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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23202 - pubb. 11/02/2020.

Il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno anche senza domanda di parte


Cassazione civile, sez. VI, 24 Gennaio 2020, n. 1636. Pres. Frasca. Est. Rossetti.

Risarcimento del danno - Liquidazione in via equitativa del danno in primo grado od in appello - Domanda di parte - Necessità - Esclusione


Il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello. (massima ufficiale)

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