione non riconosciuta "Fondazione Pitagora" esercitava un'impresa commerciale in modo esclusivo dato che la relativa attività esauriva l'oggetto statutario. Infatti, secondo i ricorrenti, la pronuncia viola ed applica erroneamente o falsamente gli artt. 2082, 36 e ss., 2201 Cod. civ., ed 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; inoltre, è inficiata da vizi logici, e da conseguente logica carenza della motivazione.

In primo luogo, perché, fermo restando che l'associazione Fondazione Pitagora aveva per scopo la formazione e l'istruzione degli alunni indigenti avviati alla sua struttura dalla Regione siciliana e dal Comune di Palermo, e che questo scopo era "non economico, ma ideale e benefico", non ha esaminato e motivato sul punto che lo stesso "scopo non sarebbe divenuto economico sol perché, per sostenere le spese relative, fossero state incassate le rette corrisposte dalla Regione e dal Comune e pagate le spese relative".

Indi, perché mentre ha riconosciuto che l'associazione Fondazione Pitagora non aveva esercitato alcuna attività economica, e che questa attività era stata esercitata soltanto dalla società a responsabilità limitata Fondazione Pitagora, ha ritenuto che questa attività fosse comunque imputabile all'associazione e, quindi, esercitata "direttamente" dalla stessa. Il tutto, senza tener conto, oltre che dell'illogicità della costruzione, del rilievo che l'art.2082 Cod. civ. attribuisce la qualifica di imprenditore a chi eserciti un'attività imprenditoriale, e non anche al soggetto, sia esso persona fisica od associazione, che utilizzi l'attività imprenditoriale di altro soggetto.

3.2. - Ora, ai fini dell'attribuzione ad un'associazione dello status di imprenditore commerciale con la conseguente applicazione del relativo regime, rileva soltanto che l'ente abbia svolto un'attività da imprenditore commerciale, e che l'esercizio di questa impresa esaurisca l'attività dell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l'oggetto esclusivo o principale dell'associazione; ciò, anche quando l'associazione abbia soltanto scopi altruistici, o l'attività di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell'ente e sia, perciò, finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici (Cass., 9 novembre 1979, n. 5770). Ne discende, che ai fini della soluzione della questione se l'associazione Fondazione Pitagora avesse assunto lo status di imprenditore commerciale non si doveva affatto risolvere il punto se la stessa, avesse, o avesse acquisito, uno "scopo economico"; e che, pertanto, la Corte del merito, nel procedere alla valutazione di siffatta questione, non è incorsa nel vizio di omesso esame di un punto decisivo denunciato nel primo profilo del motivo. Pertanto, la relativa censura è infondata e deve essere disattesa.

3.3. - In funzione della disamina delle questioni poste col secondo profilo ed in correlazione alle difese sviluppate dall'Amministrazione fallimentare resistente nel controricorso e Motivi della decisione nella memoria ex art. 378 Cod. proc. civ., occorre procedere, preliminarmente, alla ricostruzione delle ragioni sulle quali la Corte palermitana ha fondato l'affermazione che l'associazione Fondazione Pitagora aveva esercitato "direttamente" un'attività economica commerciale.

In proposito emerge che il giudice del merito ha affermato, in fatto, che l'associazione denominata Fondazione Pitagora, era un "ente soggettivamente distinto dalla s.r.l. Istituto Pitagora"; che gli associati del primo ente erano soci dell'altro soggetto; che il Presidente dell'una era l'amministratore unico dell'altra e, quindi, il "fiduciario dell'associazione" nella società; che lo scopo istituzionale dell'associazione veniva realizzato attraverso "la gestione dell'intera attività di assistenza ed educazione scolastica dei minori avviati all'associazione stessa dagli enti pubblici o dalla stessa acquisiti con rapporti privatistici", da parte della società.

