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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23938 - pubb. 11/01/2020.

Criteri di distinzione fra piccolo, medio e grande imprenditore


Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2008, n. 2455. Pres. De Musis. Est. Cultrera.

Fallimento - Accertamento - Riferimento all'art. 2083 cod. civ. - Necessità - Sussistenza - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo ai sensi della legge n. 443 del 1985 - Influenza "ex se" ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento a procedura concorsuale - Esclusione


In tema di accertamento dei requisiti soggettivi per la sottoposizione al fallimento, ai sensi dell'art. 1 legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006), i criteri di distinzione fra piccolo, medio e grande imprenditore poggiano sulla nozione di cui all'art. 2083 cod. civ., mentre non è necessario verificare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, essendo anche l'artigiano un normale imprenditore commerciale se organizza la sua attività in forma di intermediazione speculativa; ne consegue che per i criteri di identificazione della fallibilità bisogna tener conto dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi impiegati, dell'entità dell'impresa e delle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. (massima ufficiale)

 

Fatto

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 254/01, ha rigettato l'opposizione proposta da S.C. avverso la sentenza n. 67/96 con cui il medesimo organo ne aveva dichiarato il fallimento, escludendo la qualifica di piccolo imprenditore, assunta invece dall'opponente, esercente attività nel settore edile.

La decisione è stata confermata a seguito d'impugnazione proposta dal predetto dalla Corte drappello di Bologna che, con la pronuncia in esame n. 1103 depositata il 9.10.02, sulla scorta delle risultanze istruttorie e segnatamente della relazione del CTU nominato dai primi Giudici, neppure contestate, ha desunto che il S. aveva investito nell'impresa un capitale non compatibile con la sua asserita dimensione artigianale di L. 452.413.001, di cui L. 140.640.717, per beni strumentali, L. 310.000.000, per rimanenze, oltre L. 1.772.284, per materiali di consumo.

Ha inoltre dato rilievo all'entità del dissesto, risultato di L. 1.686.736.220, alla stregua del passivo sino ad allora accertato.

A conferma della natura commerciale dell'attività espletata ha preso in esame l'ammontare del capitale investito nell'anno 1995, il giro d'affari, e la presenza di tre dipendenti.

S.C. ricorre per cassazione contro questa decisione con due mezzi resistiti dal curatore fallimentare.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso illustrato anche con memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

All'udienza del 6.2.07, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P.P., creditore istante e litisconsorte necessario in causa, alla quale il ricorrente ha provveduto.

 

Diritto

Il ricorrente deduce violazione della L. Fall. art. 1, e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la dimensione aziendale della sua impresa ne esclude la sussumibilità giuridica nella categoria degli imprenditori fallibili. Lamenta inoltre che con motivazione illogica e contraddittoria, la decisione impugnata ha recepito le risultanze della C.T.U. ammessa ed espletata in primo grado, limitandosi ad affermarne sbrigativamente l'esattezza e confermando acriticamente il giudizio espresso dai primi Giudici. E quindi approdata a giudizio meramente contabile, non sorretto dall'adeguata valutazione dei suddetti dati, che avrebbe dovuto condurre storicizzando la dimensione dell'impresa, e verificando le dimensioni aziendali in relazione al settore operativo ed in funzione della sua caratteristica, se speculativa o non. La Corte territoriale ha inoltre disatteso i criteri conferenti enunciati nella giurisprudenza, che non valorizzano punte stagionali ed occasionali, ma l'iterazione costante nel tempo di un rapporto stabile fra costi di esercizio e fatturato.

Il resistente deduce l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso appare inammissibile.

