Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2328/2010p - pubb. 01/07/2007

.

Tribunale Udine, 21 Maggio 2010, n. 0. .


Fallimento – Giudice delegato – Determinazione della quota di reddito da destinare alla procedura – Minimo socialmente adeguato.



Il giudice delegato, ai fini della determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve individuare una misura intermedia fra il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall’art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori. (Giovanni Canino) (riproduzione riservata)