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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2386 - pubb. 05/10/2010.

Mancata conversione di obbligazioni e responsabilità da inadempimento


Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2010. Est. Ceccherini.

Società per azioni – Emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio – O.P.A. residuale – Conseguente revoca della quotazione di borsa della società.


La sentenza ha escluso che sussista inadempimento imputabile alla società emittente obbligazioni convertibili in azioni di risparmio, tale da comportarne la responsabilità ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., allorché sopravvenga l’impossibilità per il sottoscrittore di convertirle in azioni a causa della revoca della quotazione in borsa della società, scaturita dal lancio di un’offerta pubblica di acquisto residuale imputabile (non ad un comportamento della stessa società, bensì) ai nuovi soci di controllo, cui l’ordinamento impone l’o.p.a. delle azioni residue in caso di flottante inferiore al dieci per cento (art. 10, nono comma, l. 12 febbraio 1992 n. 149), ed ha escluso, altresì, che alla società possa essere rimproverato di non avere aumento il capitale sociale per riportare il flottante al di sopra della soglia del dieci per cento, al fine di salvaguardare la prestazione promessa. (massima ufficiale)

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