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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2329 - pubb. 03/08/2010.

Risoluzione del concordato, regime transitorio ed autonomia del procedimento


Tribunale di Pistoia, 31 Marzo 2010. Est. Patrizia Martucci.

Concordato preventivo – Omologazione – Disciplina applicabile alla procedura – Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto 35/2005 – Risoluzione.

Concordato preventivo – Fase esecutiva – Risoluzione ed annullamento – Disposizioni transitorie – Applicabilità – Tempus regit actum.

Concordato preventivo – Fallimento – Effetti – Risoluzione – Effetti – Differenze. (03/08/2010)


Per il principio del tempus regit actum, la procedura di concordato ancora pendente alla data dell’entrata in vigore del decreto 35/2005, è disciplinata, fino all’omologa, dal regime di cui al detto decreto. Di contro, la fase risolutoria deve considerarsi disciplinata dall’art. 186 legge fallimentare nella attuale versione di cui al d.lgs 169/2007 (cd decreto correttivo) in vigore dal 1 gennaio 2008 e ciò per la natura processuale della norma di cui all’art. 186 legge fallimentare e per la autonomia e indipendenza della fase risolutoria rispetto a quella concordataria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La fase esecutiva del concordato preventivo, per espresso dettato normativo, deve considerarsi estranea alla procedura concordataria in senso proprio che, appunto, si chiude con l’omologa. Ne consegue che le disposizioni transitorie che hanno dato attuazione temporale alle intervenute Riforme attengono solo a questa, e non anche alla fase esecutiva, regolata dalla legge vigente al momento secondo il principio del tempus regit actum. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La risoluzione del concordato preventivo ed il fallimento sono istituti ontologicamente diversi: il secondo, ove trovi attuazione a seguito della iniziativa creditoria, sortisce effetti propri, il che, ovviamente, non consegue al mero accertamento di mancata esecuzione che limita i suoi effetti: 1) al porre fine alla fase di sorveglianza e di attività degli organi della procedura; 2) a determinare la conseguente archiviazione della procedura esecutiva, altrimenti destinata a restare "aperta" a tempo indeterminato quantomeno sotto il profilo del controllo; 3) a restituire ai creditori insoddisfatti la possibilità di agire nei confronti del soggetto debitore a tutela del credito. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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