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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23973 - pubb. 11/01/2020.

Fallimento e criteri di individuazione delle società artigiane


Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2002. Pres. Losavio. Est. Di Amato.

Fallimento - Società artigiana - Requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, modificata alla legge n. 133 del 1997 - Rilevanza ai soli fini delle provvidenze previste dalla legislazione regionale - Configurabilità - Disciplina dettata dall'art. 2083 cod. civ. - Riferimento ad essa ai fini civilistici e dell'assoggettabilità a fallimento - Necessità


In tema di imprese artigiane, i criteri di individuazione delle società artigiane, dettati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, rilevano ai soli fini della spettanza delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno e non assurgono a principi generali ai fini civilistici, idonei a sovrapporsi alla disciplina codicistica. Pertanto, la questione della assoggettabilità a fallimento delle imprese collettive artigiane deve essere risolta - anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alle imprese individuali - avendo esclusivo riguardo alla sussistenza, o meno, dei requisiti per l'identificazione della figura del piccolo imprenditore (escluso dal fallimento ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge fallimentare) previsti dall'art. 2083 del codice civile. (massima ufficiale)

 

Fatto

La s.n.c. VIEMME di V. e M. e C. ed i suoi soci illimitatamente responsabili, P. M. e M. V., proponevano opposizione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Como ne aveva dichiarato il fallimento, deducendo che la società opponente era una società artigiana, regolarmente iscritta all'albo delle imprese artigiane e, pertanto, non era assoggettabile a fallimento. I fallimenti della società e dei soci e la s.c.r.l.

Cassa Rurale ed artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo, creditore istante per il fallimento, si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale di Como, con sentenza del 30 dicembre 1998, rigettava l'opposizione e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2000, confermava la decisione dei primi giudici osservando: 1) che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, prevista dalla legge n. 443 del 1985, è rilevante ai fini dei benefici previsti dalla legislazione amministrativa di sostegno, ma non fa sorgere alcuna presunzione circa l'effettiva sussistenza della qualifica di artigiano o di società artigiana ai fini della legge fallimentare;

2) che, a tale scopo, la natura dell'impresa deve essere valutata avendo riguardo al rapporto tra il lavoro manuale dei soci, il capitale impiegato ed il numero dei dipendenti nonché alle caratteristiche dell'organizzazione dell'impresa, distinguendo a secondo che essa sia diretta al conseguimento del profitto o del semplice guadagno; 3) che nella specie il numero dei dipendenti, i collaboratori esterni, l'entità del magazzino, la stretta connessione dell'attività con l'attività svolta da una società di capitali, il rilevante utilizzo di macchinari, le notevoli dimensioni dei locali in cui veniva svolta l'attività, nonché l'entità delle esportazioni, dei debiti sociali e personali, dei crediti erano tutte circostanze che escludevano la natura di impresa artigiana della s.n.c. VIEMME di V. e M. e C.; 4) che, infine, la prova per testi ed interpello articolata all'udienza di precisazione delle conclusioni era non solo tardiva, ma anche irrilevante.

Avverso detta sentenza la s.n.c. VIEMME di V. e M. e C.

ed i suoi soci propongono ricorso per cassazione, deducendo due motivi. I fallimenti e la s.c.r.l. Cassa Rurale ed artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo resistono con controricorso.

 

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.

3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in relazione all'art. 2083 c.c.;

in particolare, i ricorrenti deducono che, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze 6 febbraio 1991, n. 54, 23 luglio 1991, n. 368 e 31 ottobre 1991, n. 395, la società artigiana è assoggettabile a fallimento solo se il rapporto tra attività personale della maggioranza dei soci artigiani, da un lato, e numero dei dipendenti e capitale investito, dall'altro, si alteri nel senso della prevalenza dei fattori della produzione diversi dal lavoro personale del socio. Tale regola, peraltro, non impedirebbe alla società artigiana il ricorso al lavoro salariato, con il solo limite che "il lavoro (in generale, quindi anche salariato) abbia funzione prevalente sul capitale". Pertanto, erroneamente la Corte di appello aveva dato rilievo ad altri elementi di carattere accidentale non rilevanti al fine di qualificare o meno come artigiana una società.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine ai requisiti essenziali della impresa artigiana, come fissati dalla legge n. 443 del 1985; in particolare, si dolgono che la sentenza impugnata abbia valorizzato, ai fini della ritenuta alterazione del rapporto tra lavoro e capitale investito, elementi che trovavano la loro razionale spiegazione in relazione alle peculiarità della attività d'impresa e dei beni prodotti, tenuto anche conto che tale rapporto non è da intendere in termini di stretta proporzione quantitativa, ma in senso funzionale e qualitativo, e che in tale prospettiva l'impegno personale del socio P. M. era sempre rimasto determinante ed essenziale.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, presuppongono, così come presupposto dalla sentenza impugnata, la non fallibilità della società artigiana e pongono in discussione soltanto i criteri di identificazione della figura. Il punto, peraltro, poiché le parti controvertono proprio sulla fallibilità di una società artigiana, non è coperto da giudicato e deve essere esaminato d'ufficio da questa Corte.

