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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24055 - pubb. 11/01/2020.

Società in stato di liquidazione e ccertamento dello stato di insolvenza


Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 1996. Pres. Grieco. Est. Marziale.

Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità


Il principio secondo il quale l'insolvenza della società non può necessariamente desumersi da uno squilibrio patrimoniale, il quale può essere eliminato dal favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni, non è invocabile quando la società è in liquidazione, ossia quando l'impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come unico suo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci. In tale ipotesi, pertanto, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, non può essere rivolta a stimare , in una prospettiva di continuazione dell'attività sociale, l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta, invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato che, ai fini della prova dello stato di insolvenza di una società in stato di liquidazione, dovesse aversi riguardo, più che al rapporto esistente tra attivo e passivo, alla possibilità che essa potesse continuare ad operare proficuamente sul mercato). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Angelo GRIECO Presidente

" Alberto PIGNATARO Consigliere

" Giuseppe MARZIALE Rel. "

" Francesco FELICETTI "

" Luigi MACIOCE "

ha pronunciato la seguente

 

Fatto

1 - Con sentenza del 26 ottobre 1991 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società "90 Tour Italia s.p.a." (d'ora innanzi: "Tour Italia") su istanza della Fezia s.r.l. e Ergife s.r.l.. Avverso tale sentenza la società fallita proponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 aprile 1992. Detta sentenza era tuttavia riformata dalla Corte d'Appello che, con sentenza in data 14 novembre 1994, revocava il fallimento.

La curatela del fallimento chiede l'annullamento di tale decisione con due motivi, illustrati con memoria. La società fallita resiste con controricorso, mentre la società Ergife S.r.l. e Fezia s.r.l., alle quali del pari il ricorso è stato ritualmente notificato, non hanno svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

 

DIRITTO

2.1 - Il motivo centrale dell'opposizione proposta dalla società "Tour Italia" contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento era costituito dalla contestazione dello stato d'insolvenza, fondata sul duplice rilievo che i crediti delle due società istanti erano stati (nel loro ammontare) contestati giudizialmente e che, comunque, vi era una liquidità (circa tre miliardi di lire), largamente superiore all'ammontare di tali crediti (L. 530.000.000 + L. 395.000.000).

Il Tribunale di Roma, nel respingere l'opposizione, aveva replicato:

- che il giudizio sull'esistenza (o meno) dell'insolvenza deve esser fatto con riferimento all'intera situazione passiva del debitore e, quindi, non soltanto in relazione ai debiti verso i creditori istanti, come invece pretendeva la società opponente;

- che dai dati risultanti dalla relazione del curatore risultavano debiti per oltre ventiquattro miliardi a fronte di crediti per circa undici miliardi;

- che la liquidità della società era il frutto di anticipazioni fatte dai soci e costituiva quindi, essa stessa, una ulteriore esposizione debitoria della società;

- che tale liquidità, di circa tre miliardi, era comunque insufficiente a far fronte all'ammontare complessivo dei debiti della società che, pur prescindendo dai crediti contestati (ed, in particolare di quello, di circa 17 miliardi, vantato dalla FIFA COL), era di oltre quatto miliardi.

2.2 - Tale sentenza, come si è anticipato in narrativa, è stata tuttavia riformata dalla Corte territoriale, la quale ha revocato la dichiarazione di fallimento sul rilievo:

- che ai fini della prova dello stato di insolvenza deve aversi riguardo, più che al rapporto quantitativo esistente tra l'attivo e il passivo, alla possibilità che l'impresa "continui ad operare proficuamente sul mercato";

- che i crediti vantati dalle società istanti erano stati contestati e che del pari contestata era stato il credito vantato dalla FIFA COL;

- che, conseguentemente, il mancato soddisfacimento di tali crediti non poteva essere considerato come sintomo di insolvenza, sia perché le contestazioni erano state avanzate in sede giudiziale prima della presentazione delle istanze di fallimento, e sia perché il credito della FIFA COL era stato ammesso al passivo con l'espressa riserva di proporre nei confronti del creditore azione risarcitoria;

- che le somme delle quali la società opponente poteva disporre erano largamente superiori all'ammontare dei crediti reclamati dalle società istanti;

- che, infine, la circostanza che tale liquidità derivasse da versamenti fatti dai soci in conto capitale non autorizzava a ritenere che essa avesse dato origine ad una ulteriore passività della società, posto che tali versamenti non attribuiscono ai soci un credito esigibile durante la vita della società, dal momento che la restituzione delle somme versate può essere chiesta da essi solo in sede di liquidazione e nei limiti del residuo attivo (eventuale). 3.1 - Con il primo motivo la sentenza impugnata viene censurata per aver escluso, con motivazione "insufficiente, manchevole e contraddittoria", che la società fallita si trovasse in stato di insolvenza. Questo perché i giudici d'appello:

a) avrebbero "sorprendentemente limitato l'ambito di indagine alla posizione dei due soli creditori istanti ... nonché del più cospicuo credito del FIFA-COL ITALIA, ignorando del tutto le altre posizioni debitorie .... per oltre quattro miliardi";

b) non avrebbero considerato che la società era stata posta in liquidazione;

c) ne' avrebbero attribuito il giusto rilievo, quale incisiva ed incidente dimostrazione dello stato di insolvenza della società, ai continui finanziamenti erogati dai soci al fine di ripianare le perdite.