Ha affermato poi, che gli elementi fin qui richiamati e la circostanza che l'associazione conservava il potere di scegliere discrezionalmente i minori da assistere nella struttura gestita dalla società, rendevano certo che "tra l'ente morale e la società commerciale" esisteva una "stretta connessione ed un intimo collegamento".

Infine, dalla sussistenza della connessione e del collegamento ha tratto sia che la società si poneva quale "organo" dell'associazione e mero soggetto di comodo ed in questo senso "fittizio"; e sia che, pur "tramite un ente soggettivamente distinto" la gestione dell'attività di assistenza e di istruzione dei minori - costituente attività economica commerciale - veniva svolta "direttamente" dall'associazione.

Quindi, secondo la Corte territoriale, l'associazione svolgeva direttamente un'attività imprenditoriale commerciale, posto che quest'attività era il mezzo che le consentiva di raggiungere il proprio scopo, ed era svolta da un soggetto distinto (cui era formalmente imputabile) ma ad essa collegato in modo intrinseco ed essenziale.

Si deve escludere, allora, che, come sostiene invece l'Amministrazione fallimentare controricorrente, la Corte palermitana abbia riportato lo status di imprenditore dell'associazione per un verso, alla circostanza che questo ente esercitava concretamente l'organizzazione dell'attività imprenditoriale per essere il soggetto che trattava con i soggetti pubblici e privati per il ricovero e l'istruzione dei minori, ne riceveva il corrispettivo ed affidava a terzi la sola gestione dell'attività materiale di assistenza e di istruzione; e, per altro verso, al rilievo che è imprenditore anche chi non eserciti direttamente un'attività economica di produzione di bene e servizi, ma ne curi solo l'organizzazione avvalendosi, a tal fine, della collaborazione di soggetti giuridici distinti, come mediatori, commissionari, o altri imprenditori collegati cui sono affidate una o più fasi del ciclo produttivo.

Ora, così puntualizzatane la ratio, la statuizione della Corte palermitana non può essere condivisa.

Per vero, perché un soggetto posso acquistare lo status di imprenditore commerciale occorre che l'attività oggettivamente economico - commerciale sia a lui direttamente imputabile, e a tal fine, non è sufficiente la connessione, anche se stretta o il collegamento con altro soggetto effettivamente imprenditore, ovvero, l'utilizzazione dell'attività formalmente imputabile a questo soggetto per il conseguimento dei propri scopi, quando questa utilizzazione non si realizzi attraverso un'attività intrinsecamente imprenditoriale.

Pertanto, un'associazione non diventa imprenditore commerciale ove, per raggiungere i propri scopi altruistici si limiti ad utilizzare i proventi dell'attività imprenditoriale di un soggetto soggettivamente distinto, anche se collegato o collaterale; perché ciò avvenga, invece, occorre che ai fini dell'utilizzazione svolga, in via esclusiva o prevalente, un'attivita oggettivamente imprenditoriale, ed ad essa imputabile anche formalmente. Del resto, su questa conclusione conviene, sia pure implicitamente la stessa controricorrente allorquando sostiene che l'associazione "Fondazione Pitagora", ha gestito un'impresa commerciale una volta che l'autonoma attività da essa posta in essere ed a lei imputabile anche formalmente (l'organizzazione e gestione del servizio scolastico privato con semplice attribuzione della materiale esecuzione del servizio alla società a responsabilità limitata) concretizza un'attività tipicamente imprenditoriale commerciale; e, - ma infondatamente come s'è detto - che il giudice del merito ha fondato la propria statuizione su questa ragione.

Ne consegue che, effettivamente, la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nel profilo, allorché ha affermato che, ai fini della soluzione del quesito sulla sussistenza dello status di imprenditore commerciale dell'associazione "Fondazione Pitagora" si poteva far riferimento all'attività svolta da un distinto soggetto giuridico; e, conseguentemente, ha omesso di accertare se l'attività autonomamente svolta dall'associazione medesima realizzasse di per se sola detto status.

