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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23582 - pubb. 13/05/2020.

Spese sostenute dal creditore istante e privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.


Cassazione civile, sez. I, 11 Settembre 2019, n. 22725. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Caiazzo.

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese sostenute dal creditore istante - Privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. - Esclusione - Fondamento


In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento). (massima ufficiale)

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