Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24043 - pubb. 11/01/2020

Società in stato di liquidazione e accertamento dello stato di insolvenza

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2003, n. 6170. Pres. Saggio. Est. Ragonesi.


Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità



Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

 

Svolgimento del processo

Con sentenza 10.2.97, il tribunale di Napoli, dichiarava il fallimento della s.r.l. in liquidazione Irpinia Sviluppo. Quest'ultima proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 18 l.f., innanzi al medesimo giudice, lamentando che la valutazione relativa alla sussistenza del suo stato d'insolvenza, era stata effettuata senza tenere conto del fatto che essa era stata posta in liquidazione e che, il suo patrimonio giusta perizia in atti, era di gran lunga superiore al credito dedotto dal creditore istante, circostanza che escludeva la ritenuta condizione di dissesto. Il tribunale rigettava l'opposizione con sentenza n. 8131/98, avverso la quale la società fallita proponeva gravame innanzi alla corte d'appello di Napoli, deducendo l'insussistenza del suo stato d'insolvenza, nonché l'inesistenza di altri creditori. La corte di merito, con sentenza n. 1048 del 5.5.00, accoglieva l'impugnazione, e revocava la sentenza dichiarativa di fallimento. Sulla premessa che la sussistenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale deve essere desunta in base a svariati indici rivelatori e non in virtù di rigidi parametri prefissati, e richiamata la pronunzia di questa Corte n. 3321/96, sosteneva che, nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato con riguardo ad una società in liquidazione, occorre considerare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di soddisfare in maniera uguale ed integrale tutti i creditori. Nella specie, ad avviso della corte territoriale, non risultava che il patrimonio sociale fosse insufficiente a soddisfare i creditori, atteso che il passivo emerso dalla procedura fallimentare, era di circa 1.250.000.000 a fronte di un valore complessivo dell'attivo patrimoniale costituito da immobili, del valore di L. 2.080.000.000, come da stima in atti. Avverso tale pronunzia il fallimento DE-PI ricorre per cassazione deducendo unico articolato motivo di censura.

La società Irpinia Sviluppo resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 26.6.02, ha rimesso gli atti al Primo presidente per una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. A seguito di una valutazione negativa da parte del Primo presidente gli atti sono stati rimessi a questa sezione per il giudizio.

 

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza dello stato d'insolvenza della Irpinia sviluppo srl in base alla considerazione che, trattandosi di società in liquidazione, l'attivo patrimoniale fosse di gran lunga superiore al passivo.

In particolare il fallimento ricorrente avanza le seguenti specifiche censure alla sentenza impugnata affermando che: 1) l'impresa in liquidazione non cessa la sua attività ed il possibile indebitamento; 2) la nozione di insolvenza alla base della decisione impugnata trova fondamento in un giudizio diagnostico che, ritardando la tempestiva cristallizzazione della massa passiva, potrebbe coinvolgere altre imprese sane nel dissesto; 3) la persistenza dell'impresa decotta legittimerebbe pagamenti preferenziali e ritarderebbe la determinazione del periodo sospetto per le revocatorie; 4) la premessa della decisione si basa sull'erroneo presupposto secondo cui l'impresa in liquidazione sarebbe fuori dal mercato; 5) la decisione impugnata non tiene conto del fatto che lo stato di liquidazione non è irreversibile; 6) la pronunzia si fonda sull'assiomatica corrispondenza fra valore stimato dell'attivo e valore di realizzo riscontrato sulla base di una perizia estimativa che, ove fosse stata contestata, avrebbe determinato la necessità di una c.t.u., non ammissibile nel processo fallimentare. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione sollevata dal ricorrente ed ha osservato che "quando la società è in liquidazione l'impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come suo unico obbiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa (se necessaria) realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci: appunto per questo si è stabilito che i liquidatori non possano compiere nuove operazioni, che non siano cioè di rapporto di mezzo a fine rispetto alla liquidazione della società (artt. 2279 e 2452, primo comma, c.c.)".

"Si comprende allora agevolmente che, in detta ipotesi, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 5, l. fall., non può essere rivolta a valutare - in una prospettiva di continuazione dell'attività sociale - l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta invece ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il soddisfacimento l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: un eventuale situazione di incapienza patrimoniale renderebbe necessaria l'apertura della procedura fallimentare, e la conseguente applicazione delle regole del concorso, poiché altrimenti vi è il rischio che l'esecuzione dei pagamenti senza l'osservanza di un principio di proporzionalità si risolva in danno di coloro che siano in grado di far valere i propri diritti solo in un secondo momento.

