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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2356 - pubb. 14/09/2010.

Concorrenza sleale e storno di dipendenti


Tribunale di Piacenza, 06 Luglio 2010. Est. Morlini.

Concorrenza sleale – Storno di dipendenti – Elementi oggettivo e soggettivo – Necessità.


Poiché la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d’iniziativa economica, per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3, codice civile, occorre l’elemento oggettivo della disgregazione dell’organizzazione rivale avuto riguardo alla quantità di dipendenti stornati, alla loro particolare qualificazione ed utilità all’interno dell’azienda, ai metodi per convincere il lavoratore a passare alle proprie dipendenze, in modo che sia vanificato lo sforzo di investimento dell’antagonista, creando nel mercato l’effetto parassitario capace di accaparrarsi l’avviamento di chi subisce lo storno; nonché l’elemento soggettivo dell’animus nocendi rivolto a danneggiare l’altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 2598 c.c.


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