Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23330 - pubb. 06/03/2020

Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati e valutazione del giudice sulla base della relazione giurata

Cassazione civile, sez. VI, 04 Febbraio 2020, n. 2422. Pres. Scaldaferri. Est. Ferro.


Concordato preventivo - Voto - Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito



In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art. 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato. (massima ufficiale)


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