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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24044 - pubb. 11/01/2020.

Amministrazione controllata e stato di insolvenza


Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2003, n. 6019. Pres. De Musis. Est. Cultrera.

Amministrazione controllata - Presupposto - Stato di insolvenza - Sostanziale coincidenza con quello posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria delle garanzie reali - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di A.C. - Configurabilità - Soluzione di continuità tra le due procedura - Irrilevanza


Nell'ipotesi di successione della procedura fallimentare a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto "periodo sospetto" di cui all'art. 67 della legge fallimentare per l'esercizio dell'azione revocatoria relativamente alla concessione di garanzie reali decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento, atteso che il presupposto dell'ammissione all'amministrazione controllata è del tutto analogo a quello del fallimento, senza che spieghi, pertanto, influenza la circostanza che (come nella specie) tra le due procedure sia intercorsa soluzione di continuità (nella specie, decorso di circa cinque mesi tra la scadenza del biennio dell'amministrazione controllata e la dichiarazione di fallimento), atteso che la continuità tra le procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa all'amministrazione controllata. (massima ufficiale)

 

Svolgimento del processo

Con ricorso del 20.2.91, la s.a.s A. Ing. Giuseppe Costruzioni, in persona del socio accomandatario Giuseppe A., ha proposto, innanzi al tribunale di Napoli, opposizione allo stato passivo del fallimento s.p.a Vimar Multiproprietà, dichiarato con sentenza del 29.6.89, dolendosi della parziale ammissione allo stato passivo del suo credito, per il minore importo di L. 234.675.637 e L. 2.632.578, e solo quest'ultimo in privilegio, rispetto alla richiesta d'insinuazione, formulata in privilegio, per L. 387.019.317, adducendo l'esistenza di iscrizione ipotecaria, a rogito del 13.8.86, sull'immobile della società sito in Ravello. A sostegno, ha sostenuto di non aver avuto contezza dello stato d'insolvenza della debitrice, ed ha dedotto che la prelazione richiesta non era revocabile in quanto al momento in cui venne dichiarato il fallimento della società A., il termine stabilito dall'art. 67 della legge fallimentare era già decorso, essendo stata la pronunzia di fallimento emessa a distanza di circa cinque mesi dall'infruttuosa conclusione della procedura di amministrazione controllata alla quale la debitrice era stata ammessa in data 29.1.87.

Suddetto lasso temporale aveva risolto la continuità fra le due procedure, che non potevano, perciò, ritenersi consecutive. Con sentenza del 25.3/24.4.93, il Tribunale ha ammesso l'opponente, sempre in chirografo, per l'ulteriore somma di L. 141.239.245, comprensiva di interessi convenzionali al 22% dal 1.3.86 al 29.3.89 ed Iva al 2%, ed ha escluso la garanzia ipotecaria, sostenendone la revocabilità in considerazione del fatto che l'ipoteca convenzionale, iscritta il 18.3.86, era stata concessa in periodo sospetto. Ha effettuato il computo del termine a ritroso non già dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento ma da quella precedente del 29.1.87, in cui la società Vimar era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata, che seguiva di mesi otto e giorni ventidue l'accensione dell'ipoteca.

La società A., con atto 16.4.94, ha impugnato tale sentenza innanzi alla corte d'appello di Napoli, lamentando ancora che il privilegio era stato erroneamente escluso, e doveva essergli, invece, riconosciuto, atteso che il computo a ritroso del termine del periodo sospetto andava computato non già dal decreto di ammissione alla prima procedura, come ritenuto dai primi giudici, ma dalla data della pronunzia di fallimento. Ha rilevato, a sostegno, che tra le due procedure vi è stata soluzione di continuità, perché il fallimento, che ha seguito la prima procedura, è stato dichiarato ad una distanza di circa cinque mesi dalla scadenza del termine di due anni stabilito dalla legge fallimentare per l'espletamento della procedura minore, che è di natura improrogabile. Di ciò il tribunale non aveva tenuto conto. Con gli altri motivi ha ribadito di non aver avuto conoscenza dello stato d'insolvenza della società debitrice, e si è doluto del regime delle spese.

La corte territoriale, con sentenza non definitiva n. 2633 del 18.10/8.11.96, avverso la quale la ricorrente ha formulato riserva d'impugnazione, ha rigettato il primo motivo, e quindi, con sentenza n. 2721 del 27.1299, ha rigettato definitivamente il gravame, correggendo il dispositivo della pronuncia impugnata in relazione all'importo ammesso, e compensando per l'intero le spese del doppio grado di giudizio.

Contro questa sentenza la s.a.s. A. propone ricorso per Cassazione che articola in due motivi, illustrati anche con memoria difensiva.

Il fallimento intimato non ha resistito.

 

Motivi della decisione

Col 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, artt. 360 n. 5 c.p.c. e 67 legge fallimentare.

