Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23699 - pubb. 09/06/2020

Concordato preventivo: prededuzione al socio finanziatore e limiti, lettura unitaria delle disposizioni contenute negli artt. 182-quater, comma 3, e 182-quinquies l.f.

Tribunale Ravenna, 06 Febbraio 2020. Pres. Sereni Lucarelli. Est. Farolfi.


Concordato preventivo – Socio finanziatore – Prededuzione – Tipologia di finanziamenti – Elargizioni interinali – Lettura unitaria – Attestazione



Le due disposizioni contenute negli artt. 182-quater, comma 3, e 182-quinquies l.f. vanno lette congiuntamente ed in modo sinergico, così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell’80%, tanto nel caso di finanziamenti ponte o in esecuzione, quanto nel caso di elargizioni interinali, risultando altrimenti incongrua la distinzione per solo questa terza categoria di finanziamenti che prevede ulteriormente, a garanzia dei creditori, un’attestazione di funzionalità invece assente nel caso di finanziamento ex art. 182 quater co. 2 l.f.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati

 

Dott.  R. Sereni Lucarelli    Presidente

Dott. A. Farolfi                      Giudice rel.

Dott.  P. Gilotta                     Giudice

 

letto il ricorso presentato da S. * s.p.a.          dep. il 24/01/2020, avente ad oggetto la richiesta di accensione di finanziamento interinale prededucibile;

visto l’art. 182 quinquies l.f. così come novellato dalla L. 143/12 di conversione del d.l. 83/2012;

rilevata la presenza di attestazione in ordine alla funzionalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori dell’operazione in oggetto;

rilevato che in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. – che sanciscono il trattamento postergato dei crediti derivanti da finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe ragionevole un conferimento – il terzo comma dell’art. 182 quater, l.f., riconosce la prededuzione con riferimento ai finanziamenti in esecuzione e ai finanziamenti ponte erogati dai soci; tale prededuzione assiste il credito fino alla soglia dell’80%, al fine di corresponsabilizzare il socio nella sistemazione della crisi d’impresa;

ritenuto che a parere di questo collegio tale indicazione non può che valere, secondo una interpretazione sistematica anche con riferimento ai finanziamenti interinali di cui all’art. 182 quinquies l.f., tenuto altresì conto che con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 poi convertito con modd. nella legge n. 134/2012 è stata espunta la limitazione soggettiva all’art. 182 quater (che in precedenza riguardava finanziamenti ponte ed in esecuzione de soli istituti bancari e finanziari) e contemporaneamente introdotto l’art. 182 quinquies senza alcuna indicazione;

ritenuto però che ai fini della individuazione della misura percentuale del riconoscimento della prededuzione valga la medesima eadem ratio del limite dell’80%, vuoi per valorizzare il coinvolgimento dei soci nell’operazione di restructuring, vuoi però – al contempo – al fine di non derogare totalmente ad un principio (quello contenuto negli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. che in qualche modo intende stigmatizzare qui soci che abbiano permesso di continuare alla società di operare in una situazione di sottocapitalizzazione surrogata dalla concessione di finanziamenti);

che pertanto, ad avviso di questo collegio le due disposizioni contenute negli artt. 182 quater co. 3 e 182 quinquies l.f. vanno lette congiuntamente ed in modo sinergico, così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell’80%, tanto nel caso di finanziamenti ponte o in esecuzione, quanto nel caso di elargizioni interinali, risultando altrimenti incongrua la distinzione per solo questa terza categoria di finanziamenti che prevede ulteriormente, a garanzia dei creditori, un’attestazione di funzionalità invece assente nel caso di finanziamento ex art. 182 quater co. 2 l.f.;

del resto, lo stesso art. 102 CCI adotta tale soluzione, costituendo nel silenzio dell’attuale disposizione normativa ancora vigente, un dato testuale con valenza ermeneutica in grado di orientare l’interprete nella soluzione di problematiche interpretative;

visto il parere favorevole dei nominati Commissari giud. dep. il 4-5 febbraio 2020, e ritenuto che il riconoscimento della prededuzione non possa essere sottoposto – una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti – a condizioni estrinseche, se non alla sopravvenienza di atti frodatori od alla successiva scoperta del carattere abusivo della richiesta di autorizzazione, di cui peraltro allo stato non v’è traccia;

 

p.q.m.

visto l’art. 182 quinquies l.f., autorizza l’accensione del finanziamento di cui al ricorso che precede, limitando il riconoscimento della prededuzione in misura pari all’80% del finanziamento concretamente erogato, comunque non oltre la somma prededucibile di Euro 488.000 ed il resto postergato.

Si comunichi all’istante ed ai Commissari giud.

 

Ravenna, 6 febbraio 2020