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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24040 - pubb. 11/01/2020.

Lo stato di insolvenza


Cassazione civile, sez. I, 01 Dicembre 2005. Pres. Fioretti. Est. Schirò.

Stato d’insolvenza - Presupposti - Stato di impotenza economico - Patrimoniale impeditivo della possibilità di adempiere con mezzi normali da parte del debitore - Relativo accertamento - Giudice ordinario - Devoluzione - Dipendenza di tale stato da rapporti obbligatori riservati alla cognizione di un giudice diverso - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione


Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale - l'accertamento dalla cui sussistenza è incensurabile in cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata ad esatti criteri giuridici - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. E anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 legge fall., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

 

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24 febbraio 1999 la s.n.c. Giuseppe S. & C. (già Società di fatto tra S. Giuseppe, S. Franco e De Nigris Nunzio), la s.r.l. Petrol tecnica meridionale, la s.r.l. Tirrena petrol trasporti, la s.r.l. GIPS - Gestione impianti petroliferi statali, nonché i signori S. Giuseppe e S. Franco proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 15/1999 del 18 gennaio 1999, con la quale era stata respinta l'opposizione dai medesimi proposta avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dallo stesso Tribunale nei loro confronti. A fondamento del gravame gli appellanti dedussero che era stata illegittimamente disposta nella procedura prefallimentare la riunione dei ricorsi, esclusero la sussistenza dello stato d'insolvenza, affermando che non vi erano validi titoli comprovanti l'esistenza delle obbligazioni a loro carico e che i crediti vantati nei loro confronti erano contestati, e lamentarono infine la carenza di motivazione della sentenza impugnata. Conclusero, pertanto, chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei loro confronti.

Degli intimati si costituì in giudizio soltanto il creditore procedente s.p.a. Banca di Roma, che chiese il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Napoli respinse il gravame, compensando le spese del grado, e affermò che:

1 - pur essendo inusuale la circostanza che con un'unica sentenza fosse stato dichiarato il fallimento di più imprenditori, tuttavia la procedura seguita dal Tribunale di Benevento non era illegittima nè comunque affetta da nullità, non potendosi ritenere vietato, sotto il profilo della forma, che con una stessa sentenza venisse dichiarato il fallimento di più imprenditori commerciali, con la nomina di un solo curatore, che doveva intendersi nominato per ognuna delle procedure concorsuali aperte, essendo invece necessario che per ciascuno degli imprenditori dichiarati falliti ricorressero il requisito soggettivo e lo stato d'insolvenza di cui ala L. Fall., artt. 1 e 5;

2 - nella specie, non erano contestati la natura di imprenditore commerciale delle società fallite ne' l'estensione del fallimento ai signori S. Giuseppe e S. Franco, quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto esistente tra gli stessi e De Nigris Nunzio, prima, e della s.n.c. Giuseppe S. & C. poi;

3 - quanto allo stato d'insolvenza, il giudice del fallimento non doveva accertare l'esistenza di una ragione di credito, potendo lo stato d'insolvenza stesso essere desunto dall'inadempimento o da altre circostanze, con la conseguenza che i motivi di gravame concernenti la validità dei saldaconti e degli estratti conto ai fini della prova del credito erano infondati, non essendo necessario che il creditore fosse munito di un titolo esecutivo purché egli avesse denunciato al tribunale l'incapacità del debitore ad adempiere le proprie obbligazioni, come avvenuto nella specie a seguito delle obiettive doglianze dei creditori in ordine al mancato adempimento, da parte degli imprenditori interessati, dei rispettivi obblighi di pagamento;

4 - alle stesse conclusioni doveva pervenirsi in relazione al motivo di gravame concernente il dedotto, mancato invio degli estratti conto periodici, invio di cui la banca non avrebbe fornito alcuna dimostrazione, in quanto dalla mancata ricezione degli estratti conto non poteva scaturire il diritto del debitore di non adempiere la propria obbligazione di pagamento;

5 - quanto alla dedotta contestazione dei crediti, lo stato di decozione conseguente al mancato adempimento poteva essere escluso solo quando la contestazione del credito avesse rivestito i caratteri della serietà e della gravità;

