Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24029 - pubb. 11/01/2020

Insolvenza della società in stato di liquidazione

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2013, n. 13644. Pres. Vitrone. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Stato d’insolvenza - Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità - Sufficienza dell'attivo per il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di fallimento di società esercente attività di coltivazione di una cava



Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito aveva concluso per l'insufficienza del patrimonio di una società esercente attività di coltivazione di una cava ad assicurare l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali, dando rilievo al fatto che l'asta per la vendita dei macchinari aziendali fosse andata deserta, sia che l'autorizzazione alla coltivazione della cava fosse scaduta e non più rinnovata, circostanza, questa, apprezzata non nell'ottica della prosecuzione dell'attività, bensì sotto il profilo dell'ulteriore svalutazione subìta dal patrimonio sociale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14-21 settembre 2011, ha respinto il reclamo proposto da Cave e Fornaci s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Grosseto con sentenza 14 aprile 2011, e condannato la reclamante alle spese.

Nello specifico, premesso che era andata deserta l'asta per la vendita dei macchinari e dei fabbricati aziendali, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la circostanza che l'autorizzazione alla coltivazione della cava, rilasciata nel 2006, era venuta a scadere il 28 febbraio 2010, per cui, a fronte della dichiarazione del liquidatore, che il terreno su cui insiste la cava, di proprietà della società, era incluso nel Piano strutturale del Comune come area estrattiva e di ripristino ambientale, ed era in facoltà della reclamante rivolgere al Comune istanza per una nuova autorizzazione, andava rilevato che la società fallita era carente dello strumento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività aziendale, neppure richiesto a distanza di un anno dalla scadenza del precedente.

Ad avviso del Giudice del merito, ciò "determina il venir meno in misura sostanziale del patrimonio attivo, a fronte di debiti che sono (senza voler svalutare le difese della reclamante) di entità imponente".

Ricorre avverso detta pronuncia la società Cave e Fornaci s.r.l. in liquidazione, con ricorso affidato a due motivi.

La sola Equitalia Centro s.p.a. ha depositato controricorso.

Il Fallimento ed Enel Servizio Elettrico s.p.a. non hanno svolto difese.

 

Motivi

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in relazione all'360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente evidenzia che la valutazione dello stato di insolvenza deve essere volta, per una società in liquidazione, unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non richiedendosi, come per le società in attivo, che essa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni contratte. Secondo la ricorrente, la Corte del merito non ha tenuto conto dello stato di liquidazione della società, attribuendo valore decisivo all'autorizzazione amministrativa.

Nel reclamo, la parte aveva evidenziato che, a fronte della situazione debitoria a tutto concedere pari al maggio 2011 ad Euro 4.678.082,20, solo tre anni prima il Tribunale aveva giudicato, sulla base della C.T.U. dell'arch. O., che il compendio immobiliare ed aziendale aveva un valore di Euro 6.182.000,00 ed un possibile valore di realizzo di Euro 5.025.00,00 in sede giudiziale; nella perizia di stima giurata al maggio 2011, si evidenzia che il complesso immobiliare ha mantenuto pressochè invariato il valore negli ultimi tre anni (si tratta di terreni agricoli, boschivi e da fabbricati e l'area interessata dall'attività estrattiva) ; il valore della cava è dato dalla produttività, dalla tipologia e qualità di materiale, che è molto elevata, sono state fatte opere di manutenzione che hanno inciso sul valore complessivo, e l'inserimento nel Piano del Comune di Gavorrano attesta l'interesse economico e la rilevanza strategica del sito.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; il valore della cava è determinato da fattori economici e naturali essenzialmente riferiti alla produttività del giacimento, all'ubicazione, alla domanda di mercato ed alla qualità del materiale (vedi la relazione dell'arch. L. allegata al reclamo ed anche l'arch. O., sentito il 10/3/2011 avanti al Tribunale di Grosseto, ha ricondotto la variazione di stima dei beni in oggetto alla vetustà e non certo alla coltivazione della cava, che nel caso in esame non costituisce il mezzo per salvaguardare il valore del patrimonio).

Secondo la ricorrente, la Corte del merito ha omesso di motivare sul criterio adottato per la valutazione dell'attivo, limitandosi ad affermare l'inconsistenza del patrimonio disponibile a seguito dello scadere dell'autorizzazione all'attività estrattiva, irrilevante invece rispetto al valore di realizzo delle attività societarie, ed a fronte della eterogeneità del complesso patrimoniale.

2.1.- Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte del merito non ha in alcun modo violato nè erroneamente interpretato la L. Fall., art. 5.

Tale norma, nel caso di società in liquidazione, viene interpretata nel senso che la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (così le pronunce 15442/2011 e 21834/2009).

La Corte fiorentina, ritenuto che l'asta per la vendita dei macchinari e dei fabbricati aziendali era andata deserta, e dato atto della mancanza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, scaduta il 28/2/2010, ha concluso per l'insufficienza del patrimonio ad assicurare l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali.

La valutazione della mancanza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava è stata quindi effettuata non nell'ottica della prosecuzione dell'attività della società, ma correttamente, trattandosi di società in liquidazione, al fine della valutazione del patrimonio sociale, nella specifica valenza dell'ulteriore svalutazione dello stesso.

2.1.- Il secondo motivo presenta dei profili di inammissibilità e di infondatezza.

La ricorrente sostanzialmente non contesta la circostanza di fatto, della mancanza dell'autorizzazione amministrativa, ma il rilievo che la Corte fiorentina vi ha attribuito; sotto tale profilo, la censura è inammissibile, intendendo la parte contrapporre alla valutazione della Corte del merito la propria interpretazione.

E' costante infatti il principio secondo cui il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti(così le pronunce 18119/2007, 23929/2007, 15489/2007).

Nel resto, il motivo è infondato, atteso che il Giudice del merito ha congruamente e logicamente argomentato e concluso per l'insufficienza del patrimonio aziendale, che nel 2008 era stato ritenuto superiore alle passività, considerando, a distanza di circa tre anni, che l'asta per la vendita dei beni mobili ed immobili era andata deserta, e che era scaduta da circa un anno l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività, da cui la conseguente conclusione della perdita di valore in misura sostanziale del patrimonio sociale.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle competenze a favore di Equitalia Centro s.p.a., liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013.