Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23191 - pubb. 11/01/2019

Recesso del socio di società di persone cui non sia stata data pubblicità

Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 1999, n. 11045. Pres. Senofonte. Est. Adamo.


Soci a responsabilità illimitata - Estensione del fallimento - Recesso del socio prima del fallimento - Omessa pubblicità - Conseguenze



Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, secondo comma cod.civ., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'articolo 147 legge fall. ne' assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento è ancora in atto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -

Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20.1.1983 Mario Z. esponeva che in data 1.12.1980 era stata costituita la società FAMAR 80 di G. Mirella & c s.n.c. della quale facevano parte oltre ad egli stesso Mirella G. e Pier Luigi F..

L'attività sociale non si era svolta nel modo desiderato, per cui aveva più volte richiesto agli altri soci di poter recedere dalla società, senza ottenere alcuna risposta.

Successivamente era venuto a sapere che l'attività sociale era di fatto cessata ed i macchinari erano stati trasferiti in altra sede. Chiedeva pertanto al Tribunale di Novara che fosse accertato il suo recesso dalla società per giusta causa.

Con autonoma citazione Mario Z. proponeva opposizione avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, sentenza pronunziata a seguito della dichiarazione di fallimento della FAMAR 80 di G. Mirella & c s.n.c., quale socio illimitatamente responsabile.

Riuniti i giudizi il Tribunale di Novara con sentenza in data 17.2/21.7.1994, respingeva tutte le domande avanzate da Mario Z..

Avverso tale sentenza proponeva appello lo Z. lamentando che il Tribunale di Novara:

a) non aveva validamente interpretato la lettera raccomandata del 17. 7. 1982, contenente dichiarazione di recesso;

b) aveva ritenuto il recesso inopponibile ai terzi;

c) aveva ritenuto la questione relativa al recesso assorbita nell'inopponibilità del recesso stesso ai terzi.

Con sentenza in data 17.5/16.9.1996 la Corte di Appello di Torino respingeva l'appello.

Ricorre per cassazione Mario Z., con ricorso fondato su tre motivi, illustrato con memoria.

Non svolgono attività le controparti.


Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c., deduce omessa e comunque insufficiente motivazione in ordine alla reiezione della domanda di accertamento del recesso. Al riguardo lamenta che pur essendo stata formulata esplicita domanda di accertamento dell'avvenuto recesso la Corte di merito ha omesso di pronunziare sulla domanda medesima, benché fosse evidente l'interesse di esso ricorrente ad ottenere una pronunzia sul punto relativo al profilo sostanziale dello scioglimento del rapporto sociale.

Profilo non superato ed assorbito dall'eventuale inefficacia relativa dello scioglimento del vincolo sociale rispetto ai terzi. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2290 e 2300 c.c., e 5, 147 e 148 L.F. nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che la finalità dell'art. 2290 c.c. è quella di garantire i terzi di buona fede con il patrimonio del socio, e tale finalità non resta elusa nell'ipotesi di recesso del socio, non pubblicizzato con mezzi idonei, posto che in tal caso non viene meno il diritto dei terzi stessi di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio del socio receduto, fermi restando gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale.

Secondo l'assunto del ricorrente inoltre alla disciplina dettata dall'art. 2290 c.c. si affianca, mantenendo propria autonomia, la disciplina prevista dall'art 147 L.F., nel senso che se è conseguenziale l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, tale estensione non può applicarsi in via analogica a coloro che pur essendo illimitatamente responsabili, non siano più soci al momento della dichiarazione di fallimento, sempre che lo stato di insolvenza non fosse insorto allorché il recesso non era stato ancora dichiarato.

La dichiarazione di fallimento pertanto non poteva prescindere dall'accertamento del rapporto fra recesso ed insolvenza. Con il terzo motivo infine rileva, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 147 R.D n 267/1942, posto che essendo il recesso avvenuto ben oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, non si doveva procedere alla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.

Precisa al riguardo lo Z. che nel corso del giudizio di merito è stato totalmente omesso ogni accertamento in ordine all'avvenuto recesso ed alla sua data, essendo stato tale accertamento assorbito nella considerazione della sua inopponibilità ai terzi. Il primo motivo del ricorso è fondato e va pertanto accolto. Invero la Corte territoriale dopo avere precisato all'inizio della motivazione che con il primo motivo di appello lo Z. aveva dedotto che il Tribunale di Novara non aveva validamente interpretato la lettera di recesso del 17.7.1982, non ha poi esaminato la relativa censura, ritenendola assorbita nell'inopponibilità del recesso stesso ai terzi, per difetto della necessaria pubblicità.

La riportata decisione della Corte di merito è errata in diritto considerato che l'art. 2290 c.c., nel ritenere inopponibile ai terzi il recesso, non portato a conoscenza all' esterno della società con mezzi idonei, non esclude che il recesso stesso possa produrre i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci, per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale.

Consegue che non incidendo il difetto di pubblicità sulla validità del recesso, nei limiti su precisati, ma solo sulla sua opponibilità ai terzi, era obbligo della Corte di Appello procedere all'esame della censura dedotta nei motivi di appello, al fine di accertare l'esistenza in fatto del preteso recesso e la sua validità in diritto.

