Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23404 - pubb. 24/03/2020

Il danno all'immagine ed alla reputazione inteso come danno conseguenza non sussiste 'in re ipsa'

Cassazione civile, sez. III, 18 Febbraio 2020, n. 4005. Pres. Spirito. Est. Francesca Fiecconi.


Danno all'immagine ed alla reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Quantificazione - Criteri - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Contestazione in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie



Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. (massima ufficiale)


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