6 - nella specie, pur avendo le società debitrici promosso giudizi di accertamento in ordine ai crediti ritenuti contestabili - giudizi il cui esame nel merito era precluso al giudice del fallimento - doveva rilevarsi che le stesse non si erano offerte di pagare le somme ritenute dovute, ne' avevano ottemperato ai provvedimenti emessi dal tribunale in sede prefallimentare, con i quali veniva loro chiesto di indicare l'ammontare dei crediti non contestati, ne' infine avevano dimostrato se i giudizi di accertamento proposti si fossero conclusi favorevolmente per loro, essendo anzi risultato che la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, disposta in detti giudizi, aveva acclarato l'esistenza di una cospicua debitoria da parte degli appellanti nei confronti dell'istituto di credito convenuto;

7 - dall'esame dei bilanci d'esercizio depositati dalle società debitrici emergevano rilevanti perdite maturate per numerosi anni, tutte riportate a nuovo e non ripianate, e soprattutto poste passive concernenti esposizioni verso banche di importi notevoli e sempre crescenti negli anni, per capitale e interessi passivi, non potendosi ragionevolmente dubitare che l'esposizione in bilancio di tali poste passive confermasse la sussistenza delle obbligazioni di cui le banche ricorrenti lamentavano l'inadempimento. Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione, sulla base di due motivi, la Società Giuseppe S. & C. s.n.c. (già Società di fatto tra S. Giuseppe, S. Franco e De Nigris Nunzio), la s.r.l. Petrol tecnica meridionale, la s.r.l. Tirrena petrol trasporti, nonché i signori S. Giuseppe e S. Franco. Resiste con controricorso la s.p.a. Capitalia, già Banca di Roma s.p.a.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c. e della L. Fall., artt. 5 e 16, con conseguente nullità della sentenza o del procedimento, nonché insufficiente motivazione sulla riunione delle procedure prefallimentari - censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la declaratoria di fallimento di più imprenditori commerciali con unica sentenza operata dal Tribunale di Benevento, senza aver tenuto conto che, in difetto di espressa normativa, trova applicazione l'art. 274 c.p.c., in forza del quale la riunione dei giudizi è possibile unicamente in presenza di ragioni di connessione ex art. 31 c.p.c., e segg. insussistenti nel caso di specie. Deducono altresì che, proprio in conseguenza della congiunta dichiarazione di fallimento e della trattazione unitaria dei relativi procedimenti, sarebbe mancato nella specie l'autonomo accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi del fallimento. Il motivo è infondato. Rileva in primo luogo il collegio la genericità delle censure svolte dai ricorrenti, i quali nulla hanno precisato in ordine alle ragioni di insussistenza, nella specie, dei presupposti per la riunione dei procedimenti disposta dal giudice di primo grado e non hanno chiarito i motivi per i quali la riunione dei procedimenti avrebbe impedito ai giudici, con riferimento alle risultanze processuali da loro in concreto utilizzate, "un lucido esame dello status economico- patrimoniale del singolo soggetto giuridico". Si osserva altresì che la riunione di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 c.p.c., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza (Cass. S.U. 27 maggio 1994, n. 5210; Cass. 20 febbraio 2001, n. 2461. In senso conforme Cass. 10 settembre 1999, n. 9638; 18 febbraio 2004, n. 3193). Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, nonché insufficiente motivazione sulla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza e si censura la sentenza impugnata per aver desunto la irreversibile incapacità delle società ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte essenzialmente dagli importi indicati dai creditori (e in particolare dalla Banca di Roma) a corredo delle istanze di fallimento, in violazione del dettato e dello spirito della L. Fall., art. 5, il quale richiede invece un attento esame dello stato di decozione dell'imprenditore che, di fronte alle richieste, purché legittime, dei creditori di ottenere il pagamento di quanto loro dovuto, non sia in grado, per una crisi di liquidità di carattere non temporaneo, di provvedere a quanto richiesto. Affermano in particolare i ricorrenti che:

