Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23584 - pubb. 13/05/2020

Acquisto a non domino della proprietà di un autoveicolo ai sensi del diritto tedesco (secondo il giudice italiano)

Tribunale Ivrea, 20 Aprile 2019. Est. Carlotta Pittaluga.


Diritto internazionale privato e pubblico – Diritti reali – Acquisto a non domino – Autoveicoli – Lex rei sitae

Consulente tecnico, custode ed altri ausiliari del giudice in materia civile – Attività del consulente – Relazione – Accertamento della legge straniera – Art. 14 L. n. 218/1995

Possesso (materia civile) – Acquisto a non domino – Buona fede – Diritto tedesco – § 932 BGB – Comparazione



Ai sensi dell’art. 51, co. 1, L. n. 218/1995, l’acquisto a non domino della proprietà del bene mobile (nel caso di specie, un autoveicolo) è disciplinato dal diritto dello Stato in cui il bene è situato, sulla base del principio lex rei sitae.

La relazione del consulente tecnico sul diritto straniero va oltre l’incarico conferito laddove, pur precisando che si tratta di questioni di fatto demandate al giudice, giunge comunque a valutare le prove ed applicare le norme alla fattispecie, compito non affidato al consulente e riservato al giudicante. (Nel caso di specie, il giudice ha comunque considerato la relazione nella sola parte in cui esaminava l’ordinamento tedesco).

Il concetto di buona fede richiesta ai fini dell’acquisto a non domino dal § 932 BGB, è paragonabile al concetto di buona fede di cui all’art. 1147 c.c., laddove il possessore, perché possa essere considerato in buona fede, deve possedere ignorando di ledere l’altrui diritto, fermo restando che la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. (Ennio Piovesani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ennio Piovesani


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