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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23328 - pubb. 05/03/2020.

L’accertamento e la soddisfazione dei crediti nelle procedure di accordo di composizione della crisi e prossimamente nelle procedure di concordato minore


Tribunale di La Spezia, 28 Febbraio 2019. Est. Gaggioli.

Finalità della procedura di accordo di composizione della crisi – Principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Limiti temporali di rilevanza dei crediti – Crediti sorti tra il deposito della domanda ed il provvedimento di ammissione della procedura

Accertamento dei crediti nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi – Interpretazione per analogia legis dalla disciplina del concordato preventivo – Forme processuali, oneri della parti, e poteri del Giudice – Limiti del giudicato interno

Effetti sulla formazione dell’accordo dell’accertamento dei crediti nell’ambito della procedura in misura maggiore o minore rispetto alla proposta ma comunque idonea a determinare l’approvazione della proposta medesima – Interpretazione per analogia iuris dal principio di buona fede contrattuale – Diritto del sovra-indebitato di modificare unilateralmente l’accordo assicurando ai creditori soddisfazione equivalente – Assegnazione da parte del Giudice del termine per la modifica unilaterale dell’accordo

Accertamento dei crediti nell’ambito di giudizi esterni alla procedura di accordo di composizione della crisi – Mancata interruzione dei giudizi in corso – Promozione di nuove azioni successivamente al deposito della proposta od all’omologazione dell’accordo – Azioni ammissibili

Effetti sul prosieguo dell’esecuzione dell’accordo della decisione a cognizione piena del Giudice nell’ambito di giudizio esterno alla procedura che riconosca l’esistenza del credito in misura diversa rispetto a quella ammessa, oppure che riconosca l’esistenza di credito escluso dalla procedura – Sospensione dell’efficacia dell’accordo e ripresa delle azioni esecutive – Diritto del sovra-indebitato di modificare unilateralmente l’accordo assicurando ai creditori soddisfazione equivalente – Novazione dell’accordo originario qualora non sia possibile la soddisfazione equivalente della massa creditoria

Esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal Giudice della procedura di accordo di composizione della crisi in pendenza dei termini di impugnazione – Impugnazione dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale in composizione collegiate in sede di reclamo avverso i provvedimenti del Giudice della procedura di accordo di composizione della crisi – Carattere decisorio e definitivo dei provvedimenti – Ammissibilità del ricorso innanzi alla Corte di Cassazione

Natura giuridica sostanziale dell’organismo di gestione dell’accordo – Titolarità del diritto di gestione dei beni conferiti all’attivo della procedura – Posizione processuale dell’organismo di gestione dell’accordo – Facoltà di intervento nelle impugnazioni avverso i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in composizione collegiale ad esito del reclamo oppure negli ulteriori giudizi che vertano sulla legittimità originaria o sopravvenuta dell’accordo – Litisconsorzio necessario nelle azioni giudiziarie di condanna o accertamento del credito esterne alla procedura

Termine finale di durata dell’accordo di composizione della crisi – Effetti esdebitatori dell’esecuzione completa dell’accordo in conformità al suo contenuto – Risoluzione dell’accordo – Compimento del termine finale dell’accordo inadempiuto in assenza di risoluzione

Crediti derivanti da operazioni di finanziamento connesse a cessioni del quinto o deleghe di pagamento – Ammissibilità della falcidia – Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria

Principio della par condicio creditorum e cristallizzazione del patrimonio del debitore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura – Esclusione di pagamenti particolari dei creditori successivamente al deposito della domanda introduttiva della procedura di accordo di composizione della crisi – Conseguenze rispetto ai crediti pregressi esigibili e non esigibili – Inopponibilità delle pregresse cessioni del quinto o deleghe di pagamento

Approvazione da parte della massa creditoria della proposta di accordo di composizione della crisi – Creditori esclusi dal voto – Posizione del gestore della crisi e del difensore del sovra-indebitato

Contestazioni dell’accordo da parte dei creditori per profili diversi rispetto agli importi dei crediti – Ammissibilità delle contestazioni svolte in sede di dichiarazione di voto


La domanda avanzata dal sovra-indebitato con il deposito della proposta di accordo consiste nella richiesta di composizione dell’esposizione debitoria sussistente alla data della domanda medesima. Il Giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, e quindi l’accertamento dell’esposizione debitoria del proponente è al contempo estesa e limitata a tutti i debiti sussistenti alla data del deposito della domanda.