1 - i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo dei suddetti principi in tema di accertamento dello stato d'insolvenza, avendo attribuito rilievo a crediti basati su "inutili saldaconti o irrilevanti estratti di scritture contabili";

2 - il collegio, inoltre, non ha verificato se la contestazione dei crediti da parte dei debitori fosse seria e grave, tanto più che nel caso di specie non si era posto un problema di carenza di liquidità (mai dichiarata), o di insufficienza del patrimonio (come dimostrato dalle procedure esecutive intraprese e coltivate proprio dalla Banca di Roma prima della presentazione della istanza di fallimento);

3 - la sentenza di appello si fonda su di una motivazione estremamente lacunosa, avendo la corte territoriale trasformato la diligenza di un imprenditore commerciale che intende conoscere con esattezza l'esistenza e la misura di eventuali propri debiti in elementi di prova del suo inadempimento e dello stato d'insolvenza, e preteso dai falliti stessi la determinazione del loro debito, trascurando inoltre circostanze di fatto rilevanti, quali la tardività con la quale la Banca di Roma aveva precisato l'ammontare del proprio credito, oppure il rigetto in larga parte, in sede di esame dello stato passivo, della domanda di insinuazione al passivo formulata dalla stessa banca, o la rinuncia all'ammissione al passivo del creditore Mario Esposito, di fronte alle contestazioni operate dagli asseriti debitori;

4 - anche il richiamo operati dai giudici di appello ai bilanci depositati dalle società fallite è inconferente, in quanto la circostanza che le poste passive concernenti le esposizioni verso le banche contenessero importi notevoli era giustificata dalla necessità di portare in conto le cospicue richieste, ma non costituiva riconoscimento dell'esistenza del debito. Concludono i ricorrenti contestando nel merito, e con riferimento a ciascun fallito, i crediti vantati dai creditori procedenti. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Premesso che il convincimento dei giudici di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore dichiarato fallito è incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata a esatti criteri giuridici, osserva il collegio che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115). Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti e può quindi essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso (Cass. S.U. 11 febbraio 2003, n, 1997). A tale proposito, anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sè solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene, per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma della L. Fall., art. 5, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni. (Cass. 9 marzo 2004, n. 4727). La sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principi e, con idonea motivazione immune da vizi logici e quindi non censurabile nel giudizio di Cassazione - restando così superate le obiezioni mosse dai ricorrenti alla congruità delle argomentazioni logico-giuridiche che hanno ispirato la decisione dei giudici di appello -, ha basato l'accertamento dello stato d'insolvenza su specifici elementi di fatto, espressamente indicati e idonei a comprovare, a carico dei soggetti dichiarati falliti, una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e il venir meno delle condizioni di credito necessarie allo svolgimento delle relative attività, in particolare facendo riferimento:

A - all'esistenza di una grave situazione debitoria dei falliti nei confronti delle banche, sempre crescente negli anni per capitale e interessi passivi, rilevata da poste passive di bilancio, e all'infondatezza delle contestazioni dei crediti mosse dagli stessi falliti, ritenute, dai giudici di appello, prive dei caratteri di serietà e gravità;

B - alla irrilevanza dell'asserita invalidità e inidoneità, ai fini della prova dell'esistenza dei crediti, dei saldaconti ed estratti conto bancari;

C - alle perdite di considerevole entità maturate per numerosi anni, risultanti dai bilanci d'esercizio depositati dalle società debitrici, sempre riportate a nuovo e mai ripianate. Le ulteriori contestazioni mosse dai ricorrenti in ordine ai crediti vantati nei loro confronti si risolvono in censure di merito sull'accertamento di fatto e sulla valutazione delle risultanze processuali compiuti dalla Corte di appello di Napoli, mirando inammissibilmente al riesame, in sede di giudizio di legittimità, delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito.

Respinto il ricorso in base alle considerazioni che precedono, le spese processuali relative alla presente fase seguono la soccombenza e, poste a carico di tutti i ricorrenti in solido, vanno liquidate come in dispositivo in favore di Capitalia s.p.a., unica controricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore di Capitalia s.p.a. delle spese processuali relative alla presente fase, che si liquidano in euro 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2005