Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23715 - pubb. 11/06/2020

Concordato preventivo con attribuzione di strumenti finanziari partecipativi e vaglio di legittimità della singola operazione

Tribunale Ravenna, 29 Maggio 2020. Pres. Sereni Lucarelli. Est. Farolfi.


Concordato preventivo – Omologazione – Opposizione – Legittimazione

Concordato preventivo – Soddisfacimento non monetario dei crediti concorsuali – Operazioni di carattere straordinario – Verifica volta a volta della legittimità della singola operazione – Strumenti finanziari partecipativi

Concordato in continuità – Revoca della procedura dannosa per i creditori – Vaglio di convenienza economica o sulla riuscita “satisfattiva” del piano – Esclusione



E’ ben vero che l’art. 180 l.f. riconosce la legittimazione a proporre opposizione non solo ai creditori dissenzienti, bensì a “qualunque interessato”, ma la giurisprudenza da sempre circoscrive tale posizione ulteriore a quella di un soggetto che sia titolare di un interesse attuale e concreto perché in qualche modo direttamente inciso dalla omologazione cui presta opposizione. Tale legittimazione non può perciò essere riconosciuta al soggetto che si affermi titolare di un credito contestato nei confronti di una società in bonis controllata da quella in concordato e che si limiti a dedurre l’esistenza di circostanze tali da diminuire la propria garanzia patrimoniale verso la contestata creditrice, diversa da quella in concordato, sulle quali non incide la presente omologazione.

L’art. 160 co. 1 lett. a) l.f. ha introdotto nell’ordinamento un principio di atipicità della proposta concordataria che può pertanto prevedere anche un soddisfacimento non monetario dei crediti concorsuali. Da tempo è perciò riconosciuta la possibilità di inserire nel piano di concordato la realizzazione di operazioni di carattere straordinario, come l’affitto d’azienda, l’aumento di capitale con conversione forzosa in equity dei crediti, l’emissione di titoli obbligazionari, operazioni di fusione o scissione societaria. Trattasi, peraltro, volta a volta di verificare la legittimità della singola operazione rispetto ad una disciplina che va ricostruita secondo un principio di reciproca integrazione, dando luogo a quello che icasticamente è stato definito diritto societario-concorsuale.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari partecipativi, più in particolare, l’addentellato normativo circa la loro utilizzabilità in sede di concordato preventivo va ricercato – oltre che nel già citato art. 160 co. 1 l.f., ove parla espressamente di “attribuzione ai creditori di … altri strumenti finanziari e titoli di debito” - nell’art. 2346 c.c., il cui ultimo comma afferma che “resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

Anche nel caso di concordato in continuità, l’introduzione della possibilità di revocare l’ammissione alla procedura se l’esercizio dell’impresa si rivela dannoso per i creditori (perchè ad es. invece di produrre utili e flussi finanziari al servizio della buona riuscita della proposta, drena cassa e risorse che altrimenti andrebbero a beneficio dei creditori) non significa aver voluto attribuire all’ufficio giudiziario un vaglio di convenienza economica o sulla riuscita “satisfattiva” del piano, salvo il caso della implausibilità delle assunzioni su cui si fonda e della evidente carenza di fattibilità del medesimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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Segnalazione del Prof. Luca Mandrioli


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