3.2 - L'insolvenza, che l'art. 5 del RD. 16 marzo 1942, n. 267 (d'ora innanzi: 1. fall.) annovera tra i presupposti della dichiarazione di fallimento, va intesa come stato di impotenza patrimoniale, che priva l'imprenditore della possibilità di soddisfare le proprie obbligazioni "regolarmente", vale a dire alle debite scadenze e nel rispetto della regola fondamentale della parità di trattamento dei propri creditori. Invero, ragion d'essere (e, al tempo stesso, finalità primaria) del fallimento è proprio quella di assicurare il soddisfacimento proporzionale di tutti i creditori, ripartendo tra di essi il pregiudizio derivante dalla impossibilità del debitore di soddisfarli in modo integrale. Questo spiega perché la procedura investa necessariamente l'intero patrimonio del fallito e riguardi tutti i suoi creditori, e spiega altresì perché - a differenza di quanto previsto dall'art. 2901, terzo comma, c.c. - l'art, 671. fall, consideri "revocabile" anche il pagamento di debiti "liquidi ed esigibili": lo stato di incapienza patrimoniale, in cui si risolve l'insolvenza, rende, infatti, l'integrale soddisfacimento di un singolo credito pregiudizievole per l'eguale soddisfacimento degli altri crediti e rende quindi necessaria l'apertura di una procedura officiosa, prevista dalla legge proprio al fine di garantire il raggiungimento di tale risultato.

Appare quindi evidente - venendo alla censura puntualizzata alla lettera "a" del precedente paragrafo - che la valutazione circa la sussistenza (o meno) di un siffatto stato di incapacità patrimoniale debba essere fatta con riferimento all'intero ammontare delle passività del debitore. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale, dopo aver preso in esame i crediti avanzati dalle società che avevano presentato istanza di fallimento e quello fatto valere dalla FIFA COL (osservando, relativamente ai primi due, che essi erano "coperti" dall'ammontare delle disponibilità bancarie a disposizione della società debitrice; e, quanto all'altro credito, che esso era stato contestato in sede giudiziaria dalla stessa società per motivi che non erano apparsi, in quella sede, privi di ogni fondamento), ha dato atto della esistenza di passività ulteriori, ma non ha poi indicato per quali ragioni la loro esistenza non compromettesse la solvibilità dell'impresa e, cioè, la sua capacità di disporre dei mezzi liquidi in misura sufficiente a garantire l'eguale e integrale soddisfacimento di tutte le passività accumulate.

La motivazione è quindi sotto questo aspetto carente e tale difetto rileva certamente ai fini della configurabilità del vizio previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c., riguardando circostanze di fatto che, per quanto si è detto, assumono un indubbio carattere decisivo rispetto all'accertamento dello stato di insolvenza della societa "Tour Italia".

3.3 - La motivazione della sentenza impugnata appare carente anche sotto l'altro profilo, specificato alla lettera "b" del paragrafo 3.1. Invero, la Corte territoriale, pur avendo rilevato che la società si trovava in stato di liquidazione, ha poi affermato che ai fini della prova del suo stato di insolvenza dovesse aversi riguardo, più che al rapporto esistente tra attivo e passivo, alla possibilità che essa "potesse continuare ad operare proficuamente sul mercato".

In effetti, si riconosce comunemente che uno squilibrio patrimoniale non comporta necessariamente l'insolvenza della società (potendo il regolare soddisfacimento delle sue obbligazioni essere assicurato dal credito di cui gode l'impresa: Cass. 14 febbraio 1980, n. 1067) e che è anzi possibile che la società non cada in tale stato neppure in futuro, poiché tale squilibrio può essere eliminato dal favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni.

Ma non è chi non veda come detto criterio non possa essere invocato quando la società è in liquidazione. In tal caso, infatti, l'impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come suo unico obbiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa (se necessaria) realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci: appunto per questo si è stabilito che i liquidatori non possano compiere "nuove operazioni", che non siano cioè di rapporto di mezzo a fine rispetto alla liquidazione della società (artt. 2279 e 2452, primo comma, c.c.).

Si comprende allora agevolmente che, in detta ipotesi, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 5, l. fall., non può essere rivolta a valutare - in una prospettiva di continuazione dell'attività sociale - l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta invece ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il soddisfacimento l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: un eventuale situazione di incapienza patrimoniale renderebbe necessaria l'apertura della procedura fallimentare, e la conseguente applicazione delle regole del concorso, poiché altrimenti vi è il rischio che l'esecuzione dei pagamenti senza l'osservanza di un principio di proporzionalità si risolva in danno di coloro che siano in grado di far valere i propri diritti solo in un secondo momento. La circostanza che l'impresa si trovi, o meno, in liquidazione incide pertanto in maniera decisiva sul giudizio che il giudice è chiamato a formulare ai sensi dell'art. 5 l. fall.. Eppure tale aspetto non è stato minimamente considerato dalla sentenza impugnata, la cui motivazione conseguentemente va considerata viziata, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. anche sotto tale ulteriore profilo.

3.4 - Resta l'ultima doglianza, puntualizzata alla lettera "c" del paragrafo 3.1, con la quale la curatela fallimentare assume che la Corte di merito non avrebbe attribuito alle erogazioni dei soci "il giusto rilievo quale incisiva e incidente dimostrazione dello stato di insolvenza" della società. Ma è evidente che censure siffatte non possano trovare ingresso in questa sede, dal momento che il vizio di omessa ed insufficiente motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti in senso difforme da quello preteso dalla parte, avendo la Corte di Cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. 22 ottobre 1993, n. 10503). 4 - L'accoglimento, nei sensi sopra precisati, del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento dell'altro motivo, con il quale è stata denunziata falsa applicazione dell'art. 5 l. fall, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe affermato che la contestazione in sede giudiziale dei crediti fatti valere nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito giustificherebbe, di per sè, la mancata considerazione di tali passività ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.

In relazione al motivo accolto, la sentenza deve essere quindi cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

In relazione al motivo accolto, cassa la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese della presente fase. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 1996