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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23944 - pubb. 11/01/2020.

Fallimento e criteri di individuazione delle società artigiane


Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2004. Pres., est. Panebianco.

Fallimento - Società artigiana - Requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 - Rilevanza ai soli fini delle provvidenze previste dalla legislazione regionale - Configurabilità - Disciplina dettata dall'art. 2083 cod. civ. - Riferimento ad essa ai fini civilistici e dell'assoggettabilità a fallimento - Necessità - Fattispecie


In tema di imprese artigiane, i criteri di individuazione delle società artigiane, dettati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, rilevano ai soli fini della spettanza delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno e non assurgono a principi generali ai fini civilistici, idonei a sovrapporsi alla disciplina codicistica. Pertanto, la questione della assoggettabilità a fallimento delle imprese collettive artigiane deve essere risolta - anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alle imprese individuali - avendo esclusivo riguardo alla sussistenza, o meno, dei requisiti per l'identificazione della figura del piccolo imprenditore (escluso dal fallimento ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge fallimentare) previsti dall'art. 2083 del codice civile (Nell'enunciare tale principio, a correzione dell'interpretazione adotta dai giudici di merito, la Corte di cassazione ha però disatteso il ricorso, perché, senza osservare il principio di autosufficienza, non faceva alcun riferimento a circostanze decisive, utili al suo accoglimento, quali la prevalenza del lavoro dei soci rispetto agli altri fattori della produzione). (massima ufficiale)

 

Fatto

Con sentenza del 26.10.1998 il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del giudizio svoltosi in contumacia del Fallimento Smile di Sangiovanni Guglielmo & C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Sangiovanni Guglielmo e Sangiovanni Aniello e nel contraddittorio dei creditori istanti avv. Ezio Crespi e geom. Silvio Bonizzoni, rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 18 L.F. dai due Sangiovanni, confermando integralmente la sentenza dichiarativa di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili pronunciata dallo stesso Tribunale in data 7.7.1997.

Proponevano impugnazione i Sangiovanni ed all'esito del giudizio, nel quale si costituivano i due creditori istanti mentre rimaneva ancora contumace il Fallimento, la Corte d'Appello di Milano con sentenza dell'8.6-14.7.2000 rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Escludeva in primo luogo che la società potesse essere considerata artigiana, esercitando attività di bar-gelateria con autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcooliche.

Riteneva poi irrilevante, ai fini della loro qualità di soci, la circostanza che i Sangiovanni avessero proposto azione di annullamento dell'atto di acquisto delle quote della società fallita, vigendo il principio di tutela dell'affidamento dei terzi che, nell'intrattenere rapporti con la società, hanno fatto legittimo affidamento appunto sulla garanzia patrimoniale dei soci, con la conseguenza che l'eventuale successivo annullamento dell'atto di acquisto delle quote sociali non potrebbe in ogni caso esimere dal fallimento coloro che rivestano la qualità di soci.

Riteneva infine del tutto corrette le notifiche dei due ricorsi per la dichiarazione di fallimento effettuate a mezzo posta in quanto entrambe avvenute allo stesso indirizzo di Gerenzano (VA) via Fagnani n. 40 e, precisamente, a Sangiovanni Aniello con avviso di ricevimento da lui sottoscritto ed al padre Sangiovanni Guglielmo, dopo il tentativo presso detto indirizzo, per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della Legge 890/92 con certificazione da parte dell'agente postale di aver lasciato avviso, rispettivamente, alle date del 10 Aprile e 29 Maggio 1997. Precisava al riguardo che quella di via Fagnani n. 40 doveva ritenersi la residenza effettiva, essendo stato alienato dal Sangiovanni Guglielmo sin dal 1993 l'immobile di Saronno di via G. Frua n. 75/E, ove risultava ancora la residenza anagrafica nonostante in data 9.1.1996 avesse inoltrato al Comune di Gerenzano richiesta di iscrizione anagrafica alla via Fagnani n. 40, aggiungendo che nel reclamo proposto avanti all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio il 23.6.1997 nei confronti dell'avv. Crespi (l'udienza prefallimentare si sarebbe poi tenuta il 4.7.1997) egli aveva indicato l'indirizzo di via Fagnani per eventuali comunicazioni e che inoltre dal suo contenuto era evidente che Sangiovanni Guglielmo era a conoscenza dell'istanza di fallimento.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione Sangiovanni Guglielmo e Sangiovanni Aniello, deducendo tre motivi di censura.

Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, l'avv. Ezio Crespi.

 

Diritto

Prioritario è l'esame del terzo motivo, riguardando, relativamente a Sangiovanni Guglielmo, la regolarità della fase prefallimentare che richiede, a tutela del diritto di difesa, l'obbligo di disporre la comparizione del debitore in osservanza dell'art. 15 L.F. nella lettura datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 141 del 16.7.1970.

Con tale motivo infatti il solo Sangiovanni Guglielmo denuncia violazione degli artt. 8 Legge 890/82, 149 e 160 C.P.C., nonché contraddittorietà della motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, nel ritenere correttamente eseguita la notificazione del provvedimento di comparizione previsto dall'art. 15 L.F., non ha tenuto conto della sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 8 comma 2 della Legge 890/82 nella parte in cui non prevede nei casi ivi indicati che sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità compiute e del deposito del piego. Sostiene inoltre l'erroneità delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello in ordine all'oggettiva conoscenza da parte del ricorrente della pendenza della procedura prefallimentare in quanto l'udienza si era svolta il 29.4.1997 mentre l'esposto reca la data del 23.6.1997; inoltre nella lettera del 17.6.1997 dell'avv. Crespi non vi era alcun riferimento alla domanda di fallimento ed infine nel verbale redatto in seno al procedimento disciplinare non risultano altre circostanze, rese note solo dopo l'udienza prefallimentare.

La censura è infondata.

L'esigenza di speditezza cui è informata la disciplina del procedimento fallimentare giustifica l'inosservanza di speciali forme processuali da cui detto procedimento può ritenersi in linea generale svincolato, come del resto la stessa Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 141/70 richiamata dal ricorrente.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la notificazione, trova pur sempre applicazione il principio generale previsto dall'art. 156 comma 3 C.P.C., in base al quale la sua nullità non può essere dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato.

Ora, al di là del mancato rispetto della formalità dell'invio della raccomandata imposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 346 del 1998 nell'ipotesi di notifica a mezzo posta e di temporanea assenza del destinatario - sentenza avente efficacia retroattiva nel caso come quello in esame in cui la nullità sia stata comunque dedotta sia pure sotto profili diversi - la Corte d'Appello ha correttamente dimostrato, in aderenza alle risultanze processuali, che il Sangiovanni Guglielmo era venuto tempestivamente a conoscenza della pendenza della procedura.

Oltre alla sicura convivenza con il figlio, destinatario dello stesso provvedimento di convocazione, desunta sia dall'avvenuta vendita (da tempo) dell'abitazione in cui risultava ancora anagraficamente residente e sia dall'espressa indicazione contenuta nel suo reclamo del 23.6.1997 (precedente all'udienza del 4.7.1997) proposto avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico dell'avv. Crespi, creditore istante, risulta espressamente dallo stesso atto da lui sottoscritto che egli era a conoscenza dell'istanza di fallimento.

Né, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, può ritenersi erronea la valutazione in tal senso operata dalla Corte d'Appello sul dedotto presupposto che l'udienza si era svolta il 23.4.1997 mentre il reclamo reca la data del 23.6.1997, risultando dagli atti che il procedimento prefallimentare era stato rinviato ad un data successiva (4.7.1997).

In tale contesto deve escludersi pertanto che non sia stata consentita la presenza del debitore per l'esercizio del suo diritto di difesa prima della dichiarazione di fallimento, specie nell'ambito della particolare procedura in esame.

Con il primo motivo di ricorso Sangiovanni Guglielmo e Sangiovanni Aniello denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 1 L.F., 3 Legge 443/85, 284 e 279 comma 1 C.P.C., nonché motivazione contraddittoria e omessa. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia considerata impresa artigiana la società sul rilievo che aveva ottenuto l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza motivare in ordine al dedotto carattere strumentale ed accessorio della attività di vendita, non incidendo questa in tal caso sulla natura artigiana dell'impresa ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 443/85. Deducono che conseguentemente dovevano essere ammessi i capitoli sui quali era stata richiesta la prova testimoniale in quanto volti a dimostrare la strumentante dell'attività di vendita rispetto a quella principale di produzione dei gelati, attesa l'irrilevanza ai fini in esame, riconosciuta dalla stessa Corte d'Appello, della mancata iscrizione della società nell'apposito registro, richiesta solo per le agevolazioni previste da detta Legge 443/85 in favore delle imprese artigiane.