In questi limiti, pertanto, il profilo risulta fondato e deve essere accolto.

3.4. - Il primo motivo, allora, deve essere accolto per quanto di ragione.

4. - Il secondo mezzo del ricorso principale, investe la sentenza d'appello nel punto in cui ha affermato che l'associazione "Fondazione Pitagora" si trovava in istato di insolvenza dato che "l'insolvenza della s.r.l. più che derivare dall'insolvenza dell'associazione, a causa dell'intima connessione tra i due soggetti, costituisce l'insolvenza stessa dell'associazione". Secondo i ricorrenti, tal pronuncia viola l'art. 5 R.D.L. (n.d.r.: così nel testo) 16 marzo 1942 n. 267 ed è viziata per carenza logica, sotto il profilo della motivazione.

Infatti, sostengono, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza (tra l'altro accertata dalla stessa Corte territoriale) che l'associazione non aveva alcuna pendenza debitoria, e desumendone l'insolvenza da quella della società sol in quanto ad essa "intimamente connessa" ha violato il principio per cui può essere dichiarato il fallimento sol di chi sia segnato da una propria insolvenza, e non di un soggetto al quale si voglia riferire l'insolvenza di un soggetto diverso.

Il motivo è fondato.

Ai fini della dichiarazione del fallimento di un imprenditore l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con riferimento alla sua situazione economica, a nulla potendo rilevare l'intima connessione con una società di capitale della quale si sia già accertata l'insolvenza, in quanto essa connessione (comunque la si voglia inquadrare sul piano giuridico) non inficia la distinta soggettività passiva, e la conseguente autonomia tra i due imprenditori, non essendo idonea a determinare una sovrapposizione od un'osmosi tra gli stessi (Cfr., da ultimo, Cass. 10 agosto 1990 n. 8514, con riferimento all'accertamento dello stato di insolvenza di una società di persone - costituita tra i soci di una "collaterale" società di capitale con personalità giuridica - nonostante che svolgesse attività complementare alla società di capitale, persona giuridica, avesse sfruttato situazioni favorevoli di mercato realizzate da questa ed avesse ricevuto dalla stessa il supporto di indispensabili elementi; Cass. 25 settembre 1990, n. 9704, e Cass. 8 febbraio 1989, n. 795 secondo le quali, il principio opera anche nell'ipotesi d'una società in un "gruppo" "atteso che, nonostante il collegamento o controllo, ciascuna società conserva distinta la propria personalità giuridica ed autonoma personalità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio, soltanto dei propri debiti").

Ne discende che la Corte territoriale, che non si è uniformata a questo principio, è incorsa nei vizi denunciati col motivo. Pertanto, la sentenza d'appello deve essere annullata anche in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza dell'associazione "Fondazione Pitagora".

5.1. - Il terzo motivo d'annullamento denuncia che la sentenza d'appello è viziata anche nel capo in cui ha disatteso l'opposizione dei singoli associati alla dichiarazione del loro fallimento in proprio, sulla base dei principi che "l'art. 1 L.F. assoggetta a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale";

che "i soci illimitatamente responsabili hanno la qualità di imprenditori"; che "l'art. 1 L.F. (non è) una norma applicabile solo a coloro che esercitano individualmente, ma è, invece, applicabile anche a coloro che quali membri di un gruppo associato (esercitino) un'attività commerciale"; e che "la previsione dell'art. 1 L.F. è, dunque, idonea a comprendere anche coloro che, come i soci illimitatamente responsabili esercitano un'impresa commerciale: essa è, perciò, astrattamente idonea a comprendere chiunque - anche in particolare gli associati illimitatamente responsabili - sia imprenditore commerciale in ragione della qualità di membro responsabile senza limite, di un gruppo che eserciti un'impresa commerciale".

