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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23936 - pubb. 11/01/2020.

Natura artigiana dell'impresa e onere della prova


Cassazione civile, sez. VI, 31 Maggio 2011, n. 12023. Pres. Salmè. Est. Zanichelli.

Fallimento - Natura artigiana dell'Rilievo della non assoggettabilità al fallimento - Onere della prova - Spettanza - Al debitore


In tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana compete all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci. (massima ufficiale)

 

Fatto

La RESINART s.a.s di ROSSODIVITA VINCENZINA e R. V., dichiarate fallite in data (*), ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello ha rigettato la loro impugnazione avverso la sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Campobasso.

L'intimata curatela e la CISI Molise s.p.a., creditrice ricorrente, non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

 

Diritto

Tutti e tre i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, con i quali si deduce violazione dell'art. 2083 c.c. e della L. n. 443 del 1985, art. 3 per avere la Corte d'appello confermato la non ravvisabilità nell'impresa fallita della figura di piccolo imprenditore pur in presenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e sulla base di indici incongrui sono manifestamente infondati.

Premesso che è giurisprudenza pacifica quella secondo cui "In tema di accertamento dei requisiti soggettivi per la sottoposizione al fallimento, ai sensi dell'art. 1, L. Fall., (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006), i crìten di distinzione fra piccolo, medio e grande imprenditore poggiano sulla nozione di cui all'art. 2083 c.c., mentre non è necessario verificare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, essendo anche l'artigiano un normale imprenditore commerciale se organizza la sua attività in forma di intermediazione speculativa; ne consegue che per i criteri di identificazione della fallibilità bisogna tener conto dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi impiegati, dell'entità dell'impresa e delle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generalè (Cassazione civile, sez. 1, 1 febbraio 2008, n. 2455), deve rilevarsi che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello (esercizio dell'attività in forma di impresa di capitale, entità e qualità della produzione, rilevanza dei finanziamenti ottenuti) sono indici non incongrui che di per sè possono far propendere per una prevalenza dei mezzi di produzione impiegati nell'impresa rispetto all'apporto personale dei soci e le ricorrenti, sulle quali incombe l'onere della prova di dimostrare il carattere artigiano dell'impresa (Cassazione civile, sez. 1, 20 agosto 2004, n. 16356), non hanno fornito alcun elemento concreto dal quale possa desumersi che gli indici come sopra utilizzati siano in realtà di consistenza effettiva tale che, rapportata al valore dell'apporto personale, li renda inidonei a supportare un giudizio di prevalenza del capitale sul lavoro.

Tali considerazioni debbono essere ribadite pur alla luce della memoria depositata nella quale non vengono dedotte argomentazioni ulteriori e pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

 

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011.