Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24018 - pubb. 11/01/2020

Come determinare l'ammontare del capitale investito

Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 1959, n. 142. Pres. Vistoso. Est. Viviani.


Fallimento - Piccolo capitale investito - Criteri di calcolo - Giro di affari - Differenza - Conseguenza



Nel determinare l'ammontare del capitale investito dall'imprenditore nella propria azienda, ai fini della disposizione contenuta nel 2' comma dell'art.1 l. fallimentare 16 marzo 1942 n.267, modificata con la l. 20 ottobre 1952 n.1375, non si deve confondere il capitale con il giro o volume degli affari, poiché questo può essere influenzato dai proventi di Esercizio, il cui impiego non è investimento di capitale - pertanto, ove si prendano in considerazione, come indicativi dell'ammontare del capitale investito, i criteri che, per la vendita di merci, fabbricate o acquistate per rivendere, si accumulino a favore dell'imprenditore, occorre individuare gli elementi che concorrono a formare quei crediti, onde dedurre la parte che deve attribuirsi al lavoro prestato personalmente dall'imprenditore ed agli utili; detti crediti inoltre, possono normalmente essere, per la parte residua, dimostrativi del capitale investito per produrli soltanto se risultino prodotti nel corso di un solo ciclo produttivo o di normale attività commerciale, perché un solo investimento del capitale deve essere considerato, e non entrano in considerazione i successivi investimenti che, dello stesso capitale, possono verificarsi in conseguenza della sua, più o meno rapida, circolazione. (massima ufficiale)


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