Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23927 - pubb. 11/01/2020

Natura commerciale o agricola di impresa agrituristica

Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2013, n. 8690. Pres. Rordorf. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Impresa agrituristica - Accertamento della connessione con l'attività agricola - Requisiti - Indicazioni evincibili dalle singole leggi regionali - Applicabilità - Limiti - Parametri normativi di riferimento e criteri di valutazione



L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 legge fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piùttosto, compiùta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola. (massima ufficiale)


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