Osserva che la garanzia ipotecaria, da cui è scaturita la prelazione richiesta, al momento della dichiarazione di fallimento della debitrice non era revocabile poiché si era già consolidata. Ed invero, pur sottraendo dal computo del termine posto dall'art. 67 della legge fallimentare tutto il periodo di durata della procedura di amministrazione controllata, protrattasi dal 29.1.87 al 29.1.89, il suddetto termine annuale era già scaduto il giorno 18.3.89, essendo stata l'ipoteca iscritta il 18.3.86, e, dunque, prima che venisse dichiarato il fallimento, la cui pronunzia è stata emessa in data successiva, e cioè il 29.6.89.

Anche seguendò l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo il quale qualsiasi termine resta sospeso nel corso della procedura di amministrazione controllata, la consecutività fra le due procedure concorsuali si è risolta, prosegue ancora il ricorrente, in quanto la procedura fallimentare non ha seguito immediatamente quella minore, il cui termine di due anni è improrogabile, ma è stata disposta con pronuncia emessa circa cinque mesi dopo la scadenza del termine suddetto. Non ha pregio l'argomento, già del tribunale e fatto proprio dal giudice del gravame, secondo cui la presentazione della domanda di concordato, formulata dalla società Vimar alla scadenza infruttuosa dell'amministrazione controllata, produsse l'effetto di sospendere ulteriormente il termine in questione. Di contro, l'omissione del tribunale, che non dichiarò immediatamente il fallimento, e lasciò intercorrere il detto lasso temporale, non può ritorcersi a danno del ceto creditorio. Chiede, infine, per la particolare delicatezza della questione, rimettersi gli atti alle Sezioni Unite. Sotto altro profilo il ricorrente argomenta che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, la conoscenza dello stato d'insolvenza, ancorché tratto da elementi indiziari, deve essere effettivo e non potenziale, e su tale presupposto lamenta che la corte territoriale avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale articolata.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata sposa la tesi, consolidata nella giurisprudenza di questa corte, secondo cui il computo del termine a ritroso del periodo sospetto, ai fini della revocatoria della garanzia, va effettuato dalla data di ammissione alla prima procedura e non dalla data del fallimento, in quanto la situazione di temporanea difficoltà, denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, equivale ontologicamente allo stato d'insolvenza. Di qui l'unità concettuale delle due consecutive procedure, le cui discipline non possono vanificare il principio indefettibile della par condicio. In ordine alla mancanza fra di esse di consecutività, eccepita in considerazione dell'intervenuto lasso temporale di cinque mesi intercorso tra la chiusura della prima e l'apertura dell'altra, il giudice del gravame sostiene che la consecuzione non deve essere intesa in senso meramente cronologico, ma si verifica quando la seconda procedura è espressione della medesima crisi economica, che ha determinato la prima, e non è stata sanata, e non è perciò esclusa dal frapporsi di intervallo temporale.

Questi argomenti sono corretti e non sono, perciò, censurabili. La giurisprudenza ha affermato, con insegnamento antico e fermo, che il concetto di "temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni", al quale fa riferimento l'art. 187 della legge fallimentare, ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non diverge dallo stato d'insolvenza, che è il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento - art. 5 - stessa legge, salva la previsione, nella prima ipotesi, di comprovate possibilità di un risanamento dell'impresa, sul presupposto che la crisi sia reversibile, e, perciò, possa essere superata.

Nella prima procedura si sperimenta la continuazione dell'esercizio dell'attività economica, con l'obiettivo, o che l'imprenditore riprenda il volano e riconquistata la liquidità necessaria a far fronte alle obbligazioni contratte alla loro naturale scadenza, ovvero, in caso negativo, che la crisi sfoci in altra procedura concorsuale, concordato preventivo o fallimento, nella quale si trasforma.(cfr. Cass. 4715/96, 699/97, 189/95, 4347/96, 6154/94). Per logico corollario, quando la procedura minore, a smentita dell'iniziale prognosi fausta, non raggiunge l'obiettivo di ottenere il recupero previsto, la successiva procedura satisfattiva si pone come sua mera prosecuzione, poiché si basa sulla medesima condizione di crisi dell'impresa commerciale.

In questa prospettiva la continuità fra le procedure non si risolve in mero dato temporale, e si configura come un'ipotesi di consecuzione più che di successione, in quanto la seconda procedura condivide della prima gli elementi imprenscidibili, quello soggettivo e, soprattutto, quello oggettivo, rappresentato dall'impossibilità dell'imprenditore di far fronte con puntualità alle sue obbligazioni, che in primo momento è stato valutato erroneamente come fatto solo temporaneo, con un giudizio che si è invece rivelato errato. Se questo è il dato comune, poco interessa al ceto creditorio se fra la conclusione dell'amministrazione controllata e la dichiarazione di fallimento sia intercorso un intervallo temporale più o meno breve, perché ciò che conta è solo che il fallimento si ponga come lo sviluppo della condizione di dissesto che diede causa al primo tentativo, accompagnato dalla moratoria, non riuscito, in una proiezione in chiave ormai definitivamente liquidatoria.