È noto che dei criteri dettati dall'art. 1, 2 , l. fall. per individuare i piccoli imprenditori esclusi dal fallimento sembrerebbe sopravvivere soltanto il criterio negativo secondo cui "in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali".

Infatti, il criterio fiscale è venuto meno dopo l'abolizione dell'imposta di ricchezza mobile ed il criterio del capitale investito è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle leggi con la sentenza 22 dicembre 1989, n. 570. A seguito di questa pronunzia non vi è dubbio che, quanto meno in positivo, la qualità di piccolo imprenditore, escluso dal fallimento ai sensi dell'art. 1, 1 co., l. fall. e dell'art. 2221 c.c., deve essere accertata soltanto sulla base dei criteri desumibili dall'art.

2083 c.c.. Tale regola vale certamente anche per l'artigiano (v.

Cass. 27 luglio 1998, n. 7366; Cass. 22 settembre 2000 n. 12458 e Cass. 28 marzo 2001, n. 4455, in relazione agli imprenditori individuali, nonché Cass. 29 maggio 2000, n. 7065, in relazione alle imprese collettive). Infatti, la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) definisce l'impresa artigiana non a tutti gli effetti di legge, come in passato la legge 25 luglio 1956, n.

860, ma soltanto allo scopo dichiarato ed esclusivo della legge quadro di fissare i principi direttivi che devono essere osservati dalle regioni nell'emanazione di una serie di provvidenze a favore dell'artigianato. L'inapplicabilità della legge n. 443-1985 alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (art. 13, u.

co.) conferma, ove ve ne fosse bisogno, i limiti della definizione dell'impresa artigiana dettata dalla stessa legge, considerato che per i rapporti di diritto privato anche tali enti territoriali non hanno potestà legislativa. Da ciò consegue che l'imprenditore, artigiano ai fini della legislazione regionale di sostegno, ben può qualificarsi, ai fini civilistici, imprenditore non piccolo e potrà, quindi, fallire, ove non ricorrano le condizioni dettate dall'art.

2083 c.c.. Tale interpretazione, sia pure con specifico riferimento agli effetti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale con la sentenza 24 luglio 1996, n. 307.

In questo contesto deve essere esaminata la questione della fallibilità delle società artigiane. La possibilità di attribuire la qualità di imprenditore artigiano ad un'impresa collettiva era prevista a suo tempo dall'abrogata legge n. 860 del 1956 ed è prevista oggi dalla legge n. 443 del 1985 (art. 3, 2 co.), "a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". La possibilità della qualificazione come impresa artigiana, originariamente prevista per le imprese collettive costituite in forma di società cooperativa o in nome collettiva, è stata estesa dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, che ha modificato l'art. 3 della legge n. 443-1985, alle società unipersonali a responsabilità limitata ed alle società in accomandita semplice, a condizione che il socio unico o tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l'imprenditore artigiano e non siano nel contempo socio unico di altra s.r.l. o socio di altra s.a.s..

Tale disciplina è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, che, con la sentenza interpretativa di rigetto 23 luglio 1991, n. 368, ha affermato che le società artigiane di piccole dimensioni non sono escluse dalla categoria dei piccoli imprenditori, come tali non assoggettabili a fallimento. Questa conclusione è stata fondata dalla Corte costituzionale sul rilievo che "la nozione di società artigiana quale società esercente una piccola impresa, si inserisce in quella delineata dall'art. 2083 del codice civile, il quale detta ormai, il solo criterio di determinazione della suddetta qualifica". Sulla base di tale convincimento il giudice delle leggi ha ritenuto "abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui esclude che le società artigiane possano essere considerate piccoli imprenditori, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti". Peraltro, vale la pena ricordare (come ha ricordato la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 22 giugno 1994, n. 266 e con l'ordinanza 15 dicembre 1994, n. 490, nel dichiarare prima non fondata e poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. fall.) che nella giurisprudenza di merito la questione della assoggettabilità a fallimento delle società artigiane è stata variamente risolta, anche disattendendo l'interpretazione suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 368 del 1991.