La circostanza che l'impresa si trovi, o meno, in liquidazione incide pertanto in maniera decisiva sul giudizio che il giudice è chiamato a formulare ai sensi dell'art. 5 l. fall."(Cass. 3321/96;

Cass. 6550/01). A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare continuità non avendo il ricorrente dedotto elementi idonei a modificare l'indirizzo delineato.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche argomentazioni di cui ai punti 1 e 4 dianzi evidenziati, secondo cui la liquidazione dell'impresa non comporta la cessazione dell'attività ed il suo possibile indebitamento per cui l'impresa non può considerarsi fuori dal mercato va ribadito che "a seguito della delibera di messa in liquidazione della società, si determina un mutamento dello scopo sociale nel senso che questo non consiste più nel fine di lucro, che connota l'attività delle società commerciali, ma resta limitato solo alla definizione dei rapporti pendenti, (Cass. civ. sez. 1^, 8.2.1974 n. 365) ed inoltre che ai liquidatori ai sensi dell'art. 2279 c.c. è fatto divieto di intraprendere nuove attività, con responsabilità personale ed illimitata, nell'ipotesi di violazione di tale divieto, peculiarità che giustificano l'adozione di un criterio di qualificazione dello stato di insolvenza diverso da quello valido per le società in piena attività"(Cass 6550/01). "Irrilevante deve ritenersi poi la doglianza relativa alla possibilità che i liquidatori contraggano rilevanti debiti nel periodo di durata della liquidazione. Invero, come già detto, a seguito della delibera di liquidazione muta lo scopo sociale della società talché i liquidatori, pena la responsabilità personale ed illimitata, possono contrarre solo debiti necessari per il raggiungimento dello scopo residuo, consistente come più volte precisato, nella definizione delle obbligazioni pendenti. Pertanto l'argomento in questione si configura come una mera ipotesi che può concretizzarsi solo nel caso di patologia del sistema e che pertanto non può assumere rilevanza in una situazione di normalità giuridica" (Cass. 6550/01). Le argomentazioni difensive in esame sono dunque infondate. Lo stesso deve dirsi per la ulteriore censura secondo cui nel corso della procedura di liquidazione potrebbe determinarsi una violazione della "par condicio creditorum".

Questa Corte ha già osservato a tale proposito che l'indicata finalità "non può ritenersi elusa, nelle ipotesi, quali quelle in esame, in cui il giudice di merito abbia accertato, con valutazione in fatto, che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a consentire il pagamento di tutti i debiti, posto che in tal caso, e solo in tal caso, la liquidazione della società assolve a finalità analoga a quella perseguita con la dichiarazione di fallimento, consistente appunto nel garantire il pagamento di tutti i debiti, con uguale e totale soddisfazione dei creditori. Nessuna violazione della par condicio può quindi ravvisarsi nella decisione in esame" (Cass. 6550/01). Del tutto generica, e quindi inammissibile, è la censura ulteriore secondo cui la ritardata cristallizzazione della massa passiva potrebbe coinvolgere nel dissesto altre imprese sane. Trattasi, infatti, di una affermazione apodittica che non appare rapportabile ad alcun passo della motivazione della sentenza impugnata e che pare esorbitare dall'ambito del giudizio.

Per quanto concerne, poi, l'ulteriore censura secondo cui lo stato di liquidazione non è irreversibile è già stato rilevato che "la liquidazione della società, soddisfatte ed estinte le obbligazioni pendenti, porta allo scioglimento della società stessa, con conseguente sua eliminazione dal mercato, così come sarebbe avvenuto nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento. Nè le esposte argomentazioni possono ritenersi scalfite dalla considerazione che ben potrebbe l'assemblea dei soci revocare la decisione di liquidazione della società, determinando una situazione di disparità fra i creditori soddisfatti ed i creditori rimasti esclusi dai pagamenti. Invero trattasi di una situazione non normalmente ricorrente, in relazione alla quale l'ordinamento prevede dei correttivi, costituiti dall'immediato fallimento della società, riprendendo vigore il tradizionale concetto di insolvenza, con possibilità di revoca dei pagamenti effettuati, e dalla previsione di bancarotta preferenziale a carico dei liquidatori e dei soci che abbiano agito in mala fede. (Cass. 6550/01). Inammissibile deve poi ritenersi l'ulteriore doglianza secondo cui la sentenza impugnata fonda la sua pronunzia su una corrispondenza tra valore stimato dell'attivo e valore di realizzo risultante da una perizia estimativa che se contestata avrebbe richiesto la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio non ammissibile nella fase prefallimentare.

Tale censura è priva di rilevanza in quanto prospetta una ipotetica situazione di contestazione della perizia estimativa non verificatasi e che quindi non può essere oggetto di scrutinio nel presente giudizio ove l'unico dato rilevante è che il giudice di merito ha accertato, con valutazione in fatto, non censurabile nel giudizio di cassazione, che l'attivo della Irpinia Sviluppo srl era abbondantemente sufficiente a coprire tutti i debiti, circostanza questa dirimente ai fini della esclusione dello stato d'insolvenza. Il ricorso va in conclusione rigettato. Sussistendo giusti motivi si compensano tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2003