Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23520 - pubb. 24/04/2020

Domanda di ammissione al passivo: trasmissione all'indirizzo PEC del curatore e sanatoria per raggiungimento dello scopo

Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29258. Pres. Genovese. Est. Paola Vella.


Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell’atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o conoscibilità dello stesso - Rilevanza - Onere della prova



In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. (nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese. (massima ufficiale)



FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'opposizione proposta allo stato passivo del Fallimento (*) S.r.l. (*), proposta dall'ex dipendente C.E., avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso L. Fall., ex art. 93, in quanto non inviato a mezzo p.e.c. al curatore, bensì depositato in cancelleria. Nella contumacia della curatela, il tribunale ha motivato il proprio decreto con i seguenti rilievi: i) è ininfluente la mancanza di una sanzione espressa di inammissibilità, poichè la domanda irritualmente presentata è sostanzialmente inesistente; ii) è vero che l'obbligo di presentare insinuazione a mezzo p.e.c. vale, per le procedure nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata ancora fatta la comunicazione prevista dalla L. Fall., nuovo art. 92, solo se il curatore ha provveduto a comunicare la propria p.e.c. entro il 30 giugno 2013 - come non avvenuto nel caso di specie - tuttavia il creditore avrebbe potuto reperire detta p.e.c. nel Registro delle imprese, cui i curatori fallimentari l'avevano tempestivamente comunicata.

2. Avverso detto decreto il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La curatela intimata non ha svolto difese.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 3 e art. 184-bis c.p.c., nonchè artt. 11 e 24 Cost., in quanto l'affermazione della Corte territoriale per cui la domanda presentata senza il rispetto delle formalità prescritte dalla L. Fall., equivale a una domanda inesistente sarebbe una cd. "decisione a sorpresa", come tale richiedente l'attivazione del contraddittorio con le parti.

4. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per essere la decisione fondata su una circostanza di fatto - l'avvenuta comunicazione della p.e.c. dei curatori al registro delle imprese mai allegata in giudizio da alcuna parte.

5. Con il terzo motivo si censura infine l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, avendo il tribunale per un verso affermato l'obbligo del curatore di comunicare ai creditori il proprio indirizzo p.e.c. e per altro verso ritenuto sufficiente la comunicazione al Registro delle imprese; inoltre, gli obblighi telematici introdotti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito in L. n. 221 del 2012, devono applicarsi con lo stesso rigore al curatore e ai creditori.

6. Il primo motivo è infondato, in quanto l'affermazione della sostanziale "inesistenza" della domanda di insinuazione al passivo fallimentare non riveste i caratteri di una questione rilevata d'ufficio e connotabile come "decisione a sorpresa" o di cd. "terza via", tale da imporre l'attivazione del contraddittorio delle parti, integrando essa, piuttosto, una semplice argomentazione esplicativa della ritenuta inammissibilità della domanda, in quanto presentata senza il rispetto delle regole introdotte dal D.L. n. 179 del 2012.

7. Meritano invece accoglimento le ragioni sottese ai due restanti motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

7.1. Giova al riguardo premettere che il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, la cui sezione VI, intitolata "Giustizia digitale", contiene tra l'altro, all'art. 17, le "Modifiche alla L. Fall. e al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270". La successiva L. 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ha apportato ulteriori innovazioni; in particolare, l'art. 19, ha modificato della L. n. 221 del 2012, artt. 16 e 17 e aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis ("obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali"), prevedendo che a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti e dei documenti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) e precisando che nelle procedure concorsuali tale obbligo si applica esclusivamente al deposito effettuato da curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.

7.2. In particolare, la L. n. 221 del 2012, art. 17, distingue tra le procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dalla L. Fall., artt. 92, 171, 207 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 22 (comma 4) - cui le nuove disposizioni si applicano dal 19/12/2012 (data di entrata in vigore della legge) - e le procedure pendenti ove, a quella data, la suddetta comunicazione sia stata già effettuata, cui le nuove disposizioni si applicano solo a decorrere dal 31/10/2013; in tal caso, entro il 30 giugno 2013 il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c., invitandoli a comunicare a loro volta, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. presso cui intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

7.3. La L. n. 221 del 2012, art. 17, comma 2-bis, impone altresì a curatore, commissario giudiziale (nel concordato preventivo), commissario liquidatore (nella l.c.a.) e commissario giudiziale (nella a.s.) di comunicare al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di p.e.c. per ciascuna procedura. Tale disposizione consente, anche a chi non abbia ricevuto la prevista comunicazione, la conoscenza (o quantomeno ls conoscibilità) dell'indirizzo della procedura concorsuale.

