Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23932 - pubb. 11/01/2020

Omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2012, n. 8769. Pres. Plenteda. Est. De Chiara.


Fallimento - Deposito della situazione patrimoniale ex art. 15, quarto comma, legge fall. - Omissione - Rilevanza probatoria - In danno del fallendo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie



In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (La S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ne ha statuito l'erroneità ove essa aveva omesso di dare rilevanza alla citata omissione, in quanto i predetti limiti dimensionali vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti "ex lege" a carico del debitore). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo del sig. P. N. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 maggio 2010.

La Corte ha ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilità al fallimento, ai sensi DELLA L. Fall., art. 1, grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei "modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009", cioè i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento.

Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura illustrati anche da memoria.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

 

Diritto

1. - Il primo motivo da esaminare secondo l'ordine logico è il terzo, con cui si denuncia l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere l'insussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilità al fallimento senza che il P. avesse censurato sul punto la sentenza dichiarativa del fallimento.

1.1. - Il motivo è infondato, avendo invece il P. espressamente dedotto, con il reclamo, che "non doveva essere dichiarato fallito proprio perchè non vi sono i requisiti dimensionali prescritti dalla legge", discutendo quindi della prova al riguardo e dei poteri istruttori officiosi esercitabili dal giudice.

2. - Segue nell'ordine logico il quinto motivo, con cui, denunciando violazione della L. Fall., art. 18 (nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), si deduce l'inammissibilità della produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del reclamante, avvenuta non unitamente al deposito del reclamo, bensì soltanto all'udienza del 5 novembre 2010.

2.1. - Il motivo è infondato.

Se è vero, infatti, che - come puntualmente rileva il ricorrente - la L. Fall., art. 18, comma 2, n. 4, prevede che il reclamo contenga, fra l'altro, "l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti", è anche vero che ciò non è previsto a pena di inammissibilità di successive produzioni, e l'informalità che caratterizza il procedimento di reclamo non induce a un'interpretazione rigoristica.

3. - Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, fra loro connessi (riguardando tutti il superamento della c.d. soglia di fallibilità) e parzialmente ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente.

3.1. - Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'affermare che il reclamante aveva prodotto "i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009" senza considerare che si trattava dei mod. Unico del 2009, 2008 e 2007, i quali fanno riferimento ai redditi di ciascun anno precedente, ossia del 2008, 2007 e 2006; sicchè, considerato che l'istanza di fallimento era stata proposta il 12 marzo 2010, rimaneva scoperto l'ultimo anno, cioè il 2009.

3.2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 15 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, cit.) e della L. Fall., art. 18, si lamenta che i giudici del reclamo:

a) abbiano preso in considerazione anche la dichiarazione dei redditi del 2009, che non aveva alcun valore probatorio non risultandone in atti l'invio, postale o telematico, all'amministrazione finanziaria;

b) non abbiano tenuto conto del mancato deposito, da parte del debitore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dal cit. art. 15, comma 4.

3.3. - Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e L. Fall., art. 1 e art. 15, comma 4, si censura nuovamente l'accoglimento del reclamo nonostante l'omessa produzione della predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

3.4. - Decisiva ed assorbente, fra tali censure, è quella dedotta con il secondo motivo, sub b), e sostanzialmente replicata con il quarto motivo.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, con la sent. n. 11309 del 2009, che dalla previsione della L. Fall., art. 15, comma 4, (secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio "i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonchè una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata") discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, (come novellato dal D.Lgs. n. 169, cit.) va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi; con la conseguenza che è viziata la motivazione della sentenza di merito che alla mancata produzione dei bilanci ometta di attribuire la dovuta rilevanza.

Identico discorso, ad avviso del Collegio, deve ripetersi nel caso che ci occupa, in cui l'omissione dedotta riguarda (non la produzione dei bilanci, non essendovi sul punto specifica censura, bensì) la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dal medesimo L. Fall., art. 15, comma 4, unitamente a quella dei bilanci.

Pertanto la sentenza impugnata, che trascura del tutto l'omessa produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del sig. P., va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame circa il possesso, da parte del debitore, dei requisiti dimensionali necessari per essere esentato dal fallimento, tenendo conto della mancata produzione del predetto documento.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012.