Il mero fatto temporale, dunque, non assume alcuna rilevanza, poiché, quale che ne sia la durata, non incide su tale unità, che è solo concettuale.

Nè, come adombra il ricorrente, ciò si risolve in un danno per il ceto creditorio. Posto come dato pacifico, e neppure posto in discussione nel presente ricorso, che il computo del periodo sospetto, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, deve essere effettuato dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, collegarne la durata ad un mero fatto contingente, qual è il lasso cronologico che intercorre fra la conclusione delle detta procedura e l'inizio di quella successiva, sia essa il concordato preventivo o il fallimento, ridonda a danno della certezza delle posizioni giuridiche scaturenti dagli atti posti in essere dall'imprenditore nei confronti dei terzi e pregiudizievoli per la massa, potendo taluno dei detti terzi essere avvantaggiato da tattiche dilatorie dell'imprenditore medesimo, che lo porrebbe definitivamente al riparo dal rischio della revocatoria. Opinando diversamente, la lesione del principio dalla par condicio è evidente.

La presente decisione si pone sul solco di consolidato indennizzo giurisprudenziale e dottrinario, donde l'inutilità di sottoporla all'esame delle Sezioni Unite che questa Corte, nonostante l'indubbia delicatezza sulla materia.

Col 2^ motivo la ricorrente deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza definitiva su punti decisivi della controversia, e travisamento soggettivo dei fatti, che rivelano netta disapplicazione delle norme e dei principi di diritto. Lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali addotte per dimostrare la sua inscientia decotionis. Assume che dagli atti di causa emerge che essa non ebbe consapevolezza dello stato di decozione della committente poiché: 1. - al momento della conclusione del contratto d'appalto, stipulato il 6.9.85, essa aveva già eseguito lavori di notevole importo che la Vimar aveva pagato regolarmente; 2. - l'atto di modifica del 7.3.86 al contratto d'appalto, con la coeva iscrizione ipotecaria, si rese necessario per le opere successive in ragione del fatto che gli interventi commissionati comportavano notevole aumento e necessitavano pertanto di nuova regolamentazione;

3. - dalla controdichiarazione, versata in atti, emerge una serie di agevolazioni per la Vimar, come l'esclusione, in caso di pagamento di acconti, della garanzia su alcuni immobili, e l'esborso anticipato delle cospicue spese notarili, che dimostrano piuttosto la sua inscientia decotionis. A ciò si aggiunga che essa operava in altra e diversa provincia, lontana dal luogo in cui aveva sede la Vimar, e che sull'immobile in Ravello, di proprietà di questa, non risultavano ne' procedure esecutive ne' altri atti pregiudizievoli, nonché che la detta società non era protestata, ma aveva già iniziato la campagna vendita degli appartamenti.

Anche questo motivo è infondato.

La corte di merito ha sostenuto che la prova articolata dalla ricorrente è superflua. La sussistenza dello stato soggettivo, postulato dalla norma fallimentare, secondo il giudice di merito, non è, invero, presunto, ma è piuttosto provato dalle risultanze probatorie acquisite, non resistite dalle circostanze articolate nei capitoli da prova dedotti dalla ricorrente che, anche se dimostrate, non sono rilevanti. Ha valorizzato a tale fine ì seguenti elementi:

1) le pattuizioni del contratto d'appalto, che prevedevano riduzione di prezzo in caso di mancata consegna di parte delle opere ed una penale giornaliera per il ritardo; 2) l'atto di modifica del 7.3.86 che contiene riconoscimento di debito per una somma relativa a corrispettivo ed interessi per L. 251.966.800, che doveva essere resa esigibile con relativi interessi; 3) la coeva concessione della garanzia ipotecaria per l'importo di L. 300.000.000 derivante da detto titolo e dalle sue variazioni, cui si accompagnò la dilazione nel pagamento del corrispettivo. In conclusione, evidentemente, la corte territoriale ha ritenuto i dati dedotti, dal ricorrente non concludenti e trascurabili, nella scelta insindacabile delle fonti del suo convincimento, che ha fondato sull'apprezzamento dei dati probatori contrari, ai quali ha dato, liberamente, prevalenza, e di cui ha dato ampiamente conto, che nella sua valutazione di merito ha ritenuto di per sè sufficienti a sorreggere la sua decisione. Deve peraltro rilevarsi che la ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il capitolato di cui lamenta la mancata ammissione in sede di merito, e tale omissione ne preclude la valutazione di decisività sollecitata; infatti, li ha solo richiamati, riferendo le circostanze che ne avrebbero rappresentato l'oggetto. Per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, tuttavia, quando si deduca il vizio della sentenza impugnata con riguardo alla mancata ammissione di prova decisiva, la parte ricorrente ha l'onere di riprodurre specificamente i fatti che ne formavano l'oggetto, mediante trascrizione dei capitoli in cui esse sono stati articolati, in modo che al giudice di legittimità sia consentito di controllarne la decisività, senza far ricorso ad indagini integrative che gli sono precluse, ma sulla base dell'atto stesso (per tutte Cass. n. 8388/02). Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'intimato.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003