La ratio della Legge 3/2012 quanto alla proposta di accordo di composizione della crisi è quella di permettere al soggetto che versi in una situazione di sovra-indebitamento ad una data determinata il superamento della stessa, tramite la conclusione di un accordo con i creditori in cui viene previsto il pagamento dilazionato o ridotto dei crediti e la successiva estinzione dell’intera esposizione debitoria sussistente alla data della proposta di accordo con il pagamento dei crediti in conformità al contenuto dell’accordo medesimo.

La procedura di accordo di composizione della crisi, e conseguentemente l’accertamento dell’esposizione debitoria del sovra-indebitato all’interno della procedura, hanno ad oggetto tutti i debiti del sovra-indebitato alla data di deposito della domanda, oltre agli interessi maturandi nei limiti di Legge dalla data della domanda sino alla data in cui la proposta prevede la soddisfazione del credito.

I soggetti titolari di crediti sorti tra la data della domanda e il provvedimento di ammissione della procedura costituiscono una categoria particolare di creditori i quali non sono vincolati dall’accordo e possono agire esecutivamente sui beni di cui all’attivo conferito per la soddisfazione dell’onere dell’accordo.

La disciplina relativa all’accertamento dei crediti nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi deve essere ricavata per analogia legis dalla normativa della procedura di concordato preventivo, e si compone di plurime fasi:
-I creditori tramite la dichiarazione di voto devono contestare l’importo del loro credito come espresso nella proposta, indicando e documentando l’importo specifico delle loro pretese creditorie.
-L’udienza di comparizione delle parti prevede i seguenti incombenti.
Il gestore della crisi deve illustrare il contenuto delle dichiarazioni di voto, nonché le percentuali di voti positivi e negativi secondo gli importi dei crediti indicati nella proposta e secondo gli importi dei crediti rettificati dai creditori votanti.
Qualora i voti favorevoli computati secondo gli importi della proposta originaria siano pari o superiori al 60%, con conseguente formazione della maggioranza di Legge necessaria per l’approvazione della proposta, il Giudice dispone che il gestore della crisi invii alle parti (creditore e sovra-indebitato) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale dei voti favorevoli necessaria per l’approvazione della proposta.
-Il gestore della crisi, successivamente alla data dell’udienza, invia alle parti la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento (o mancato raggiungimento) della percentuale di Legge necessaria per l’approvazione della proposta, nella duplice ipotesi di ammissione dei crediti negli importi indicati dal debitore in sede di proposta oppure come rettificati dai creditori nelle dichiarazioni di voto.
-Le parti della procedura, entro dieci giorni dal ricevimento della relazione del gestore della crisi, possono sollevare contestazioni sull’importo dei crediti. Il soggetto sovra-indebitato può contestare anche tramite produzioni documentali le rettifiche dei crediti come indicate dai creditori all’atto dell’espressione del voto. I singoli creditori possono contestare anche tramite produzioni documentali gli importi dei crediti degli altri creditori come indicati nella proposta originaria dal debitore oppure come rettificati dagli altri creditori all’atto della loro dichiarazione di voto. Non sono ammesse rettifiche da parte dei creditori del loro credito ulteriori e diverse rispetto a quanto indicato e documentato in sede di dichiarazione di voto.
-Il gestore della crisi, decorsi dieci giorni dalla trasmissione della relazione alle parti, trasmette al Giudice la medesima relazione, le contestazioni provenienti dalle parti, e l’attestazione sulla fattibilità della proposta in base all’importo dei crediti indicati dal sovra-indebitato nella proposta originaria.
-Il Giudice assume la decisione sugli importi dei crediti ammessi.

Il riparto dell’onere probatorio prevede che il creditore debba dimostrare il maggiore importo del suo credito rispetto a quello indicato nella proposta del sovra-indebitato.
Il Giudice ha poteri istruttori d’ufficio nei limiti dei fatti allegati dalle parti e purché preesistano altri mezzi istruttori (o comunque richieste istruttorie) meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose.

La cognizione del Giudice della procedura di accordo di composizione della crisi rispetto all’importo dei crediti da ammettere alla procedura ha natura sommaria.
La formazione del giudicato nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi (per l’ipotesi di definitività del decreto di omologazione) è limitata all’esistenza dell’accordo tra le parti, alla percentuale di soddisfazione dei creditori, al grado di prelazione dei crediti, al rispetto del limite minimo di Legge di soddisfazione dei crediti prelazionari in misura non inferiore a quella derivante dalla liquidazione dei beni gravati da prelazione. Il giudicato non si estende invece all’accertamento dell’importo dei crediti.