In proposito, sembra a questa Corte che i criteri di individuazione delle società artigiane, come dettati dalla legge n.

443-1985, non coincidono con quelli delineati dal codice civile per il piccolo imprenditore. Infatti, mentre per le società artigiane è richiesta la prevalenza del lavoro in genere (e non del lavoro dei soli soci) sul capitale investito, per il riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore è necessaria la prevalenza del lavoro proprio (e dei componenti della famiglia) sul lavoro altrui e sul capitale investito. In secondo luogo, il limite di rilevanza, sopra ricordato, della definizione di impresa artigiana, ai sensi della legge n. 443-1985, si estende anche alla qualificazione della impresa collettiva. Questa, pertanto, è impresa artigiana, quando ricorrono i requisiti previsti dalla stessa legge n. 443-1985, soltanto ai fini delle provvidenze previste dalla legislazione regionale. Ai fini civilistici e della assoggettabilità a fallimento, anche per le imprese collettive occorre, invece, avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2083 c.c. (v. Cass.

7065-2000 cit.) ed eventualmente, se si ritiene ancora applicabile, dall'art. 1 l. fall..

Non si può, infatti, ritenere che la disciplina di una figura di impresa artigiana non omogenea, sul piano dei criteri che definiscono le dimensioni dell'impresa, con la figura dell'artigiano piccolo imprenditore possa interferire con effetti abrogativi sulla esclusione delle società commerciali dal novero dei piccoli imprenditori. Il fatto che l'impresa artigiana disciplinata dalla legge n. 443-1985 possa avere anche i distinti requisiti della piccola impresa artigiana ex art. 2083 c.c. non consente di concludere che ciò debba valere necessariamente anche per l'impresa artigiana collettiva. Se, infatti, il criterio di individuazione della figura del piccolo imprenditore è dettato dall'art. 2083 c.c.

e non dalla legge n. 443-1985, che definisce una figura di artigiano non necessariamente piccolo imprenditore, non si può negare che l'impresa artigiana collettiva potrebbe, in ipotesi e senza che possa profilarsi alcuna incompatibilità tra le discipline, essere sempre esclusa dal novero delle piccole imprese ex artt. 1 l. fall. e 2083 c.c..

Da quanto detto consegue, da un lato, che non è possibile far discendere dalla legge n. 443-1985 l'abrogazione dell'art. 1, 2 co., I. fall. nella parte in cui esclude che le società artigiane possano essere considerate piccoli imprenditori; d'altro canto, il trattamento della società artigiana non si può differenziare dal trattamento della piccola società commerciale.

Due, pertanto, sono le conclusioni alternativamente possibili. La prima nel senso che l'impresa collettiva artigiana è sempre soggetta al fallimento, anche quando ha i requisiti previsti dall'art. 2083 c.c., per effetto dell'esclusione prevista dall'ultima parte del 2 comma dell'art. 1 l. fall.. La seconda nel senso che le società commerciali e, quindi, anche le società artigiane non falliscono quando hanno i requisiti previsti dall'art. 2083 c.c..

Questa seconda soluzione è da preferire. In conformità all'opinione di una autorevole dottrina, si deve, infatti, ritenere che la regola dell'esclusione delle società commerciali dal novero dei piccoli imprenditori non aveva valore assoluto, ma correlato alle presunzioni dettate dalla prima e dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 1 l. fall., con la conseguenza che, venute meno dette presunzioni, collegate al criterio fiscale ed al criterio del capitale investito, ha perso significato e possibilità di applicazione l'ultimo inciso dello stesso comma. In altre parole, l'art. 1 l. fall. non dettava una definizione del piccolo imprenditore, ma due presunzioni assolute espresse con le parole "sono considerati"; cosicché, l'esclusione delle società commerciali operava in relazione alle menzionate presunzioni e non in relazione ad una categoria che non trovava definizione nella norma.

