Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23731 - pubb. 16/06/2020

Liquidazione del patrimonio: Legittimazione al reclamo avverso il provvedimento di ammissione alla procedura

Tribunale Mantova, 23 Gennaio 2020. Pres., est. Bernardi.


Composizione della crisi da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Reclamo avverso il provvedimento di ammissione alla procedura – Legittimazione del creditore – Sussistenza



La legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto che dispone l’apertura della liquidazione dei beni quale strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., deve riconoscersi in capo a ciascun creditore del soggetto che intenda avvalersi di siffatta procedura e ciò in quanto titolare di un interesse qualificato alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento, subendone inevitabilmente gli effetti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Silvia Fraccalvieri Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 12/19 R.G. promosso da:

A. D. S. s.r.l. (C.F.: …) difesa dall’avv. C. P.;

contro

M. M. s.r.l. (C.F.: …) difesa dall’avv. A. M. e dall’avv. G. M.;

e con l’intervento di

B. I. s.r.l. (C.F.: …) e di S. L. (n. a L. il …) entrambe difese dall’avv. C. P.;

 

Oggetto: reclamo ex artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c.;

 

- sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 23-1-2020 così provvede:

- letto il reclamo proposto da A d. S. s.r.l. ai sensi degli artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Giudice Designato in data 1-10-2019, integrato con successivo decreto del 5-10-2019, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter della legge n. 3/2012, della società M. M. s.r.l.;

- osservato che la società reclamante sosteneva 1) che essa, con scrittura privata del 5-3-2018, aveva venduto alla società M. M. s.r.l. le attrezzature e gli utensili (descritti nell’allegato al contratto) utilizzati per lo svolgimento dell’attività di bar-ristorante all’interno dei locali siti nell’immobile ubicato in M., C. V. E. II n. 73/75 per il prezzo complessivo di € 35.000,00 oltre ad IVA da pagarsi a rate; 2) che, a fronte del mancato pagamento della prima rata di € 7.000,00 scaduta il 31-5-2019 e dopo l’invio di numerosi solleciti, essa aveva inviato alla società acquirente una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e che, perdurando l’inadempimento della controparte, aveva instaurato avanti al Tribunale di Mantova azione giudiziale (rubricata al n. 1374/19 R.G.) onde ottenere, tra l’altro, la dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita sopra menzionato; 3) che M. M. s.r.l. si era costituita nel predetto giudizio sollevando contestazioni di natura formale senza negare il proprio inadempimento contrattuale e che, nel corso dello stesso, il G.I., con ordinanza del 22-9-2019, aveva autorizzato il sequestro giudiziario di tutti i beni mobili descritti nell’elenco allegato al contratto del 5-3-2018 nominando custode giudiziario essa reclamante; 4) che la società M. M. s.r.l. si era resa responsabile di un grave atto di frode nei confronti dei creditori e della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento avendo occultato circostanze e documenti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla fattibilità e alla ammissibilità della procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter della legge n. 3/2012 consistenti nella mancata menzione sia della pendenza della domanda di risoluzione il cui accoglimento avrebbe comportato la restituzione ad essa dei beni venduti con conseguente impossibilità di dare esecuzione alla liquidazione dei beni nei termini prospettati sia dell’avvenuta emissione del provvedimento cautelare da parte del G.I. con la conseguenza che il decreto di ammissione alla procedura di liquidazione doveva essere revocato;

- osservato che la società M. M. s.r.l. si è costituita chiedendo la reiezione del reclamo affermando 5) che A. d. S. s.r.l. non era legittimata a proporlo, non essendo parte del procedimento di sovraindebitamento; 6) che la pendenza del giudizio di risoluzione era stata puntualmente rappresentata all’O.C.C. sicché non era stato commesso alcun atto di frode in danno dei creditori; 7) che essa era attualmente proprietaria dei cespiti venduti sicché avrebbe potuto alienarli nell’ambito della procedura di sovraindebitamento con il cui ricavato avrebbe poi soddisfatto i creditori nell’elenco dei quali essa aveva inserito anche A. d. S. s.r.l.; 8) che, in ogni caso, sussistevano altri cespiti da liquidare e che, non essendo previste specifiche percentuali da riconoscere ai creditori, solo la procedura instaurata avrebbe potuto adeguatamente tutelare il ceto creditorio;

