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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23941 - pubb. 11/01/2020.

Accertamento della nozione di 'piccolo imprenditore'


Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 2005. Pres. Losavio. Est. Rordorf.

Fallimento - Piccolo Artigiano - Accertamento - Riferimento all'art. 2083 cod. civ. - Necessità - Iscrizione all'albo ai sensi della legge n. 443 del 1985 - Rilevanza - Esclusione


In tema di fallimento, ed ai fini dell'accertamento della nozione di "piccolo imprenditore" rilevante per l'applicazione dell'art. 1, legge fall., che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge n. 443 del 1985, in quanto quest'ultima stabilisce i criteri di accertamento del carattere artigianale dell'impresa rilevanti esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalle leggi regionali. (massima ufficiale)

 

Fatto

Il sig. A.C., titolare di un'impresa individuale denominata "Carrozzeria C.", corrente in Sicignano degli Alburni, dopo esser stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Salerno in data 9 dicembre 1993, propose opposizione, ai sensi dell'art. 18 l. fall. Contestò la propria assoggettabilità ad un tal genere di procedura concorsuale, atteso il carattere artigianale dell'attività da lui svolta, e negò comunque di versare in stato d'insolvenza.

La curatela fallimentare rimase contumace. Si costituì invece in giudizio, per contrastare la domanda del fallito, il sig. A.P., creditore ad istanza del quale il fallimento era stato dichiarato.

Intervenne successivamente in causa, aderendo alla domanda dell'opponente, anche il sig. C.C. che dal fallito aveva acquistato alcuni immobili ed era stato perciò assoggettato ad azione revocatoria da parte della curatela.

L'opposizione a fallimento fu rigettata dal tribunale, con pronuncia del 17 giugno 1997, poi integralmente confermata dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza depositata il 4 maggio 2001.

Ha ritenuto infatti la corte d'appello che l'iscrizione del sig. C. nell'albo delle imprese artigiane non fosse sufficiente a dimostrare il carattere artigiano dell'impresa da lui gestita, smentito invece dall'entità del capitale investito, che appariva prevalente sul lavoro svolto personalmente dal titolare dell'impresa. La corte ha poi desunto lo stato d'insolvenza dall'entità dei crediti iscritti al passivo e non ha ammesso le prove orali dedotte dalla difesa dell'intervenuto sig. C., perché implicanti valutazioni e perché contraddette dalla documentazione in atti.

Avverso tale sentenza il sig. C. propone ora ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso il sig. P..

Un ulteriore controricorso, contenente quattro motivi di ricorso incidentale di tenore corrispondente a quelli del ricorso principale, è stato depositato dal sig. C., che ha poi illustrato le proprie tesi anche con una memoria.

Nessuna difesa ha invece svolto la curatela del fallimento.

Con provvedimento pronunciato all'odierna udienza i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c.

 

Diritto

1. I motivi del ricorso principale proposto dal sig. C. sono del tutto uguali a quelli del ricorso incidentale avanzato dal sig. C.: li si esaminerà perciò unitariamente.

1.1. Il primo motivo, nel denunciare la violazione degli artt. 1, l. fall., 2083 c.c., 2, 3, 4 e 5 l. n. 443 del 1985, censura l'errore in cui sarebbe caduta la corte territoriale negando carattere decisivo ai dati base ai quali detta impresa era stata iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla citata legge n. 443 del 1985. Da quell'iscrizione, viceversa, si sarebbe dovuto desumere con certezza il carattere artigianale dell'impresa gestita dal debitore e, di conseguenza, la non assoggettabilità di quest'ultimo al fallimento.

1.2. Il secondo e terzo motivo lamentano insufficienze della motivazione dell'impugnata sentenza nei punti concernenti, rispettivamente, l'accertamento del carattere non artigianale dell'anzidetta impresa e le ragioni della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'opponente.

1.3. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia ulteriori vizi di motivazione del provvedimento impugnato, questa volta con riferimento all'asserita prova dello stato d'insolvenza del fallito.

3. Nessuna delle ragioni di doglianza sopra riferite appare meritevole di accoglimento.

3.1. Con riguardo al primo motivo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa corte - dalla quale non si ha motivo di discostarsi - secondo la quale, ai fini dell'accertamento della nozione di piccolo imprenditore rilevante per definire l'area dei debitori assoggettabili a fallimento, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 c.c., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla l. 8 agosto 1985 n. 443: giacché tale ultima legge detta criteri utili a definire la natura artigiana di un'impresa esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno. Siffatti criteri non assurgono a principi generali idonei a sovrapporsi alla regolamentazione codicistica, né in particolare alla disciplina posta dal citato art. 2083, con la già indicata conseguenza che solo a quest'ultima, e non alla richiamata legislazione speciale, può farsi riferimento per la soluzione dei problemi insorgenti in materia fallimentare. Di modo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 citata l. n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva nei limiti suindicati, non assume influenza determinante ex se ai fini della esclusione dall'assoggettabilità alla procedura concorsuale (si vedano, tra le altre, Cass. 29 agosto 2003, n. 12702; e Cass. 28 marzo 2001, n. 4455).

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi quando si tratti di risolvere la questione della assoggettabilità a fallimento di un'impresa collettiva: questione pur sempre da definire - anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alle imprese individuali - avendo esclusivo riguardo alla sussistenza, o meno, dei requisiti per l'identificazione della figura del piccolo imprenditore come previsti dall'art. 2083 c.c. (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20640).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che l'artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un'autonoma capacità produttiva, sicché l'opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157), appaiono tutt'altro che decisivi i rilievi concernenti il preteso difetto di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine all'identificazione dell'oggetto effettivo dell'attività svolta dall'impresa in questione.