7.4. La L. Fall., art. 92, come novellato dalla predetta normativa, prevede che l'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo p.e.c.; solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo p.e.c., e questo non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) delle imprese e dei professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore). Tale avviso deve indicare: l'indirizzo di p.e.c. del curatore; la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data (trenta giorni prima) entro cui vanno presentate le domande; ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, secondo le modalità indicate nella L. Fall., art. 93 (anch'esso novellato); l'onere di indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c. per la ricezione delle comunicazioni relative alla procedura, e di comunicare al curatore ogni sua variazione; l'avvertimento che, in difetto - così come nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 31-bis, comma 2.

7.5. La L. Fall., art. 93, a sua volta prevede, tra l'altro: i) che la domanda (anche tardiva) di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell'art. 21, comma 2 (firma digitale) o dell'art. 22, comma 3 (scansione digitale della firma apposta sul documento cartaceo) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e successive modificazioni); ii) che il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi del diritto (salvo che questo si fondi su titoli di credito, nel qual caso l'originale deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale); iii) che il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l'indicazione, appunto, del proprio indirizzo di p.e.c. con l'onere di comunicare al curatore ogni sua successiva variazione. Il comma 4, della norma specifica che il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario; il comma 5 richiama infine la "sanzione" della L. Fall., art. 31-bis, comma 2, di cui si è detto sopra.

7.6. In sintesi, per quanto rileva in questa sede, dalla complessa normativa appena riepilogata si evince che, ai sensi dei novellati L. Fall., artt. 92 e 93, nelle procedure pendenti nelle quali alla data del 19/12/2012 non è stata ancora fatta la comunicazione L. Fall., ex art. 92, il creditore deve insinuarsi al passivo con ricorso inoltrato a mezzo p.e.c., indirizzata non già alla cancelleria bensì direttamente all'indirizzo p.e.c. del curatore (di cui questi è obbligato a munirsi); per le altre procedure nelle quali alla data del 19/12/2012 l'avviso L. Fall., ex art. 92, è stato già inviato dal curatore, il sistema telematico entra in vigore dal 31/10/2013, ma entro il 30/06/2013 il curatore deve comunicare ai creditori la propria p.e.c. e chiedere ad essi di comunicargli nei successivi tre mesi la loro p.e.c. per le future comunicazioni, pena l'applicazione della L. Fall., art. 31-bis, che considera effettuata la comunicazione con il semplice deposito in cancelleria.

7.7. A ben vedere, le norme in questione non prevedono esplicitamente una sanzione per il caso di mancato rispetto delle nuove formalità prescritte, a differenza di quanto fa espressamente la L. Fall., art. 93 (commi 4 e 5); peraltro, la loro natura imperativa ha indotto gli interpreti a ritenere "irricevibili" gli atti depositati in cancelleria in forma cartacea e quelli trasmessi con modalità non telematiche, con conseguente impossibilità di immediata sanatoria, ferma restandone la reiterabilità (salva la maturazione dei termini di decadenza). Tuttavia, non può escludersi l'applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., sempre che la domanda sia comunque pervenuta al curatore, e da questi inserita nel progetto di stato passivo, per essere sottoposta (completa di tutti i documenti) al contraddittorio incrociato dei creditori, in vista dell'udienza di discussione dello stato passivo (cfr. Cass. Sez. U, 1027/2017, 5160 del 04/03/2009, in tema di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, con riguardo all'invio a mezzo posta di atto processuale destinato alla cancelleria, integrante un deposito irrituale dell'atto).

