Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2380 - pubb. 05/10/2010

La sospensione feriale dei termini non è applicabile al deposito della domanda di insinuazione e del progetto di stato passivo

Tribunale Terni, 16 Settembre 2010. Est. Paola Vella.


Fallimento – Domande di ammissione allo stato passivo – Progetto di stato passivo – Deposito – Applicabilità della sospensione feriale dei termini – Esclusione. (05/10/2010)



Al deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e del progetto di stato passivo non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69. Depongono in tal senso le seguenti considerazioni: a) per presentare la domanda non è necessaria la difesa tecnica; b) il termine per la presentazione della domanda non è un termine processuale ma di decadenza; c) esso si calcola a ritroso dall’udienza di discussione dello stato passivo, sicchè, dovendo quest’ultima tenersi a sua volta entro il termine perentorio di centoventi giorni (o, solo in casi particolari, centottanta) dalla dichiarazione di fallimento, si avrebbe una eccessiva compressione dello spazio di difesa; d) non potendo la sospensione operare per i crediti di lavoro, si avrebbe una compromissione del principio del contraddittorio incrociato ovvero una disparità di trattamento dei creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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