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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24020 - pubb. 11/01/2020.

Subprocedimento di revoca del concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2016. Pres. Ceccherini. Est. Magda Cristiano.

Concordato preventivo - Ammissione - Subprocedimento di revoca - Natura bifasica - Posizione dei creditori - Litisconsorti necessari - Esclusione - Comunicazione ex art. 173, comma 1, l.fall. - Qualificazione - Semplice "litis denuntiatio" - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza di fallimento - Esclusione


Il subprocedimento di revoca del concordato preventivo si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che conduce alla dichiarazione di fallimento, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall. In tale contesto, i creditori concordatari non sono portatori di un interesse immediato e diretto che gli possa far assumere la qualifica di litisconsorti necessari, neppure nella fase che conduce all'eventuale dichiarazione di fallimento, non avendo essi un diritto al fallimento (o al mancato fallimento) del proprio debitore, sicché la comunicazione prevista, nei loro confronti, dall'art. 173, comma 1, l.fall. si atteggia a semplice "litis denuntiatio", volta a consentirne la loro volontaria partecipazione all'udienza, la cui omissione comporta non già una nullità assoluta ed insanabile, ma solo una nullità relativa della prima fase del subprocedimento di revoca che, non ripercuotendosi sull'eventuale fase successiva, non è causa di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)

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