La disciplina relativa agli effetti sulla formazione dell’accordo tra il sovra-indebitato e la massa creditoria dell’accertamento dei crediti da parte del Giudice della procedura in misura maggiore o minore rispetto alla proposta, ma comunque idonea a determinare l’approvazione della proposta medesima, deve essere ricavata per analogia iuris dal principio generale dell’ordinamento giuridico costituito dalla buona fede contrattuale.

L’approvazione da parte della massa creditoria (tramite il voto favorevole del 60% dei crediti) della proposta di accordo proveniente dal soggetto in stato di sovra-indebitamento determina la formazione di un negozio giuridico bilaterale (tra il sovra-indebitato e la massa creditoria) sottoposto alla condicio juris rappresentata dal provvedimento di omologazione del Giudice. Il principio di buona fede contrattuale viene tipizzato dal legislatore anche come diritto del contraente di introdurre in via unilaterale modifiche vincolanti per le parti al contenuto del contratto funzionali alla tutela di un suo specifico interesse e non lesive degli interessi della controparte.

Il soggetto in stato di sovra-indebitamento, dopo che l’accordo sia stato concluso coi creditori ammessi per importi superiori od inferiori a quelli di cui alla proposta, ha il diritto di modificare l’accordo unilateralmente con effetti vincolanti anche per l’altra parte, ovvero la massa creditoria, prevedendo la soddisfazione dei creditori in misura equivalente a quella di cui all’accordo originario, tramite le integrazioni necessarie per il pagamento dei crediti secondo gli importi effettivamente corrispondenti alla percentuali di soddisfazione di cui all’accordo (per l’ipotesi di ammissione dei crediti in misura maggiore di quella indicata in proposta), o secondo i maggiori importi derivanti dalla normativa in punto di soddisfazione minima dei creditori prelazionari (per l’ipotesi di ammissione dei crediti concorrenti in misura minore di quella indicata in proposta), purché negli stessi termini temporali e qualitativi di cui all’accordo. Invece, in ipotesi di creditori completamente pretermessi nella proposta originaria, l’accordo deve essere modificato prevedendone il pagamento integrale entro un anno dall’omologazione poiché solo in questo caso i creditori pretermessi non avrebbero avuto diritto al voto.

Il Giudice, qualora l’accordo sia approvato dai creditori ammessi per importi diversi rispetto a quelli di cui alla proposta, assegna al soggetto in stato di sovra-indebitamento termine di quindici giorni per il deposito modifica dell’accordo di composizione della crisi unitamente a nuova attestazione di fattibilità da parte del gestore della crisi. L’accordo come modificato è sottoposto direttamente all’omologazione del Giudice ai fini del prosieguo della procedura.

In ragione della mancata formazione di giudicato interno alla procedura sull’accertamento dell’importo dei crediti, è ammissibile per le parti esperire al di fuori della procedura autonome azioni giudiziarie a cognizione piena per l’accertamento dell’importo dei crediti (per ipotesi maggiori o minori rispetto a quelli eventualmente già ammessi alla procedura).
Le azioni di cognizione ordinaria possono essere avviate in qualsiasi momento della procedura, oppure proseguono qualora avviate prima della procedura, considerato che non vi è alcuna norma che prevede l’interruzione del processo in ipotesi di ammissione del debitore alla procedura di accordo di composizione della crisi.

Le azioni giudiziarie ammissibili all’esterno della procedura sono le seguenti:
-il creditore può promuovere o proseguire azione di condanna riferita ad importo del proprio credito maggiore rispetto a quello ammesso;
-il debitore può promuovere o proseguire azione di accertamento riferita ad importo del credito inferiore rispetto a quello ammesso;
-il creditore può promuovere azione di accertamento riferita ad importo del credito di altro creditore inferiore o superiore rispetto a quello ammesso, esclusivamente quale presupposto del successivo ricorso per l’annullamento dell’accordo.

Il sopraggiungere della decisione a cognizione piena esterna alla procedura che riconosca il credito in misura maggiore di quella ammessa nell’accordo omologato comporta l’impossibilità temporanea della causa dell’accordo, accertabile dal Giudice della procedura con provvedimento dichiarativo, e determina la sospensione ex nunc degli effetti dell’accordo con conservazione di quelli già consolidatisi, ovvero la falcidia dei crediti e la sospensione del decorso degli interessi dalla data della domanda introduttiva della procedura.