- rilevato che intervenivano volontariamente la società B. I. s.r.l. e S. L. le quali parimenti chiedevano la revoca del decreto di ammissione alla procedura di sovraindebitamento aperto in favore di M. M. s.r.l. asserendo la prima di essere creditrice di importi assai maggiori rispetto a quelli indicati da A. d. S. s.r.l. la quale inoltre, al fine di far apparire una esposizione debitoria più ridotta, avrebbe anche contraffatto il contratto di locazione stipulato inter partes e allegato al ricorso per ammissione alla procedura alterando l’importo relativo alla cauzione e la seconda (già operatrice alle dipendenze di A. d. S. s.r.l.) che la società resistente aveva sottratto una parte dell’attivo e occultato la documentazione contabile, omettendo di registrare in contabilità alcuni incassi di contante ciò che oltretutto emergeva da conversazioni inviate via WhatsApp e allegate alla memoria;

- osservato che, a fronte dell’intervento volontario di cui alla comparsa depositata il 27-11-2019 (e cioè il giorno prima dell’udienza di trattazione del reclamo fissata per il 28-11-2019), il procedimento veniva rinviato all’udienza del 23-1-2020 onde consentire alla società resistente di difendersi compiutamente;

- esaminate le ulteriori memorie difensive dimesse dalle parti a ciò espressamente autorizzate e rilevato che le stesse hanno insistito nei propri assunti e che la difesa di A. d. S. s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento di B. I. s.r.l. e di S. L.;

- sentito il dott. D. P. nella sua veste di O.C.C., nominato quale liquidatore del patrimonio;

- ritenuto che debba essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione in capo alla reclamante società A. d. S. s.r.l. in quanto la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 quinquies e 10 della legge n. 3/2012 e 739 c.p.c., deve riconoscersi a ciascun creditore del soggetto che intenda avvalersi di una procedura di sovraindebitamento e ciò in quanto titolare di un interesse qualificato alla situazione che costituisce oggetto del provvedimento, subendone inevitabilmente gli effetti in relazione sia alla misura del soddisfacimento che ai tempi in cui ciò dovrebbe avvenire, rilevandosi in aggiunta che ciascun creditore, per far valere il proprio credito, è gravato dall’onere di presentare domanda di partecipazione alla liquidazione (v. art. 14 septies legge n. 3/2012);

- rilevato, quanto alla posizione di B. I. s.r.l. e di S. L., che l’intervento volontario, in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 344 c.p.c. (avendo il giudizio promosso ai sensi dell’art. 739 c.p.c. natura di procedimento di impugnazione), possa ritenersi consentito solo a coloro che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c., laddove tali soggetti non possono essere considerati terzi ai fini di tale disposizione, avendo la prima evidenziato che il proprio credito sarebbe di importo superiore rispetto a quello dichiarato da M. M. s.r.l. e la seconda (creditrice di importi per retribuzioni non corrisposte) allegato che la proponente, nell’esercizio dell’attività di impresa, avrebbe occultato incassi in tal modo sottraendo ai creditori e, quindi, proporzionalmente anche ad essa, risorse che avrebbero dovuto essere destinate al soddisfacimento dei crediti, in tal modo facendo entrambi valere la propria posizione di creditori di M. M. s.r.l.;

- considerato pertanto che B. I. s.r.l. e S. L., agendo nella qualità di creditori, avrebbero dovuto, onde far valere le proprie autonome ragioni, proporre tempestiva impugnazione avverso il decreto di apertura del procedimento di liquidazione, conseguendone che il loro intervento volontario deve considerarsi inammissibile;

- rilevato che M. M. s.r.l. aveva segnalato l’avvenuto promovimento dell’azione di risoluzione da parte di A. d. S. s.r.l. sia all’O.C.C. che nel ricorso predisposto ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 3/2012, pur dovendosi sottolineare come essa non abbia comunicato al Giudice Designato l’emissione, in data 22-9-2019 (e, quindi, in un momento successivo alla proposizione del ricorso), del provvedimento di sequestro giudiziario da parte del G.I. investito del giudizio n. 1374/19 R.G., circostanza questa avente rilevanza in ordine alla completa valutazione circa la fattibilità della proposta;

- osservato che A. d. S. s.r.l., asserendo di avere diritto alla restituzione dei cespiti venduti con la scrittura privata del 5-3-2018, ha dedotto che la proposta di liquidazione formulata ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 3/2012 non sarebbe realizzabile nei termini proposti, venendo destinato alla soddisfazione dei creditori il ricavato della liquidazione di beni di cui avrebbe diritto alla restituzione;

