Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23648 - pubb. 28/05/2020

Patrocinio a spese dello Stato: rapporto tra giudizio di appello e opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di revoca

Tribunale Foggia, 03 Maggio 2017. Est. Rizzi.


Giudizio di appello avverso la decisione che ha condannato la parte non abbiente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. - Contemporanea pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato - Possibilità di sospensione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c - Sussiste



Esiste una relazione di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio di appello avverso la decisione che abbia rigettato la domanda della parte non abbiente, condannandola ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e l’opposizione proposta da tale parte, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato per “manifesta infondatezza della pretesa azionata”. Tale relazione  giustifica pertanto la sospensione di quest’ultimo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della predetta decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


R.G. 1471/2016

Il giudice

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 4 aprile 2017;

osserva: P. B. ha opposto ai sensi dell’art. 170 dPR 115/2002 la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato operata dal Tribunale di Foggia con l’ordinanza del 23 gennaio 2016 con cui è stato definito il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 5739/2015 r.g. Tribunale di Foggia;

con ordinanza del 26 gennaio 2017 il Tribunale ha invitato le parti a dedurre ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine alla ammissibilità della opposizione alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 719/2016;

il ricorrente ha prodotto memorie;

 

con la sentenza innanzi menzionata il giudice di legittimità ha affermato che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 del d. P.R. n. 115 del 2002, sicché, ove quest’ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l’inammissibilità dell’intero procedimento;

detto principio sarebbe tranquillamente applicabile al caso di specie, tenuto conto del fatto che la decisione opposta è contenuta in un provvedimento che ha definito il giudizio e suscettibile di autonoma impugnazione, perciò del tutto assimilabile alla sentenza, per ciò che rileva nella presente sede;

tale assunto, però, non appare condivisibile;

la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile proprio nell’art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti (cfr. Cass. 2011/n. 13807; Cass. 2013/n. 21685); la suscettibilità di autonoma impugnazione di detto provvedimento, in modo indipendente dalla sorte del giudizio in relazione al quale è stato emesso, nasce dal fatto che esso si atteggia quale di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e vede nel Ministero della Giustizia il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio (cfr. Cass. 2015/n. 13135; Cass. 2015/n. 21700; Cass. 2016/n. 22148);

da ciò discende che la revoca, pur se disposta con il provvedimento che definisce il giudizio, proprio perché attinge ad un rapporto diverso da quello della causa cui accede e tra soggetti in parte diversi, conserva la sua natura di autonomo decreto e in quanto tale deve essere suscettibile di autonoma impugnazione, con il rimedio di cui all’art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia;

è pure vero che in casi peculiari può sussistere una interferenza tra i due giudizi, tale per cui la sorte dell’uno dipenda da quella dell’altro;

tanto è accaduto nel caso di esame, dove la revoca dell’ammissione del B. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è derivata, anche, dal rilievo della “manifesta infondatezza della pretesa azionata”;

è evidente che questa motivazione non è sindacabile da parte del giudice dell’opposizione fondandosi su un rapporto processuale che esula dal giudizio oppositivo e, invece, è proprio della controversia cui questo accede;

per giunta, il Tribunale non si è limitato a rigettare la domanda del ricorrente giudicandola manifestamente infondata ma lo ha pure condannato al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

il conflitto non è risolvibile derogando al principio generale della esperibilità del rimedio di cui all’art. 170 dPR 150/2002;

occorre, invece, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. della opposizione stante la pendenza dell’appello avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2016 che dirà se la domanda del B. era infondata e in che misura;

in proposito, non è superfluo rammentare che la Suprema Corte nella sua massima espressione, coerentemente con larga parte della dottrina, ha optato per una lettura restrittiva dell’art. 295 c.p.c. (già affermata dalla sentenza n. 4844/96) “la cui funzione è quella di prevenire il rischio del conflitto di giudicati, alla sola ipotesi della pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, che detto rischio comporta, con esclusione dell’ipotesi della dipendenza per pregiudizialità logica, che invece non lo determina” (cfr. Cass. 2004/n. 14060);

si tratta di fenomeni che esprimono entrambi una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra due entità, ma che si distinguono in quanto diversa natura hanno le entità tra le quali intercorre la relazione; quest’ultima è costituita dalla relazione di dipendenza che intercorre tra l’effetto giuridico dedotto in giudizio ed il rapporto giuridico complesso dal quale nasce; relazione che intercorre tra l’intero rapporto complesso e la frazione di esso costituita dal singolo diritto; la pregiudizialità tecnico-giuridica è invece quella determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo;

nel caso di specie la relazione suscettibile di condurre alla sospensione si ricava proprio dal fatto che il giudizio sulla domanda del B. è certamente capace di condizionare l’esito dell’opposizione con autorità di giudicato;


p.q.m.

dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio di appello avverso l’ordinanza n. 991/2016 del Tribunale di Foggia, pronunciata il 23 gennaio 2016

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Foggia, addì 3 maggio 2017

Il Giudice

Paolo Rizzi