La sospensione degli effetti dell’accordo consente a tutti i creditori estranei di procedere esecutivamente nei confronti del debitore sui beni di cui all’attivo conferito all’accordo.
La sospensione degli effetti dell’accordo consente ai creditori che hanno concluso l’accordo di procedere esecutivamente nei confronti del debitore sui beni di cui all’attivo conferito all’accordo nei limiti dell’importo risultante dalla falcidia operata in sede di omologazione, mentre nelle more della sospensione i creditori che hanno concluso l’accordo possono comunque depositare nelle procedure esecutive atto di intervento per l’intero importo del credito ivi compresa la parte oggetto di falcidia equiparandosi la loro posizione ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.

Qualora sia possibile modificare l’accordo prevedendo la soddisfazione equivalente dei creditori rispetto alle pattuizioni negoziali già in essere (oppure la soddisfazione integrale entro l’anno dall’omologazione del creditore pretermesso dall’accordo) si verifica quanto segue.
Il soggetto in stato di sovra-indebitamento ha il diritto di modificare unilateralmente il contratto, sottoponendo la modifica all’omologazione del Giudice.
L’omologazione della modifica contrattuale consente la conservazione degli effetti dell’accordo originario, salvo per quanto riguarda la modifica parziale del suo contenuto. Ne consegue un triplice ordine di conseguenze: i crediti posteriori alla data della domanda originaria introduttiva della procedura rimangono estranei all’accordo; le procedure esecutive promosse sui beni già oggetto dell’attivo conferito all’accordo si estinguono anche per quanto riguarda la posizione dei creditori sopravvenuti; non sono dovuti ai creditori di cui all’accordo gli interessi dalla data della domanda originaria, salve le ipotesi eccezionali previste dalla Legge.

Qualora non sia possibile modificare l’accordo prevedendo la soddisfazione equivalente dei creditori rispetto alle pattuizioni negoziali già in essere si verifica quanto segue.
L’accordo deve essere sostituito con altro accordo ricorrendo all’istituto della novazione contrattuale.
La conclusione di nuovo accordo di composizione della crisi in sostituzione del precedente deve avvenire nelle medesime forme di cui all’originario vincolo contrattuale, e cioè per il tramite della procedura di accordo di composizione della crisi.
La novazione contrattuale comporta la conclusione di un nuovo vincolo contrattuale con estinzione ex nunc di quello precedente. Ne consegue che i crediti già ammessi all’accordo originario devono essere maggiorati degli interessi maturati tra la data della sospensione degli effetti del contratto e la data della domanda introduttiva della procedura in novazione. Ne consegue altresì che i creditori sopravvenuti alla data della domanda della procedura in novazione devono essere parte dell’accordo.

In ogni caso i creditori di cui all’accordo originario possono richiederne l’accertamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta con effetti estintivi ex tunc dell’accordo, qualora l’impossibilità della causa assuma carattere definitivo in ragione dell’esito negativo o del mancato esperimento delle procedure per la modifica unilaterale dell’accordo o la sua novazione.

I provvedimenti del Giudice della procedura di sovra-indebitamento sono esecutivi dalla data di conclusione del procedimento di reclamo, oppure dalla data in cui sono decorsi i termini per il reclamo senza la proposizione di alcuna impugnazione.

I provvedimenti pronunciati Tribunale in composizione collegiale, ad esito del reclamo promosso avverso i provvedimenti del Giudice della procedura di accordo di composizione della crisi, sono impugnabili con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione in quanto dotati del requisito della decisorietà (poiché risolvono contrapposte pretese di diritto soggettivo), e del requisito della definitività (poiché revocabili nelle sole ipotesi tassative di Legge).

L’accordo tra debitore e massa creditoria, come omologato dal Giudice, diviene (ad esito dell’eventuale giudizio di reclamo, oppure al decorrere dei termini per il reclamo senza che sia proposta alcuna impugnazione) atto costitutivo di ente di gestione dotato di propria soggettività giuridica e rappresentato dal gestore della crisi in nomina, o da altro gestore della crisi che gli succede nella nomina, con oggetto sociale la gestione del patrimonio conferito alla procedura in conformità al contenuto dell’accordo.

