Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 234 - pubb. 01/01/2007

Concordato preventivo, nomina dei liquidatori e poteri di vigilanza

Tribunale Mantova, 15 Dicembre 2005. Pres., est. Dell'Aringa.


Concordato preventivo con cessione dei beni – Nomina dei liquidatori giudiziali – Volontà desumibile dalla proposta di concordato – Ammissibilità.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Adempimento – Poteri di vigilanza del commissario giudiziale – Obbligo del liquidatore di riferire sullo stato della liquidazione – Sussistenza.



Poiché l'art. 182 l.f. non è stato abrogato, l'inciso "e non dispone diversamente" deve intendersi nel senso che la nomina dei liquidatori giudiziali da parte del Tribunale è subordinata all'assenza di una volontà contraria desumibile dalla proposta concordataria. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Essendo rimasto in vigore l'art. 185 l.f., al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza demandati al Commissario Giudiziale, al liquidatore sociale va imposto l'obbligo di riferire al primo sullo stato delle operazioni di liquidazione mediante relazioni che dovranno essergli inviate periodicamente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Massimario, l. fall. art. 185


omissis

DECRETO

ritenuto che le ditta  S. A. e Di C. F. non siano legittimate né interessate a dolersi del mancato riconoscimento dei privilegi da esse rivendicati sia perché te statuizioni rese dal G.D. ai fini del voto sulle contestazioni dei crediti e dei diritti di prelazione fanno capo ad accertamenti non preclusivi di successive pronunzie definitive difformi, come testualmente recita l'art. 176 com. 1° I. fall. il cui riferimento all'ammissione provvisoria dei crediti deve considerarsi esteso, per identità di ratio, alla non ammissione degli stessi, sia perché l'opposizione all'omologazione dei concordato è consentita dall'art. 176. com. 2° l. fall. ai creditori esclusi dal voto, non anche a quelli ammessi a votare -come le opponenti odierne- e semprechè la loro esclusione dalla votazione abbia influito sulla formazione della maggioranza, che nella specie sarebbe stata oltretutto più larga se maggiore fosse stato il numero dei privilegiati e correlativamente minore quello degli ammessi al voto;

-        rilevato che lo stato di crisi postulato dall'art. 160 I. fall. nella sua nuova formulazione è dimostrato anche- dal consistente divario- tra l'attivo e il passivo;

-        rilevato altresì che la maggioranza prescritta dall'attuale testo dell'art. 177 l. fall. è stata ampiamente raggiunta, come risulta dagli attestati - dell'esito - della votazione, - e che -tale raggiungimento realizza la condizione necessaria e sufficiente per l'approvazione del concordato, così da non lasciare spazio a valutazioni della sua convenienza per il ceto creditorio, richieste soltanto se la proposta concordataria suddivide in classi i creditori e comunque positivamente riscontrate dal Commissario Giudiziale, i cui pareri devono intendersi recepiti nel presente provvedimento;

-        ritenuto anche in dipendenza della mancata soppressione della figura del concordato preventivo con cessione di beni -esplicitamente menzionata dal novellato art. 160 I. fall. - che l'art. 182 I. fall. non sia stato abrogato (derivando dalla modifica del precedente art. 180 soltanto la necessità di una lettura dell'espressione "sentenza di omologazione" nel senso di "decreto di omologazione”), ma che laddove reca l'inciso "e non dispone diversamente” (riferito al concordato) subordini la nomina dei liquidatori giudiziali da parte del tribunale all'assenza di una volontà contraria enunciata nella proposta di concordataria e rinvenibile, per restare al caso concreto, nell'avere La Grand Soleil, alla pagine 7 della sua domanda ex art. 161 I. fall., preannunciato l'affidamento della carica di liquidatore sociale "ad un professionista terzo ed indipendente", incaricato di agire "quale mandatario dei creditori", manifestando inequivocabilmente il proposito di attribuire a quest'ultimo funzioni interamente sostitutive sotto ogni profilo di quelle dei liquidatori giudiziali e quindi un'intenzione incompatibile con la preposizione di costoro all'attuazione del piano di liquidazione;

-        opinato che la nomina del comitato dei creditori sia prevista dall'art. 182 I. fall. come autonoma rispetto a quella dei liquidatori e si renda pertanto necessaria;

-        reputato che l'art. 185 l. fall. sia rimasto in vigore (presupponendo la sua abrogazione un'assoluta inconciliabilità con la nuova disciplina) e renda opportuno imporre al liquidatore sociale della Grand Soleil, allo scopo di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza demandati al Commissario Giudiziale, l'obbligo di riferire sullo stato delle operazioni di liquidazione mediante relazioni trimestralmente inviate a quest'ultimo, che dovrà poi trasmetterle al Tribunale, corredate dalle sue osservazioni.

P.Q.M.

visto l'art. 180 I. fall.:

-        respinge le domande e le eccezioni spiegate dalla ditta A.  S. A. e dalla ditta S.C. Di C. F.;

-        approva il concordato preventivo della Grand Soleil S.p.A., con sede in Canneto sull'Oglio (MN), in persona del liquidatore dr. Manuela Bianchi, nomina quali componenti del Comitato dei creditori la Banca Popolare di Bergamo e Credito Varesino, Presidente, la Banca Intesa S.p.A., la Banca Agricola Mantovana;

-        fa obbligo al liquidatore sociale della Grand Soleil di riferire trimestralmente sull'attività di liquidazione compiuta al Commissario Giudiziale dr. P. Rebecchi;

-        dispone che la somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale del provvedimento autorizzativo del pagamento all'avente diritto manda alla Cancelleria per l'affissione dei presente decreto nonché per la sua comunicazione alla debitrice e al Commissario Giudiziale, il quale dovrà darne notizia ai creditori.