Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2349 - pubb. 07/09/2010

Accertamento della compensazione per effetto dei pagamenti parziali ed esclusione della revocatoria

Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Luglio 2010, n. 16508. Est. Piccininni.


Accertamento del passivo – Eccezione di compensazione dei pagamenti parziali – Ammissione al passivo del conguaglio – Accertamento della compensazione quale caos è istintiva della pretesa – Preclusione e non fallimentare – Azione revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali – Esclusione. (07/09/2010)



Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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