Infatti, lamentano i ricorrenti, in tal modo la Corte territoriale ha affermato che, per il solo fatto d'essere tali, automaticamente, tutti indiscriminatamente gli associati di una associazione non riconosciuta titolare di impresa commerciale e dichiarata fallita, devono essere dichiarati falliti in proprio; e, di conseguenza, ha omesso di limitare la dichiarazione di fallimento ai soli associati che abbiano svolto attività per l'associazione.

Con ciò, però:

a) ha violato e applicato falsamente: gli artt. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; il principio, che scaturisce dall'art. 147 L. fall., secondo il quale solo i soci di una società di persone sono assoggettabili al fallimento; il principio enucleabile da tutto il sistema positivo (e, in particolare, dalla ratio degli artt. 2267 e 2304 Cod. civ.) che i soci di una società di persone non sono imprenditori commerciali; il principio che solo gli imprenditori commerciali possono essere dichiarati falliti, salva l'ipotesi dell'art. 147 L. fall. che, peraltro, non riguarda tutti i soci di una società di persone, ma solo quelli che siano illimitatamente responsabili delle sue obbligazioni; la norma, infine, per cui nelle associazioni sono illimitatamente responsabili solo le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente;

b) conseguentemente, è incorsa anche in vizio di motivazione, sia perché ha omesso di ricercare se tutti indistintamente i componenti dell'associazione non riconosciuta "Fondazione Pitagora" fossero illimitatamente responsabili per le obbligazioni dell'ente; e sia perché, a tutto concedere, non ha spiegato le ragioni per cui il regime (eventualmente) previsto per i "soci illimitatamente responsabili" si possa estendere agli "associati illimitatamente responsabili".

5.2. - L'argomentazione della Corte territoriale (in effetti non sempre immediatamente comprensibile, tant'è che l'Amministrazione controricorrente ne propone una lettura diversa da quella correttamente datane dai ricorrenti principali) si fonda, e si sviluppa, sull'affermazione che i soci di una società di persone esercitante un'impresa commerciale sono, perciò solo, imprenditori commerciali in quanto partecipi dell'impresa fallita; che, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di quel tipo di società comporta, automaticamente, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di tutti i suoi soci:

quindi, che il fallimento di questi viene dichiarato non già per effetto dell'estensione normativa del fallimento della società, ma per effetto dell'autonoma sussistenza, direttamente in capo ai soci, dei relativi presupposti. Da ciò, il corollario che poiché l'associazione non riconosciuta che abbia lo status di imprenditore commerciale è assoggettata al regime giuridico delle società di persone, per le anzidette ragioni, in presenza del fallimento della associazione non si può non avere anche il fallimento di tutti gli associati.

5.3. - I principi che costituiscono il presupposto

dell'argomentazione della Corte palermitana non possono essere condivisi.

I soci d'una società di persone non sono imprenditori commerciali neppure se, secondo le regole proprie del tipo di società, siano illimitatamente responsabili per le sue obbligazioni: difatti, anche in tali società, pur prive di personalità giuridica, la titolarità dell'impresa spetta non ai singoli soci, ma alla società quale centro unitario di imputazione degli atti e delle attività compiute dagli amministratori. In questo senso, infatti, è l'orientamento del tutto consolidato di questa Corte Suprema, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi (v. Cass., 3 aprile 1987, n. 3229; 12 aprile 1984, n. 2359; 22 dicembre 1972, n. 3658; 7 agosto 1972, n. 2369). Correlativamente, i soci illimitatamente responsabili di una società di persone (e non tutti indistintamente i soci di siffatte società, come mostra di ritenere la Corte palermitana che tiene presente soltanto la figura della società in nome collettivo ed il disposto dell'art. 2991 (n.d.r.: così nel testo) Cod. civ.) sono assoggettabili a fallimento non già ai sensi dell'art. 1 L. Fall. in quanto imprenditori, ma solo in applicazione dell'art. 147 L. Fall. che, col disporre che "la sentenza che dichiara il fallimento dei soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili", impone il fallimento dei detti soci indipendentemente dalla loro qualità di imprenditori, e quale effetto autonomo della pronuncia del fallimento della società, ponendosi, così, quale espressa deroga alla regola generale prevista dall'art. 1 L. Fall. per la quale sono assoggettati alle procedure concorsuali solo i soggetti che abbiano qualità di imprenditore (v. Cass., 3 aprile 1987, n. 3229; 12 aprile 1984, n. 2359; 17 dicembre 1981, n. 5677; 7 agosto 1972, n. 2639). Pertanto, la conclusione del giudice d'appello che il fallimento delle associazioni non riconosciute aventi lo status di imprenditore commerciale produce il fallimento degli associati illimitatamente responsabili (affermazione che in se e per se non è investita da censura, essendo contestato, invece, solo l'ulteriore principio che il fallimento dell'associazione produce quello di tutti indistintamente gli associati) non comporta affatto ne' che gli associati di quell'ente siano imprenditori commerciali, ne' che il fallimento dell'associazione produca il fallimento di tutti gli associati.

