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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2341 - pubb. 31/08/2010.

Fattibilità del piano e relazione del professionista


Tribunale di Novara, 26 Aprile 2010. Est. Filice.

Concordato preventivo – Relazione del Professionista – Contenuto della relazione – Oggetto della valutazione compiuta dal professionista.

Concordato preventivo – Professionista deputato a redigere la relazione attestativa – Oggetto dell’attività – Dati aziendali e valori di stima – Valutazione del merito dell’attività precedente dell’imprenditore in crisi – Esclusione.

Concordato preventivo – Piano – Fattibilità del piano – Valutazione del professionista – Oggettività dell’attestazione.

Concordato preventivo – Ammissibilità della proposta – Condizioni – Presenza di una fase interlocutoria – Esclusione.

Fallimento – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Requisito oggettivo – Coincidenza con il requisito previsto dall’art. 5 l.f..

Fallimento – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Provvedimenti cautelari ex art. 15 l.f. – Dichiarazione di stato di insolvenza – Estinzione per assorbimento nella sentenza.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – dichiarazione dello stato di insolvenza – Nomina di un comitato dei creditori – Ammissibilità.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Nomina di un comitato dei creditori – Nomina da parte del Giudice delegato – Ammissibilità. (31/08/2010)


La relazione di cui all’art. 161, comma terzo, l.f.  si completa con un giudizio finale del professionista il quale, se ritiene le soluzioni prospettate dall’imprenditore per la composizione negoziale della crisi di impresa ragionevolmente praticabili, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche con riguardo all’aspetto economico, conclude per la concreta idoneità del piano e, quindi, della proposta, a raggiungere gli scopi ivi previsti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il professionista deputato alla redazione della relazione di cui all’art. 161 l.f. è chiamato a pronunciarsi con motivata criticità in merito alla corretta valutazione, in un’ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano, nonché in relazione ai valori di stima delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 161, affrontando pertanto le problematiche e gli aspetti di attuazione pratica del piano, senza mancare di esprimere un giudizio sulla rispondenza di dati contabili ai fatti di gestione (e senza per questo dover entrare nel merito della correttezza delle modalità che hanno caratterizzato, sotto l’aspetto gestorio, la conduzione dell’impresta). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Affinché possa ritenersi integrato il requisito richiesto dalla legge in ordine al giudizio di fattibilità del piano, occorre che il professionista non si limiti ad una semplice indicazione di fattibilità affermata, senza alcuna minima illustrazione delle considerazioni a supporto di tale conclusione, dovendo, al contrario, motivare in modo chiaro e approfondito le ragioni che lo hanno indotto a esprimere un giudizio positivo in relazione alla probabile riuscita del piano, e non potendo, del pari, ricorrere a formule esclusivamente di stile; la motivazione dell’attestazione dovrà pertanto essere sostanziale e oggettiva. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il legislatore, nel dettare quelle che sono le condizioni di ammissibilità della proposta, non ha previsto una fase interlocutoria in cui il proponente acquisisca – sulla base della preannunciata intenzione di formulare una proposta concordataria – una legittima aspettativa a “bloccare” l’innesco di procedure concorsuali maggiori al fine di potere depositare una valida proposta concordataria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il requisito oggettivo richiesto dalla l. n. 270/1999, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, consiste nella “insolvenza classica” di cui all’art. 5 LF, ulteriormente “colorata” dalla necessità che vi sia un particolare rapporto fra l’indebitamento e l’attivo patrimoniale o il fatturato dell’impresa, evidenziato dall’art. 2 della stessa legge. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il provvedimento cautelare  pronunciato ex art. 15 l.f. nelle more del giudizio per la dichiarazione di stato di insolvenza, avente ad oggetto l’affitto d’azienda, deve considerarsi estinto  con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza a norma della legge 270/1999, in quanto naturalmente  assorbito dalla nomina del commissario giudiziale cui va affidata, in via esclusiva, la gestione dell’azienda. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

A seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di una grande impresa in crisi ai sensi del d.lgs. 270/99 e dell’affidamento al commissario giudiziale della gestione dell’impresa stessa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione può procedersi alla nomina di un comitato dei creditori – sebbene non espressamente nella fase iniziale della procedura – al fine dell’espressione del parere previsto per il compimento di atti di straordinaria amministrazione dall’art. 35 LF richiamato dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 270/1999. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La  nomina del comitato dei creditori, nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi,  può essere rimessa dal Tribunale al Gd che vi provvederà, dopo l’individuazione da parte del Commissario giudiziale, dei creditori aventi i requisiti previsti dall’art. 40 LF. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

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