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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23969 - pubb. 01/08/2020.

La sanzione per la violazione dell’art. 161 commi 6 e 9 l. fall. è la revoca del decreto di omologa del concordato preventivo da parte della Corte di Appello


Appello di Torino, 09 Luglio 2020. Pres. Renata Silva. Est. Morbelli.

Concordato preventivo – Precedente dichiarazione di inammissibilità di istanza di pre-concordato – Elemento ostativo alla ammissione al concordato – Sussiste – Revoca ammissione concordato in sede di reclamo del creditore


La precedente dichiarazione di inammissibilità di istanza di pre-concordato ostativa all’ammissione alla procedura. Va revocato il decreto di omologa del concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall. se fondato su un precedente provvedimento di concessione dei termini per la presentazione del concordato pieno, a norma dell’art. 161, sesto comma, l.fall., emesso fuori dei casi previsti dalla legge e contro l’espressa  previsione dell’art. 161, nono comma, l. fall. (Corrado Ferriani) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Corrado Ferriani


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