Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24026 - pubb. 11/01/2020

Stato di insolvenza di una società in liquidazione

Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2014, n. 5402. Pres. Salmè. Est. Didone.


Società in liquidazione ex art. 5 legge fall. - Erroneo inserimento del patrimonio netto tra le passività al fine della valutazione dell'insolvenza delle società - Rilevanza - Esclusione



Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione ex art. 5 della legge fall. non costituisce vizio di motivazione della sentenza di merito, impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel regime introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'avere erroneamente inserito il valore del patrimonio netto tra le passività, trattandosi di fatto non decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1.- La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata (depositata il 16.11.2012), ha rigettato il reclamo proposto dal liquidatore della s.r.l. "F.M.G. Fondazioni Generali Marchese" in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato il fallimento della società reclamante su istanza della s.p.a. Creditalia Sviluppo Impresa Mediazione Creditizia. La Corte territoriale ha ritenuto infondato l'unico motivo di reclamo con il quale era stata contestata la sussistenza dello stato di insolvenza evidenziando l'irrilevanza in sè della circostanza che il fallimento fosse stato dichiarato su istanza di un solo creditore, trattandosi di credito pari a Euro 60.000, risalente nel tempo. Inoltre - trattandosi di società in liquidazione -rilevava lo "sbilancio" patrimoniale, nella specie sussistente, a fronte di un attivo pari a Euro 3.366.948,32 a fronte di un passivo di Euro 3.384.568,32. I cespiti costituenti l'attivo (terreni, crediti) non erano di pronta liquidazione, oltre ad essere soggetti a repentine oscillazioni di valore e le rimanenze indicate in bilancio, così come le attrezzature e gli arredi, non erano stati rinvenuti in sede di pignoramento e dalla verifica del passivo era risultata un'esposizione debitoria verso il fisco di gran lunga superiore.

1.1.- Contro la sentenza di appello il liquidatore della società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso la s.r.l. Creditalia Sviluppo Impresa Mediazione Creditizia (già s.p.a.) mentre non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

 

Motivi

2.- Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità - OIC 28. Erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Deduce che ha errato la Corte di appello nella lettura ed interpretazione della situazione contabile perchè non ha tenuto conto che dall'importo del passivo (Euro 3.384.568,32) doveva essere sottratto quello relativo al patrimonio netto, pari a Euro 863.168,99 (attività lorde 3.366.948,32 - passività di bilancio Euro 2.521.399,33 - perdita 2011 Euro 17.620,00 = Euro 863.168,99, patrimonio netto). Per converso, dallo stato patrimoniale riclassificato secondo quanto previsto dall'art. 2424 c.c. e segg. l'attivo ammontava a Euro 2.174.246,38 mentre il totale dei debiti ammontava a Euro 1.328.697,39.

Deduce, ancora, che tra le passività sono ricompresi debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi che non saranno oggetto di restituzione, talchè le passività si riducono a Euro 363.587,62. La Corte di appello - deduce - "non ha tenuto in debito conto le circostanze documentali che avrebbero potuto e dovuto indirizzarlo verso un rigetto dell'istanza di declaratoria fallimentare proposta da Creditalia, basandosi sulla sussistenza di un unico debito, peraltro parzialmente soddisfatto per Euro 17.000,00 a seguito di pignoramento presso terzi. L'insolvenza non è integrata da un solo inadempimento.

3.- Il motivo - là dove non è inammissibile perchè veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità - è infondato.

Giova rimarcare, invero, che è applicabile, nella concreta fattispecie, il contenuto precettivo del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. B) convertito nella L. n. 134 del 2012 (entrata in vigore il 12.8.2012), disposto applicabile alla impugnazione per cassazione della sentenza 16.11.2012 giusta la previsione del comma 3 dell'art. 54 citato.

Le censure motivazionali formulate dal ricorrente, anche mediante trascrizione di scritture contabili nonchè mediante deduzione di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata (e senza indicazione del luogo e delle modalità in cui siano state sottoposte al giudice del merito, quindi in violazione del principio di autosufficienza) sarebbero state inammissibili anche alla luce del testo previgente dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e lo sono - a maggior ragione - anche alla stregua della nuova formulazione della detta disposizione, posto che nessun vero fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.

Per converso, nessuna specifica censura è stata formulata nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia il mancato reperimento delle attrezzature e delle rimanenze nonchè l'inattendibilità dei valori appostati relativamente ai crediti e all'immobile. Sì che l'erroneo inserimento del valore del patrimonio netto tra le passività, alla luce anche dei dati contabili indicati in ricorso, appare punto affatto decisivo. Da ultimo, è infondata la censura di violazione di norme di diritto - non quelle di cui al principi contabili OIC, essendo previsto dall'art. 2424 c.c., comma 1, l'inserimento del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale - posto che, come innanzi chiarito, l'errore nell'indicazione dell'ammontare del passivo comprensivo del patrimonio netto, non ha avuto effetto decisivo per il giudizio espresso dalla Corte di merito, avendo questa valorizzato l'inattendibilità delle poste indicate in bilancio, in alcuni casi non riscontrate nella realtà (poste attive) ovvero riscontrate in misura diversa da quella indicata (debiti fiscali). Inoltre, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v., per tutte, Sez. 1, n. 19141/2006).

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014.