Si deve ritenere, invece, che tal effetto si produca solo nei riguardi degli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell'art. 38, comma 1 ultima parte Cod. civ., le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Ne consegue che la Corte palermitana, che distaccandosi da questo principio, ha affermato il fallimento di tutti gli associati della "Fondazione Pitagora" senza accertare chi avesse agito concretamente per l'associazione (non corrisponde al vero, infatti, che come sostiene l'Amministrazione fallimentare resistente al fine superare il vizio giuridico della sentenza, che il giudice d'appello abbia comunque dato "atto del fatto che tutti i membri dell'associazione, per quanto emerso dalle precedenti fasi del processo e risultante dagli atti, avevano preso parte, ciascuno in forme diverse, all'attività dell'ente") è incorsa anche nei vizi denunciati nel motivo che ne occupa.

6. - Il ricorso principale, pertanto, deve essere accolto nei limiti avanti enunciati.

7. - Ne consegue l'esame del ricorso incidentale condizionato. Con l'unico motivo di quel mezzo, l'Amministrazione del fallimento della società di fatto individuata dal Tribunale di Palermo con la sentenza dichiarativa del 14 marzo 1984, nonché dei singoli soci in proprio, censura la sentenza d'appello nel punto in cui, dopo aver osservato che la qualificazione del gruppo di persone formalmente denominato "Fondazione Pitagora" come società di fatto era "superflua ai fini della dichiarazione di fallimento, ha dichiarato irrilevante l'indagine svolta in proposito dal Tribunale di Palermo nella sentenza del 29 novembre 1985; e ne denuncia l'erroneità sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.1762, 2247, 2291, 2297 Cod. civ., 1 e 147 L. Fall., dato che sussistevano tutti i presupposti per la qualificazione del gruppo come società di fatto; e sia sotto il profilo dell'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo è fondato in relazione al secondo dei riassunti profili.

Nella sentenza di primo grado - come già prima in quella dichiarativa di fallimento - il Tribunale di Palermo aveva accertato che l'attività imprenditoriale avente ad oggetto il ricovero e l'istruzione di minori, specie indigenti, di Palermo, faceva effettivo capo al gruppo di persone fisiche che figuravano come associate della "Fondazione Pitagora"; e che, quest'ente, non solo non costituiva una "fondazione" in senso proprio, ma, di fatto, non era altro che un mero artifizio nominale per consentire a quel gruppo di realizzare un lucro dalla detta attività.

Secondo il Tribunale di Palermo era accaduto che la legislazione regionale siciliana autorizzasse la Regione Sicilia, prima, ed i Comuni, poi, a pagare le rette per i ricoveri e l'istruzione di minori indigenti a condizione, però, che dette prestazioni fossero fornite da istituti gestiti od amministrati da enti pubblici, o da enti privati con scopi benefici e, comunque, non lucrativi, di modo che le stesse rette non potevano essere corrisposte per i ricoveri e le istruzioni presso strutture gestite od amministrate da imprese facenti capi a ditte individuali o a società di capitale e di persone.