La censura, così come formulata è inammissibile.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 570 del 22.12.1989, che dichiarato illegittimo il criterio del capitale investito previsto dall'art. 1 comma 2 L.F., e della abolizione dell'imposta di ricchezza mobile che ha comportato l'inapplicabilità del criterio fiscale ancorato a detta imposta, è principio ormai consolidato che la qualità di piccolo imprenditore, ai fini della sua esclusione dal fallimento ai sensi del comma 1 del richiamato art. 1, deve essere accertata unicamente sulla base dei criteri desumibili dall'art. 2083.

Tale principio trova applicazione anche per l'artigianato, sia con riferimento agli imprenditori individuali che alle imprese collettive, senza che al riguardo possa trovare applicazione la legge quadro sull'artigianato (Legge 8.8.1985 n. 443) invocabile dagli iscritti solo per fruire delle provvidenze regionali di sostegno.

La Corte d'Appello, pur recependo il principio dell'irrilevanza dell'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della suddetta Legge 443/85 ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, ha escluso la natura artigiana della società in quanto avente ad oggetto l'esercizio "di bar-gelateria con autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcooliche".

Una tale affermazione non è però condivisibile, potendo anche le società commerciali essere considerate piccoli imprenditori e quindi non soggette a fallimento quando ricorrano i requisiti previsti dall'art. 2083 C.C. (Cass. 18235/02) in quanto, venuto meno per i motivi sopra esposti il quadro normativo di cui all'art. 1 comma 2 L.F. ed in particolare il criterio fiscale di determinazione, perde vigore anche l'ultima parte relativa all'esclusione delle società commerciali dalla categoria dei piccoli imprenditori che alla prima parte era strettamente collegata. Con tale interpretazione del resto viene evitata una disparità di trattamento non solo fra imprese individuali e collettive ma anche nei confronti di società commerciali che pur presentino i requisiti della piccola impresa, come definita dall'art. 2083 C.C..

Ma, pur dovendosi prendere atto dell'errata interpretazione del contesto normativo in esame da parte della Corte d'Appello, la censura non può ugualmente trovare accoglimento essendo tutt'altro che puntuale in quanto, lungi dal prospettare la necessità di far riferimento alla previsione codicistica indipendentemente dal contenuto della attività svolta dalla società, lamenta la mancata verifica in ordine alla natura accessoria dell'attività commerciale che sarebbe desumibile dai capitoli di prova dedotti in sede di merito, capitoli, oltre tutto, non riprodotti in ricorso con conseguente inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso medesimo. Nessun accenno infatti risulta alla circostanza decisiva della prevalenza del lavoro dei soci (con esclusione di quello dei dipendenti valutabile solo ai fini della Legge 443/85) rispetto agli altri fattori della produzione.

Le esposte considerazioni depongono pertanto per la inammissibilità della censura sia perché non coglie l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello né richiama i corretti principi che regolano la materia e sia perché, in ogni caso, i capitoli di prova non ammessi in sede di merito, oltre che volti a comprovare una circostanza non decisiva (natura accessoria dell'attività commerciale), non sono stati riprodotti in ricorso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano falsa applicazione degli artt. 1, 147 L.F. e 295 C.P.C., nonché omessa motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione di altro riguardante la loro qualità di socio.

La censura è inammissibile oltre che infondata.

I ricorrenti infatti si limitano a sostenere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità fra il presente procedimento ed altro pendente avanti ad altra sezione della stessa Corte d'Appello in cui si controverte in ordine alla qualità di socio, senza fornire però alcun utile elemento per chiarire i termini esatti di tale procedimento ed il motivo della ipotizzata pregiudizialità. In ogni caso, correttamente la Corte d'Appello ha sostenuto la inopponibilità dell'eventuale scioglimento od annullamento del rapporto societario ai terzi che abbiano intrattenuto rapporti commerciali con la società.

L'art. 2290 C.C. infatti, tutela dell'affidamento dei terzi ed in applicazione in materia societaria di un principio generale sancito in numerosi istituti civili, preclude l'estensione degli effetti dell'annullamento al di fuori dell'ambito societario e non impedisce quindi il fallimento ai sensi dell'art. 147 L.F. dei soci illimitatamente responsabili (Cass. 11045/99).

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida a favore dell'avv. Ezio Crespi in euro 3.000,00 oltre ad euro 100,00 per spese ed alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.

Depositata in cancelleria il 22 OTT. 2004.