Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24035 - pubb. 11/01/2020

Sussistenza dell'insolvenza alla data di presentazione della domanda di concordato

Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2010, n. 18437. Pres. Proto. Est. Fioretti.


Concordato preventivo - Ammissione - Successiva mancata approvazione da parte dei creditori e dichiarazione di fallimento - Accertamento dell'insolvenza - Sussistenza già alla data di presentazione della domanda di concordato - Principio della consecuzione delle procedure - Applicabilità - Conseguenze



Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda. (massima ufficiale)


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