Stante questa situazione normativa, Angelo P. (titolare d'una ditta individuale avente ad oggetto l'esercizio d'una azienda scolastica) ed i suoi collaboratori volendo, per un verso, sviluppare la loro attività lucrativa anche nei confronti dei minori indigenti e, per un altro verso, fruire del pagamento delle relative rette da parte dell'ente Regione, con atto del 25 marzo 1973 (precedentemente, dunque, la costituzione della s.r.l. Pitagora) avevano costituito la "Fondazione Istituto Parificato Pitagora".

Ne trasse che questo ente era stato costituito soltanto "per rendere possibile, superandosi le irrazionali norme vigenti" (così, tra l'altro si esprimono testualmente gli stessi ricorrenti principali nel loro ricorso) il pagamento delle rette da parte della Regione Sicilia, ma non quale reale ed effettivo centro di imputazione delle attività di ricovero e di istruzione che permaneva in capo al gruppo dei suoi associati.

Ora, in presenza di una siffatta pronuncia di primo grado, si traduce nella declaratoria della sua erroneità la statuizione con la quale la Corte palermitana ha ritenuto che l'attività fosse da imputarsi alla associazione Fondazione Pitagora (della quale, dunque, ha affermato la realità); ha dichiarato il fallimento della stessa associazione e dei suoi singoli associati, in luogo della dichiarazione di fallimento della società di fatto, denominata Fondazione Pitagora, intercorrente tra Angelo P., Angelica P., Francesco R., Giuseppe R. e Maria Teresa Puccio;

ed ha corretto in correlazione la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ne consegue che il giudice d'appello aveva il dovere di giustificare la propria conclusione sulla sussistenza di quell'errore, ed è certo che non lo ha assolto.

A tal dimostrazione, infatti, non soddisfano gli argomenti del giudice del merito che la "qualifica del gruppo come società di fatto è superflua ai fini della dichiarazione di fallimento", e che "la ricerca di una società di fatto... è irrilevante, posto che pur con la diversa qualificazione si perviene al medesimo risultato". Innanzitutto, perché, stante la pronuncia di primo grado e la sua riforma, il giudice d'appello doveva enunciare le ragioni dell'erroneità della costruzione accolta nella sentenza del Tribunale, e non poteva limitarsi ad affermare che anche con la propria diversa costruzione in fatto (stante il riconoscimento della realità dell'associazione) ed in diritto si poteva pervenire ad effetti assolutamente identici.

In ogni caso, per l'infondatezza di quest'ultima affermazione, posto che, come s'è detto in relazione alla disamina del terzo motivo del ricorso principale, il fallimento di una associazione non riconosciuta avente lo status di imprenditore commerciale, a differenza del fallimento di una società di fatto cui si applica il regime delle società in nome del collettivo, non produce il fallimento di tutti indistintamente i suoi associati. In questi limiti, pertanto, il ricorso incidentale è fondato. 8. - Pertanto, occorre accogliere, per quanto di ragione e nei limiti accertati, sia il ricorso principale che quello incidentale;

cassare in correlazione la sentenza impugnata; e rinviare ad altro giudice pari ordinato che si determina in altra sezione della stessa Corte d'appello di Palermo, perché ferma restando la natura assorbente della questione della sussistenza della società di fatto, denominata "Fondazione Istituto Parificato Pitagora", proceda al riesame della causa sulla base dei principi enunciati. Il giudice del rinvio, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di

Palermo dep. il 18 luglio 1989, proposti in via principale ed incidentale;

- accoglie per quanto di ragione entrambi i ricorsi;

- cassa in correlazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la disciplina delle spese del giudizio di cassazione, alla stessa Corte d'appello di Palermo, diversa Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 marzo 1993.