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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23198 - pubb. 11/01/2019.

Concordato preventivo dell’imprenditore defunto


Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 1979. Pres. Vigorita. Est. Scanzano.

Imprenditore defunto - Proposta di concordato nei confronti di tale imprenditore - Presentazione dopo un anno dal decesso - Inammissibilità - Prosecuzione dell'impresa individuale o collettiva da parte dell'erede o degli eredi dell'imprenditore - Irrilevanza - Istanze di fallimento o di liquidazione della eredità beneficiata - Ininfluenza

Proposta di concordato presentata dagli eredi dopo un anno dal decesso del debitore - Declaratoria di inammissibilità e contestuale dichiarazione di fallimento degli eredi quali soci di fatto subentrati nella gestione dell'impresa - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato - Proponibilità


L'ammissibilita della proposta di concordato preventivo, nei confronti di un imprenditore defunto, postula l'assoggettabilita del medesimo a declaratoria di fallimento, e, pertanto, va esclusa in ipotesi di decorso di oltre un anno dal decesso (artt 10 ed 11 del RD 16 marzo 1942 n 267). Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'impresa venga proseguita, in Forma individuale o collettiva, dall'erede o dagli eredi del defunto, atteso che il concordato, come il fallimento, riguarda l'imprenditore e non l'impresa, ne per il caso in cui siano state gia avanzate istanze di fallimento da parte dei creditori, od istanze di liquidazione dell'eredita beneficiata, ai sensi dell'art 500 cod civ, trattandosi di fatti non interruttivi del predetto termine annuale.

Il decreto con il quale il tribunale dichiari l'inammissibilita della proposta di concordato, presentata dagli eredi per conto dello imprenditore defunto, sotto il profilo del decorso di oltre un anno dal decesso del debitore, e della conseguente non assoggettabilita del medesimo ad alcuna procedura concorsuale, e contestualmente dichiari il fallimento di detti eredi, quali soci di fatto subentrati nella gestione dell'impresa, e impugnabile, quanto alla prima parte, con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione, atteso che detta declaratoria d'inammissibilita della proposta di concordato integra un provvedimento autonomo, i cui vizi non sono denunciabili in Sede di opposizione al fallimento degli eredi. (massima ufficiale)