Il primo motivo va pertanto accolto e l'impugnata sentenza va cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'accertamento dell'esistenza del recesso e della sua validità.

Infondati al contrario devono ritenersi il secondo e terzo motivo del ricorso che vanno partitamente esaminati.

In relazione al secondo motivo si osserva che è noto il contrasto esistente in dottrina riguardo alla possibilità di assoggettare al fallimento in estensione il socio uscente o receduto, ritenendosi da alcuni autori che tale assoggettamento non sia possibile posto che l'art. 2290 c.c. fa esclusivo riferimento ad una responsabilità sostanziale dei soci, prescindendo dal loro fallimento, e l'art. 147 L.F. riguarda i soggetti che siano soci al momento della dichiarazione di fallimento, e da altri, al contrario, che tale estensione sia ipotizzabile non costituendo l'art. 147 L.F. norma eccezionale, riconducendo però alcuni di questi autori la possibilità della declaratoria di fallimento nei limiti temporali di cui all'art. 10 L.F o subordinandola all'accertamento dello stato di insolvenza della società al momento del recesso.

Il riportato contrasto dottrinale che ha trovato echi anche in campo giurisprudenziale ( vedi Cass.civ. 22.11.1973 n 3154 ), non rileva tuttavia in riferimento al caso in esame, in relazione al quale è rimasto accertato in fatto che il recesso operato dallo Z., se validamente manifestato, - come dovrà accertare la Corte di merito con il giudizio di rinvio, - certamente non è stato portato a conoscenza dei terzi, talché si pone il problema degli effetti che tale omissione produca ai sensi sia dell'art. 2290 II comma c.c che dell'art. 2300 III comma c.c., i quali prevedono rispettivamente che il recesso del socio e la modifica dell'atto costitutivo, che è un effetto del recesso, non siano opponibili ai terzi se non resi pubblici nei modi dai due articoli indicati.

Ciò in base al generale principio dell'affidamento per cui alla situazione apparente, determinata dalla condotta del singolo, devono poi ricollegarsi effetti sostanziali in favore di chi dell'apparenza si sia incolpevolmente fidato.

In base a tali considerazioni e principalmente al principio dell'affidamento, deve ritenersi che il socio receduto senza pubblicità alcuna che proietti all'esterno il recesso, non possa sfuggire al fallimento in estensione, considerato che solo il fallimento garantisce ai creditori il rispetto della par condicio, non raggiungibile con le procedure esecutive individuali, e che non sussiste alcuna norma di legge che escluda la possibilità della pronunzia di fallimento in estensione.

Invero mentre l'art. 147 L.F. stabilisce quale principio generale che il fallimento della società di persone comporta necessariamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, l'art. 2290 I comma c.c. tempera indirettamente tale principio, nel senso che limita la responsabilità del socio recedente al momento del fallimento, a condizione però che di tale recesso sia stata data adeguata pubblicità, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo stesso.

Ne consegue che qualora il recesso non sia in alcun modo pubblicizzato, come nella specie, non è opponibile ai terzi, in base all'art. 2290 II comma c.c., con ciò intendendosi che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario e non è quindi idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 L.F. (in senso conforme Cass. civ. 15.11.1960 n 3059; Cass. civ. 7.4.1972 n 1036; contra Cass. civ.18.3.1966 n 765 ) Deve quindi escludersi che le previsioni contenute negli artt. 2290 II comma e 2300 III comma c.c. e nell'art. 147 L.F. operino su due piani diversi, come sostenuto dal ricorrente, posto che al contrario gli effetti di cui all'art. 147 L.F. si concretizzano sempre, nel caso di socio receduto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2290 II comma c.c. e 2300 III comma c.c., in conseguenza appunto della tutela dell'affidamento che comporta l'inopponibiltà ai terzi del recesso non adeguatamente pubblicizzato. Il secondo motivo va quindi respinto.

Parimenti infondato è poi anche il terzo motivo.

Si possono qui richiamare le argomentazioni già svolte in precedenza, in ordine all'inopponibilità del recesso non pubblicizzato ai terzi e quindi anche al fallimento, per cui essendo il recesso stesso inefficace nei confronti dei terzi fino alla sua pubblicizzazione, nei modi previsti rispettivamente dagli artt. 2290 II comma e 2300 III comma c.c., irrilevante diventa il termine di cui all'art. 10 L.F., nell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12.3.1999 n 66, posto che nella specie il rapporto societario, per quanto rileva nei confronti dei terzi è ancora in atto, non essendo opponibile agli stessi il recesso operato.

Analoghe considerazioni vanno poi fatte in relazione allo stato di insolvenza della società, all'atto del recesso dello Z., considerato che tale accertamento sarebbe stato rilevante, così come il decorso dell'anno prima della dichiarazione del fallimento, qualora il recesso fosse stato adeguatamente pubblicizzato, ipotesi come su precisato non ricorrente nella specie.

Pertanto anche il terzo motivo va respinto.

La causa va quindi rinviata alla Corte d'Appello di Torino, - che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, - per il solo esame del punto in precedenza precisato.

 

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, respinge il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa l'impugnata sentenza, limitatamente al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Torino, diversa sezione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3.maggio.1999 Depositata in cancelleria il 5 ottobre 1999.