Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23720 - pubb. 12/06/2020

Mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione e condanna al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 587 co. II c.p.c.

Tribunale Mantova, 11 Maggio 2020. Est. Bernardi.


Espropriazione immobiliare – Mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione – Condanna al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 587 co. II c.p.c. – Ulteriore incanto – Necessità



In caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, non può essere emesso il decreto di condanna previsto dall’art. 587 II co. c.p.c. ove non si sia tenuto un successivo incanto con realizzazione di un prezzo inferiore rispetto a quello della aggiudicazione precedente (nel caso di specie la procedura era stata dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE di MANTOVA

Seconda Sezione civile

 

Il giudice dell’esecuzione

- letto il ricorso presentato, ex art. 587 II co. c.p.c., da V. s.r.l. nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 191/2017;

- osservato che per l’emanazione del decreto di condanna previsto da tale disposizione occorre che l’importo ricavato dal nuovo incanto risulti inferiore al prezzo di quello precedente;

- rilevato che, come evidenziato dalla stessa società ricorrente, con provvedimento emesso dal G.E. in data 14-1-2020 è stata disposta la chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. in relazione al cespite oggetto della presente istanza;

- considerato pertanto che non si è tenuto un successivo incanto sicché non è possibile determinare la differenza di prezzo e quindi l’importo oggetto di condanna;

 

p.t.m.

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Mantova, 11 maggio 2020.

 

Il giudice dell’esecuzione

dott. Mauro P. Bernardi