ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2392 - pubb. 12/10/2010.

Esdebitazione: requisiti soggettivi ed oggettivi


Tribunale di Roma, 21 Settembre 2010. Est. Norelli.

Fallimento – Società – Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione – Beneficio dell’esdebitazione – Ammissibilità.

Fallimento – Esdebitazione – Ammissione – Presupposto oggettivo.

Fallimento – Esdebitazione – Pronuncia di inesigibilità – Efficacia di accertamento costitutivo.

Fallimento – Esdebitazione – Ammissione – Presupposto oggettivo.

Fallimento – Socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione – Concessione del beneficio dell’esdebitazione – Presupposto oggettivo – Concorrenza dei creditori sociali e dei creditori sociali. (12/10/2010)


Nella sua qualità di “fallito persona fisica”, anche il socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita è legittimato a chiedere il beneficio dell’esdebitazione perché la norma non discrimina il «fallito» in quanto imprenditore individuale dal «fallito» in quanto socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita, richiedendo solo che sia «persona fisica». (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il beneficio dell’esdebitazione è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione dell’attivo, grazie alla quale tutti i creditori ammessi al passivo abbiano ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’esdebitazione, ossia la liberazione del debitore dai debiti residui (art. 142, comma primo, l. fall.), non è un effetto che si produce prima del e indipendentemente dal provvedimento giudiziale, ma è creato proprio e solo da questo (che è, perciò, un provvedimento di accertamento costitutivo: art. 2908 c.c.). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La disposizione dell’art. 142, comma secondo, legge fallimentare, che vieta la concessione del beneficio «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», deve essere interpretata in stretta correlazione con la disposizione dell’art. 143, comma primo, legge fallimentare, nel senso che il soddisfacimento «in parte» è il soddisfacimento non integrale di tutti i debiti (rectius: crediti), cui si riferisce tale ultima disposizione, e non già il soddisfacimento di una parte, ossia di alcuni o di uno solo, dei creditori concorrenti. Da ciò consegue che la pronuncia liberatoria è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano stati tutti parzialmente soddisfatti e non è, viceversa, possibile qualora vi siano debiti per nulla soddisfatti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel caso di socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, poiché nel suo fallimento concorrono sia i creditori sociali, sia i suoi creditori particolari, la condizione di cui all’art. 142, secondo comma, legge fallimentare, non può evidentemente dirsi realizzata, se non quando tanto gli uni quanto gli altri creditori (ammessi al passivo del fallimento del singolo socio) siano stati parzialmente soddisfatti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il testo integrale