L’ente di gestione dell’accordo di composizione della crisi è titolare del diritto di amministrate i beni conferiti all’attivo dell’accordo (diritto reale connotato dai caratteri dell’immediatezza e dell’assolutezza), mentre il diritto di proprietà dei beni permane in capo al sovra-indebitato.

Non vi è litisconsorzio necessario o facoltativo dell’ente di gestione dell’accordo di composizione della crisi nell’ambito dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione avverso i provvedimenti confermativi dell’omologazione emessi ad esito del procedimento di reclamo oppure negli ulteriori giudizi che vertano sulla legittimità originaria o sopravvenuta dell’accordo (in particolare i procedimenti per la risoluzione o l’annullamento). E’ tuttavia ammissibile l’intervento volontario dell’ente di gestione.

In ipotesi di azione giudiziaria di condanna o accertamento del credito esterna alla procedura promossa successivamente alla conferma in sede di reclamo dell’omologazione dell’accordo (oppure promossa successivamente al decorso dei termini per la proposizione del reclamo) vi è litisconsorzio necessario dell’ente di gestione dell’accordo di composizione della crisi (oltre che del sovra-indebitato personalmente), considerato che altrimenti le azioni di condanna od accertamento promosse dai creditori o dal sovra-indebitato risulterebbero inutiliter data poiché non potrebbero incidere in alcuno modo sull’esercizio del diritto di amministrazione da parte dell’ente di gestione in conformità al contenuto dell’accordo.

In ipotesi di azione giudiziaria di condanna o accertamento del credito esterna alla procedura promossa anteriormente alla conferma in sede di reclamo dell’omologazione dell’accordo (oppure promossa anteriormente al decorso dei termini per la proposizione del reclamo), l’omologazione confermata in sede di reclamo (oppure al compimento dei termini del reclamo senza che sia proposta alcuna impugnazione) è equiparabile ad una cessione parziale del diritto controverso, in quanto una facoltà connessa alla titolarità del patrimonio (appunto l’amministrazione dei beni per la soddisfazione dei creditori) viene acquisita dall’ente di gestione costituitosi per effetto dell’omologazione dell’accordo di composizione della crisi. Ne consegue la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ferma la facoltà di intervento dell’ente di gestione, escludendosi in ogni caso la possibilità di estromissione del sovra-indebitato in ragione della natura solo parziale della cessione.

Ogni accordo di composizione della crisi ha un termine finale pari ad un anno oltre la durata dei pagamenti prevista dall’accordo, conformemente ai limiti della sua coercibilità giuridica.

L’esecuzione completa dell’accordo secondo il contenuto dello stesso entro il termine finale (formalmente accertabile con provvedimento del Giudice che dichiari la chiusura della procedura) determina l’estinzione dell’esposizione debitoria del soggetto sovra-indebitato alla data del deposito della domanda introduttiva della procedura di accordo di composizione della crisi.

La risoluzione dell’accordo di composizione della crisi prima del termine finale, per l’ipotesi di inadempimento del soggetto sovra-indebitato, a seguito di pronuncia di natura costitutiva del Giudice, determina l’estinzione retroattiva dell’accordo medesimo, e quindi la reviviscenza dell’esposizione debitoria alla data della domanda senza più alcuna falcidia e con il decorso da quella data degli interessi secondo la disciplina ordinaria di Legge (al netto solo degli eventuali pagamenti effettuati nel corso dell’accordo prima della sua risoluzione).

Il compimento del termine finale del contratto non eseguito correttamente (anzi inadempiuto dal soggetto sovra-indebitato) ma non oggetto di risoluzione determina la cessazione ex nunc degli effetti del contratto (formalmente accertabile con provvedimento del Giudice che dichiari la chiusura della procedura). Ne deriva la conservazione anche per il futuro delle situazioni giuridiche soggettive già consolidatisi definitivamente alla data del termine. In particolare, permane la falcidia dei crediti prevista dall’accordo ed il decorso degli interessi secondo la disciplina ordinaria di Legge riprende alla data del termine finale dell’accordo medesimo.

Il credito dell’ente creditizio derivante da operazione di finanziamento connessa a cessione del quinto (o delega di pagamento) è falcidiabile nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi considerato che non vi è alcuna norma che ne impone il pagamento integrale in sede di accordo oppure nell’alternativa procedura di liquidazione del patrimonio.

