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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2347 - pubb. 07/09/2010.

Inventario come atto del curatore, apposizione dei sigilli e procedimento di revoca del curatore


Tribunale di Udine, 26 Marzo 2010. Pres., est. Pellizzoni.

Fallimento – Esecuzione collettiva e concorsuale – Individuazione dei beni del fallito – Atto del curatore – Disciplina applicabile – Modalità di apposizione del vincolo di indisponibilità.

Fallimento – Inventario – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili ed altra documentazione – Applicabilità dell’art. 769 c.p.c. – Esclusione.

Fallimento – Apposizione dei sigilli – Beni detenuti da terzi – Diritto del terzo incompatibile con l’acquisizione – Applicabilità della disciplina prevista dal codice di rito – Esclusione.

Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto di locazione – Fallimento del locatario – Facoltà di scelta del curatore – Diritto del locatore – Prededucibilità dei canoni.

Fallimento – Revoca del curatore – Procedimento applicabile – Contraddittorio – Presenza di tutti gli organi della procedura. (07/09/2010)


Nella procedura concorsuale l’individuazione  dei beni del fallito, sia immobili che mobili, eventualmente anche presso terzi, avviene mediante l’apposizione dei sigilli, che è ora atto del curatore e non più del giudice, e con l’inventario  che, stante il richiamo dell’art. 87, legge fallimentare alle norme del codice di procedura civile, deve essere effettuato con le modalità previste dall’art. 769, codice procedura civile, avente  ad oggetto sia i beni mobili, anche registrati, che immobili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

I beni indicati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 86, legge fallimentare, sono esclusi dall’applicazione dell’art. 769, codice procedura civile in quanto la legge fallimentare prevede diverse modalità di presa in consegna del denaro e della documentazione contabile, stabilendo l’art. 86, legge fallimentare che al curatore devono essere immediatamente consegnate il denaro, le cambiali  e gli altri titoli di credito, compresi quelli scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione non già depositata in cancelleria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Secondo le norme dettate dal codice di procedura civile agli artt. 752 e ss., l’apposizione dei sigilli deve avvenire esclusivamente sui beni in una situazione - esteriormente palese - di disponibilità del debitore, in applicazione analogica della presunzione di cui all’art. 513 codice procedura civile. Nei casi, invece,  di beni detenuti da terzi, che ne rivendichino la proprietà o comunque che si oppongano all’acquisizione all’attivo fallimentare, non è possibile  procedere né alla loro sigillatura, né, tantomeno, alla loro inventariazione o alla loro acquisizione con i c. d decreti di acquisizione del giudice delegato, la cui legittimità è ora esplicitamente esclusa nell’ipotesi in cui i terzi rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La scelta se subentrare o meno nel contratto di locazione spetta al curatore; tuttavia il locatore è in tutti i casi tutelato dal diritto, eventuale, di esigere in prededuzione i canoni ex art. 80, legge fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di revoca del curatore, la decisione deve essere adottata non con il procedimento previsto dall’art. 36, legge fallimentare, ma con il diverso procedimento di cui all’art. 37, legge fallimentare, che prevede la partecipazione del giudice delegato al collegio fallimentare che decide sull’istanza, oltre che del comitato dei creditori e del P. M.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

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