Rileva, invece, quel che dalla medesima sentenza si desume in ordine all'entità preponderante del capitale investito, rispetto all'attività di lavoro personale del titolare dell'impresa. Gli stessi ricorrenti riconoscono che questa circostanza è fondata su accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, documentati in atti. Tuttavia vi contrappongono elementi di segno diverso: il numero dei dipendenti impiegati nell'impresa, il valore d'inventario dei macchinari ivi rinvenuti dal curatore, il mutuo per l'acquisto di una casa di abitazione del titolare dell'impresa nel medesimo stabile ove questa era ubicata, l'esercizio di azioni revocatorie aventi ad oggetto la successiva vendita di detto immobile; elementi che - a loro dire - sarebbero valsi a dimostrare il contrario di quanto ritenuto in sentenza, e dei quali la corte salernitana ingiustificatamente non avrebbe tenuto conto.

Sennonché appare evidente, per un verso, come non sia possibile formulare in sede di legittimità alcun diretto apprezzamento in ordine all'effettività ed alla concreta rilevanza dimensionale delle circostanze sopra riferite; per altro verso, come l'avere la corte d'appello ritenuto di dover dare maggior peso a risultanze di segno diverso rientra nel normale potere di valutazione del giudice di merito, senza che si possa configurare un vizio di motivazione nella difformità di tale apprezzamento dei fatti rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle considerate idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (in tal senso, ex multis, Cass. 16 gennaio 2004, n. 584).

3.3. Considerazioni in gran parte analoghe sono da farsi per il terzo motivo dei ricorsi, che risulta per alcuni aspetti privo di decisività e per altri privo di fondamento.

Ciò dicasi, in particolare, per la doglianza circa la mancata acquisizione del fascicolo del processo di fallimento agli atti del giudizio di opposizione: doglianza priva di effettivo rilievo, giacché non si accompagna all'individuazione specifica di elementi decisivi, emergenti da detto fascicolo, diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali già si era sviluppato il dibattito tra le parti nel corso del giudizio di merito.

E ciò dicasi anche per la censura riguardante la mancata ammissione dei dedotti capitoli di prova testimoniale. Capitoli che (per come riportati alla pag. 9 del ricorso) risultano vertere su circostanze che si è già visto esser prive di decisiva rilevanza, salvo l'ultimo, inerente all'entità del capitale investito. Ma questo capitolo appare formulato in modo tale da giustificare il giudizio d'inammissibilità espresso al riguardo dal giudice di merito, attesa la vaghezza dei riferimenti in esso contenuti ("investimento di una certa entità") e l'impossibilità di dedurne quale parte del capitale investito sarebbe stato effettivamente destinato ai locali dell'impresa e quale invece alla privata abitazione del titolare, con conseguente implicito, quanto inammissibile, deferimento di tale valutazione ai testimoni.

E' poi appena il caso di aggiungere che l'avere la corte d'appello riferito il proprio negativo giudizio ai capitoli testimoniali dedotti dalla difesa del terzo intervenuto, senza menzionare anche quelli formulati - ma sulle medesime circostanze - dalla difesa dell'opponente, non inficia in alcun modo una decisione che, per la sostanziale coincidenza dei capitoli di prova dedotti nelle anzidette difese, è da considerarsi implicitamente estesa sia agli uni sia agli altri.

3.4. Anche la motivazione dell'impugnata sentenza in punto di insolvenza regge alle censure che a tal riguardo sono formulate nel quarto motivo dei ricorsi.

Sia pur sinteticamente, la corte d'appello ha ben chiarito il fondamento logico della propria decisione, che riposa sull'accertata esistenza di debiti dell'imprenditore fallito in misura superiore alla capienza del di lui patrimonio.

Il rilievo di parte ricorrente secondo cui tale accertamento non troverebbe conferma nella documentazione acquisita al giudizio non può essere apprezzato in sede di legittimità, risultando troppo generico per configurare la denuncia di un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza ed essendo tale, per altro verso, da implicare un accertamento diretto delle risultanze processuali incompatibile con la natura del giudizio di cassazione.

Nemmeno coglie nel segno la critica che i ricorrenti muovono ad un passaggio dell'impugnata sentenza in cui si accenna alla mancata, successiva estinzione dei debiti sopra accennati: perché è vero che - come obiettano i ricorrenti - il debitore, a fallimento dichiarato, non potrebbe più egli stesso estinguere i propri debiti (pur non essendo ovviamente escluso che ciò possa avvenire per effetto di intervento di terzi), ma non è certo questo il punto decisivo della controversia, restando comunque fermo che i debiti sussistevano e che il debitore non disponeva di mezzi sufficienti per fronteggiarli. Accertamento, quest'ultimo, che erroneamente i ricorrenti pretenderebbero fosse operato solo avendo riguardo ai debiti identificati in fase prefallimentare, dovendo viceversa l'insolvenza esser valutata nel giudizio di opposizione alla stregua della situazione debitoria complessiva dell'imprenditore, quale risultante anche dalle verifiche successivamente compiute dagli organi della procedura. Né può a tal riguardo darsi peso - attesa la sua genericità ed il difetto di ogni riferimento a circostanze specifiche e già documentate negli atti del giudizio di merito - alla doglianza secondo cui tale situazione debitoria sarebbe, nella specie, il risultato della revoca di agevolazioni creditizie conseguenti proprio alla dichiarazione di fallimento.

4. Entrambi i ricorsi, conclusivamente, devono essere rigettati.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, addì 11 marzo 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GIU. 200.