Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23930 - pubb. 11/01/2020

Fallimento dei consorzi

Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 2012, n. 21991. Pres. Fioretti. Est. Didone.


Fallimento - Società e consorzi - Società commerciali - Fallimento - Assoggettabilità - Attività commerciale - Effettivo esercizio - Necessità - Esclusione - Differenza dall'imprenditore commerciale individuale - Fondamento - Fattispecie



Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva attribuito la qualità di impresa commerciale ad una società mista, nel cui oggetto sociale erano ricomprese attività pacificamente esercitabili da società di diritto privato). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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