La Corte d'appello, ritenendo correttamente che la mera iscrizione dell'imprenditore all'ambo delle imprese artigiane non rappresenta "ex se" motivo di esclusione della sua fallibilità, ma impone piuttosto la verifica delle condizioni poste dalla L. Fall., art. 1, ha condotto la sua indagine in questa chiave, utilizzando i dati acquisiti al bagaglio istnittorio, gli stessi esaminati in prima istanza, e verificando le modalità dell'attività svolta e la sua dimensione, attraverso l'entità del capitale investito e dei ricavi, nonchè la misura della collaborazione del personale esterno, al fine di riscontrarne la prevalenza o non rispetto al lavoro personale.

In questo tracciato, ha sottoposto a vaglio critico gli elementi patrimoniali indicati in parte narrativa, accertando che il S. aveva investito nell'impresa un capitale non compatibile con la sua asserita dimensione artigianale di L. 452.413.001, di cui L. 140.640.717. per beni strumentali, L. 310.000.000, per rimanenze ed oltre L. 1.772.284, per materiali di consumo, e che l'entità del dissesto era risultato di L. 1.686.736.220, alla stregua del passivo sino ad allora accertato.

Ha inoltre valorizzato i dati emersi dalla consulenza in relazione all'anno 1995 in cui la crisi aziendale non si era ancora manifestata, da cui era emersa la presenza di personale dipendente, costituito dal figlio apprendista e di altre tre unità, nonchè che il capitale investito era pari a L. 1.041.000.762, con un giro d'affari di L. 900 milioni, ed il S. aveva ricevuto l'incarico di costruire nuovi appartamenti.

Di qui la conclusione della sussistenza di un fattore organizzativo ben strutturato e funzionale allo svolgimento di attività di non modeste dimensioni, con prevalenza del fattore capitale sul lavoro personale dell'imprenditore, risultato finale della valutazione sintetica e complessiva dei fattori aziendali oggettivamente accertati.

Le censure esposte nel ricorso si dirigono contro questa decisione conclusiva censurando in sostanza, ad onta della loro prospettazione, la valutazione condotta dal Giudice del gravame sui dati apprezzati, che il ricorrente rivisita, rielaborandone la lettura in chiave in tesi più corretta e comunque più favorevole/ed a suo avviso giusta.

Com' è ormai pacifico (cfr. Cass. n. 3690/2000), la distinzione tra piccolo, medio e grande imprenditore poggia sulla verifica dei criteri stabiliti dall'art. 2083 c.c., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. 8 agosto n. 443, (cfr. anche Cass. n. 12702/2003, n. 4455/2001), in quanto l'artigiano rappresenta comunque un normale imprenditore commerciale se abbia organizzato la sua attività in forma d'intermediazione speculativa, sicchè il guadagno assume i connotati del profitto, e la sua opera non sia più nè essenziale nè principale (Cass. n. 12847/2005).

Assumono quindi rilievo decisivo la natura dell'attività svolta, l'organizzazione dei mezzi impiegati, l'entità dell'impresa e le ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale. Ne discende che il soggetto che organizzi ed estenda la sua attività in modo ed in misura tali da indirizzarla al conseguimento del profitto, e non solo di un guadagno normalmente modesto, può perciò essere soggetto a procedura concorsuale.

Nella specie la Corte di merito ha condotto la sua verifica nel solco dei suddetti criteri valorizzando dati incontroversi, rappresentati da circostanze significativamente rilevanti, quali l'indicato impiego di collaboratori anteriormente al manifestarsi della crisi, che ha deposto per l'esercizio dell'attività d'impresa edile in forma organizzata, di dimensione che, secondo apprezzamento insindacabile nel merito, non era di modesta entità, e dunque non potevasi qualificare artigiana.

Trattasi di percorso motivazionale esaustivo, esposto con chiarezza, ordine logico e puntualità, immune dai vizi dedotti nella censura in esame che piuttosto rivisita le circostanze riferite, sollecitandone nuovo apprezzamento e smentendo la fondatezza della loro sintesi ricostruttiva.

In conclusione il ricorso ripercorre la vicenda processuale sulla base di una critica che mira ad una diversa ricostruzione della vicenda di fatto, e dunque deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 100,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 27 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008.