Pertanto, per le società la qualificazione di piccolo imprenditore non poteva avvenire in nessun caso sulla base delle presunzioni dettate dall'art. 1 l. fall. e poteva avere luogo soltanto sulla base del disposto dell'art. 2083 c.c.. Venute meno le presunzioni, per l'abolizione dell'imposta di ricchezza mobile e per la declaratoria di incostituzionalità del riferimento al capitale investito, è venuto meno il presupposto per l'applicazione della esclusione dalla presunzione. Questa interpretazione è anzitutto suggerita dal dato letterale, dal quale emerge il collegamento tra le presunzioni e l'esclusione ("Sono considerati piccoli imprenditori... sono considerati piccoli imprenditori... In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali"). In secondo luogo, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 570 del 1989, la relazione ministeriale alla legge sul fallimento, avvertendo che la nozione di piccolo imprenditore è data dall'art. 2083 del codice civile, precisava che si era ritenuto opportuno porre una norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nei singoli casi.

I compilatori della legge fallimentare sono stati, in altre parole, mossi dalla esigenza pratica di semplificare l'accertamento della qualità di imprenditore soggetto al fallimento ed hanno, allo scopo, utilizzato il criterio dell'accertamento fiscale. Tale strumento, tuttavia, considerava in modo non omogeneo i redditi delle società e delle persone fisiche piccoli imprenditori, riconducendoli a categorie diverse (la distinzione, già presente nella legislazione anteriore al 1942, veniva ribadita nell'art. 85 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645: "Cat. B - redditi... derivanti dall'esercizio di imprese commerciali...; Cat. C-1 - redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche come quelli prodotti nell'esercizio di... imprese organizzate con il lavoro prevalentemente proprio del contribuente e dei famiiÌari"). L'esclusione delle società dalla categoria dei piccoli imprenditori era, quindi, strettamente collegata al criterio fiscale, non utilizzabile in modo omogeneo per le persone fisiche e per le società. In terzo luogo, giova ricordare che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 570 del 1989, ebbe ad osservare, senza distinguere tra imprese individuali ed imprese collettive, l'irrazionalità del riferimento al capitale investito per fondare la qualificazione di piccolo imprenditore, ai fini dell'assoggettabilità o meno alla procedura fallimentare, precisando che i relativi limiti "devono essere stabiliti in relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, alla entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale". Si tratta, evidentemente, di parametri che prescindono dalla natura collettiva o individuale dell'impresa e che attengono alla stessa definizione del piccolo imprenditore, lasciando da parte qualsiasi presunzione. Nello stesso senso rilevano le ulteriori considerazioni della Corte costituzionale, secondo cui, quando "imprese molto modeste incorrono nelle procedure fallimentari ... vengono meno le finalità del fallimento. L'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente." In questa situazione l'interpretazione accolta è da preferire anche perché la contraria ipotesi dell'assoggettamento a fallimento delle società, siano o meno artigiane, che abbiano le caratteristiche della piccola impresa ex art. 2083 c.c., determinerebbe, alla luce delle ragioni dell'esclusione dal fallimento sopra individuate dalla Corte costituzionale, una irragionevole disparità di trattamento con le imprese individuali. Deve applicarsi perciò il principio secondo cui il giudice deve essere costantemente guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e deve privilegiare, ove l'interpretazione di una norma di legge sia suscettibile di più letture ed una di esse appaia confliggente con alcuno di tali principi, quella idonea a superare ogni antinomia con il testo costituzionale (v. Corte cost. 307-1996 e Cass 7366-1998 già citate).

In conclusione, la questione della assoggettabilità a fallimento delle società artigiane deve essere risolta avendo riguardo alla sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'art. 2083 c.c. per l'identificazione della figura del piccolo imprenditore. Da quanto detto consegue l'infondatezza di entrambi i motivi del ricorso; in particolare del primo perché suppone che la qualificazione di piccolo imprenditore possa essere attribuita con il criterio della prevalenza del lavoro (anche dei dipendenti) sul capitale investito, mentre tale criterio è rilevante soltanto ai fini delle agevolazioni regionali. Egualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento tout court ai criteri fissati dalla legge n. 443 del 1985 per l'individuazione dell'impresa artigiana.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio liquidate, in favore del fallimento, in euro 4000,00 quanto agli onorari e in euro 240,00 quanto agli esborsi nonché, in favore della Cassa Rurale ed artigiana di Cantù, in euro 3000,00 quanto agli onorari e in euro 190,00 quanto agli esborsi.

Sentenza n. 18235 dep. 21/12/2002