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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23307 - pubb. 03/03/2020.

L'atto di destinazione di un bene ex art. 2645 ter c.c. ha normalmente natura unilaterale e gratuita


Cassazione civile, sez. III, 13 Febbraio 2020, n. 3697. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Tatangelo.

Atto di destinazione di un bene ex art. 2645 ter c.c. - Natura, di regola, unilaterale e gratuita - Sussistenza - Presupposti - Contestuale destinazione di propri beni per le esigenze altrui - Irrilevanza - Inserimento in atto pubblico dal contenuto più ampio - Rilevanza - Limiti


L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere. (massima ufficiale)

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