- considerato che spetta al giudice, sia nella fase di apertura della liquidazione (fase che non si svolge nel contraddittorio con i creditori) che in quella eventuale del reclamo, verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile, tanto arguendosi dal disposto di cui agli artt. 14 ter co. 2 e dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012, essendo richiesto, come requisito di ammissibilità dell’istanza, che il proponente depositi una attestazione della fattibilità del piano rilasciata dall’O.C.C. (v. art. 15 co. 6 della predetta legge) sicché all’organo giudicante deve ritenersi consentito un sindacato in ordine a tale profilo, inteso non tanto come valutazione circa la convenienza economica della proposta bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (v. per l’affermazione di tale principio, sia pure nell’ambito del concordato preventivo, ma da ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, Cass. 27-9-2018 n. 23315; Cass. 9-3-2018 n. 5825; Cass. 1-3-2018 n. 4790; Cass. 7-4-2017 n. 9061);

- ritenuto che, dalla documentazione allegata e dalla ordinanza di sequestro giudiziario emessa dal G.I. nel corso del giudizio di merito, l’azione di risoluzione appare fondata non essendo controverso che la società M. M. s.r.l. (alla quale i beni venduti erano stati consegnati) non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo della cessione secondo le modalità pattuite e ciò nonostante le diffide inviate e il tempo trascorso dal perfezionamento del contratto;

- osservato che l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c. e che non vi è dubbio che la pronuncia di definizione del giudizio in questione sarebbe opponibile al debitore ammesso alla procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio essendo stata la domanda giudiziale instaurata anteriormente alla proposizione del ricorso e, d’altro canto, non comportando l’apertura del procedimento ai sensi della legge n. 3/2012 un effetto interruttivo dei giudizi di cognizione in corso;

- considerato, pertanto, che la probabile fondatezza dell’azione di risoluzione contrattuale avrebbe come effetto di rendere inattuabile il programma di liquidazione per come proposto, rilevandosi inoltre che il valore stimato delle attrezzature oggetto della vendita è stato indicato nell’importo di € 19.559,90 a fronte di un attivo della liquidazione complessivamente stimato in € 37.545,81 emergendo quindi che la posta in questione assume, nella fattispecie in questione, notevole rilievo economico;

- ritenuto pertanto che la proposta di liquidazione, nei termini formulati, non appare seriamente realizzabile per le ragioni sopra evidenziate né vale sostenere che, non essendo previste percentuali minime per il soddisfacimento dei creditori, una proposta che stralciasse dall’attivo le attrezzature oggetto del contratto di vendita sopra menzionato, sarebbe comunque ammissibile e ciò in quanto, se ciò fosse vero, non avrebbe alcun senso richiedere al debitore, come impone l’art. 14 ter della legge n. 3/2012, di predisporre un piano di liquidazione la cui fattibilità deve essere attestata da un professionista qualificato, evidenziandosi che la procedura instaurata non integra una forma di cessio bonorum aperta a qualunque esito;

- ritenuto che ogni altra questione prospettata deve ritenersi assorbita;

- rilevato che la difesa di S. L. ha dedotto che M. M. s.r.l. avrebbe effettuato incassi di denaro senza registrarli in contabilità allegando a tal fine anche trascrizioni di messaggi inviati via WhatsApp e che, pertanto, va disposta la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza di Mantova per quanto di competenza;

- ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non vi è stata una fase istruttoria;

 

p.t.m.

- dichiara inammissibile l’intervento volontario proposto da B. I. s.r.l. e da S. L.;

- in accoglimento del reclamo, revoca l’ordinanza emessa dal Giudice Designato in data 1-10-2019 e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso n. 12/19 R.G. presentato ex art. 14 ter della legge n. 3/2012 da M. M. s.r.l.;

- condanna M. M. s.r.l. a rifondere ad A. d. S. s.r.l. le spese di lite che si liquidano in € 190,00 per spese e in € 5.534,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- condanna B. I. s.r.l. e S. L., in solido, a rifondere a M. M. s.r.l. le spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione alla Guardia di Finanza di Mantova di copia della comparsa di intervento volontario di B. I. s.r.l. e di S. L. nonché della memoria difensiva di M. M. s.r.l. datata 13-1-2020 unitamente alla documentazione allegata a tali atti difensivi per quanto di competenza.

Si comunichi.

Mantova, 23 gennaio 2020.