Le procedure concorsuali sono caratterizzate dal principio della par condicio creditorum, inteso come parità di trattamento di tutti i creditori, i quali non possono ricevere pagamenti particolari al di fuori delle forme contestuali e concorsuali previste dalla procedura, verificandosi pertanto la cristallizzazione del patrimonio del debitore alla data del deposito della proposta di accordo di composizione della crisi.
Ne deriva la sospensione ex lege di tutti i pagamenti dei crediti pregressi dalla data della domanda introduttiva della procedura di accordo di composizione della crisi, ivi comprese le cessioni del quinto o deleghe di pagamento.

In ragione della sospensione dei pagamenti previsti dalla Legge, rispetto ai debiti pregressi già esigibili, dopo il deposito della domanda non sono applicabili a carico del debitore interessi diversi da quelli previsti dalla normativa sul sovra-indebitamento, oppure altro tipo di rimedi civilistici (ad esempio la risoluzione contrattuale e connesso risarcimento del danno) o sanzioni amministrative (in specie per il mancato pagamento dei debiti tributari) fondate in tutto od in parte sul mancato pagamento successivo al deposito della domanda.

In ragione della sospensione dei pagamenti previsti dalla Legge, rispetto ai debiti con titolo pregresso non ancora esigibili, dopo il deposito della domanda essi non divengono esigibili e non possono essere promosse procedure esecutive per ottenerne il pagamento.

In ragione della sospensione dei pagamenti prevista dalla Legge, in ipotesi di prestazioni periodiche successive identiche a quelle precedenti la domanda, il regolare pagamento delle prestazioni successive non legittima l’interruzione delle stesse fondato sul protratto mancato pagamento delle prestazioni pregresse successivo al deposito della domanda (così ad esempio per la somministrazione di gas ed energia elettrica, od i canoni locatizi).

Qualora la domanda venga dichiarata inammissibile, oppure non si formi l’accordo tra le parti nella procedura di accordo di composizione della crisi, oppure non venga omologato l’accordo di composizione della crisi (anche con provvedimento ancora soggetto a ricorso innanzi alla Corte di Cassazione), gli effetti connessi alla sospensione cessano ex nunc dalla data del provvedimento (così ad esempio, si ha l’esigibilità posticipata, per il periodo di sospensione, del pagamento dei crediti pregressi che non erano ancora esigibili alla data della domanda).

Qualora venga omologato l’accordo di composizione della crisi le forme di pagamento pattuite tra le parti (in particolare la cessione del quinto o delega di pagamento) cessano i propri effetti, e si assiste alla novazione ex art. 1230 cc delle forme di pagamento pattuite tra le parti, sostituendosi al contenuto dell’accordo pregresso quello dell’accordo di composizione della crisi.

La normativa in punto di approvazione della proposta di accordo di composizione della crisi esclude espressamente dal diritto di voto e dal computo della maggioranza tre categorie di creditori: i creditori che per ragioni economiche (mancanza di pregiudizi rispetto alla soddisfazione del credito) sono considerati privi di un grado di interesse oggettivamente giustificabile alla mancata approvazione della proposta; i creditori che per ragioni extra-economiche emergenti da rapporti personali con il debitore potrebbero favorire il debitore esprimendo voto positivo indipendentemente da ogni valutazione economica; i creditori che per ragioni extra-economiche supposte in ragione delle modalità temporali di acquisto del credito potrebbero favorire il debitore esprimendo voto positivo indipendentemente da ogni valutazione economica.

La ratio della normativa è quella di tutelare la corretta formazione della volontà contrattuale della massa creditoria, e consente di interpretarla per analogia legis anche rispetto alle posizioni del gestore della crisi e del difensore del soggetto in stato di sovra-indebitamento, da considerare tamquam non essent ai fini dell’approvazione dell’accordo, rilevato che gli stessi hanno partecipato alla predisposizione della proposta e quindi alla definizione delle modalità di pagamento del loro credito.

Le contestazioni dei creditori per profili diversi rispetto agli importi dei crediti possono essere formulate anche in sede di dichiarazione di voto considerato che il termine di dieci giorni dalla comunicazione della relazione del gestore della crisi successivamente all’udienza di comparizione delle parti entro il quale possono essere formulate eventuali contestazioni costituisce termine finale perentorio e non ha invece connotazione dilatoria nel senso che eventuali contestazioni non potrebbero essere svolte prima della comunicazione della relazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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