8. Nel caso di specie, dagli atti risulta che: in data 04/12/2013 il ricorrente aveva depositato in cancelleria domanda di insinuazione al passivo (sembrerebbe tardiva, L. Fall., ex art. 101); la domanda era stata inclusa dai curatori nel relativo progetto di stato passivo, con proposta di ammissione; all'udienza del 16/01/2014 il giudice delegato l'aveva però dichiarata "inammissibile perchè irritualmente proposta mediante deposito in cancelleria e non mediante invio p.e.c. al curatore". Inoltre, è pacifico che i curatori non avevano ottemperato all'obbligo di comunicare al creditore, entro il 30/06/2013, il proprio indirizzo di p.e.c., dandone espressamente atto lo stesso tribunale, che però reputa superabile questa omissione grazie al (presunto) assolvimento dell'obbligo di comunicare detto indirizzo alla Camera di Commercio, per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

8.1. Orbene, da un lato è fondata la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. - avendo il giudicante fondato la propria decisione su un fatto (l'iscrizione dell'indirizzo p.e.c. del curatore nel Registro delle imprese) che non risulta nè dedotto nè provato dalle parti, stante anche la contumacia della curatela - dall'altro lo scopo sembra essere stato comunque raggiunto, con conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3.

8.2. Risulta poi effettivamente incongruente la decisione di ritenere rigorosamente vincolanti le nuove modalità telematiche di partecipazione al procedimento di accertamento del passivo solo per il creditore istante (che non ha osservato l'adempimento impostogli dalla L. Fall., art. 9, comma 2) e non anche per il curatore (che non ha osservato l'adempimento impostogli dalla L. Fall., art. 92, comma 1, n. 4)), con evidente asimmetria di giudizio e conseguente disparità di trattamento delle parti del medesimo procedimento.

8.3. Va infine considerata la novità, all'epoca, delle nuove regole procedurali telematiche, unitamente al fatto che nella sentenza di fallimento, emessa in data 14/06/2012, il tribunale aveva verosimilmente assegnato a creditori e terzi il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza "per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione" - come ancora oggi prescrive (per una evidente trascuratezza del legislatore) la L. Fall., art. 16, comma 1, n. 5) - così legittimando l'eventuale convinzione del creditore di poter ancora depositare in cancelleria la domanda di insinuazione al passivo, in mancanza di comunicazione della p.e.c. da parte del curatore.

9. In conclusione, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

I. Nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012 (di entrata in vigore della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi modificata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1 gennaio 2013) non sia stata ancora effettuato l'avviso L. Fall., ex art. 92, il creditore è tenuto, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 2, a trasmettere il ricorso contenente la domanda tempestiva di ammissione al passivo, con la documentazione ad esso allegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel predetto avviso, ai sensi della L. Fall., art. 92, comma 1, n. 4).

II. Nelle procedure fallimentari nelle quali, alla data del 19 dicembre 2012, l'avviso L. Fall., ex art. 92, sia stato già effettuato secondo le modalità anteriormente vigenti, il curatore ha l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata con apposito avviso da inviare a creditori e terzi interessati entro il 30 giugno 2013 (invitandoli a comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro i tre mesi successivi, ai sensi della L. n. 221 del 2012, art. 17, pena il perfezionamento delle successive comunicazioni mediante deposito in cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 31-bis, comma 2) e, a far tempo dal 31 ottobre 2013, i creditori e terzi interessati sono tenuti a trasmettere il ricorso contenente l'eventuale domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore.

III. In entrambi i casi, il mancato rispetto della forma telematica di trasmissione del ricorso determina la improcedibilità del ricorso, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, qualora la domanda sia comunque pervenuta al curatore, sia stata da questi inserita nel progetto di stato passivo, completa della documentazione allegata, e sia stata esaminata, nel contraddittorio di rito con tutti i creditori e terzi interessati, all'udienza di discussione dello stato passivo".

IV. In caso di inottemperanza del curatore agli obblighi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - come prescritti dalla L. Fall., art. 92, comma 1, n. 4), ovvero dalla L. n. 221 del 2012, art. 17 - la domanda depositata dal creditore in cancelleria, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, n. 5), non può essere dichiarata irricevibile, a meno che la parte interessata dimostri - senza che sia possibile il ricorso alla scienza privata del giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - la conoscenza o conoscibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, che abbia assolto l'obbligo imposto dalla L. n. 221 del 2012, art. 17, comma 2-bis (come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, in vigore dal 1 gennaio 2013) di comunicare al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata".

10. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, per il riesame della causa alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, oltre che per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019.