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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23664 - pubb. 02/06/2020.

La domanda di concordato con riserva può rivelare il perseguimento di finalità dilatorie


Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 2020, n. 7117. Pres. Didone. Est. Pazzi.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Richiesta di concessione del termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Prova della volontà dilatoria - Esclusione - Fondamento - Domanda anticipata presentata all'ultimo momento utile - Abuso dello strumento concordatario - Sussistenza - Condizioni


La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, giacché il mero differimento del procedimento prefallimentare che ne discende rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; nondimeno, la circostanza della presentazione della domanda anticipata di concordato all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa. (massima ufficiale)

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