Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23188 - pubb. 11/01/2019

Estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile

Cassazione civile, sez. I, 06 Ottobre 2000, n. 13322. Pres. Olla. Est. Proto.


Estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile oltre il termine annuale ex art. 10 legge fall. - Illegittimità - Fondamento



L'estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile è ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale di cui agli artt. 10 ed 11 della legge fallimentare, realizzandosi, in caso contrario (e, cioè, nella ipotesi in cui si ritenesse legittima l'estensione del fallimento del socio anche oltre il predetto limite temporale, alla sola condizione che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso), una inaccettabile disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente responsabile di una società di persone. (Cfr. Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - rel. Consigliere -

Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A


Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 15-19 luglio 1996 il Tribunale di Cosenza dichiarò il fallimento della società di fatto "Discount A.R. di L. Gina", e dei soci illimitatamente responsabili, L. Gina, S. Carmela e Francavilla Francesco. Con atto notificato il 30 luglio 1996 la L., quale rappresentante della società di fatto, il S. ed il Francavilla convennero in giudizio davanti allo stesso Tribunale la curatela fallimentare, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, con le conseguenti statuizioni in ordine alla domanda di concordato preventivo. In via subordinata chiesero che fosse estromesso dal fallimento il Francavilla. A sostegno della domanda addussero che la società era stata dichiarata fallita per il mancato adempimento, di ordine formale, della iscrizione nel registro delle imprese, pur avendo essa esteriorizzato la propria attività, e che era stato erroneamente esteso, in violazione dell'art.10 l.fall., il fallimento al Francavilla, receduto dalla società il 1^ febbraio 1995. Il curatore, costituitosi, contestò la fondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza 26 aprile 1997, rigettò l'opposizione.

2. La Corte d'appello di Catanzaro, adita dai soccombenti in sede di impugnazione, nel contraddittorio con la curatela fallimentare, confermò la decisione di primo grado, osservando:

- che l'iscrizione della società nel registro dell'impresa è condizione di ammissibilità dell'accoglimento della proposta di concordato preventivo;

- che, nella specie, lo stato di insolvenza della società era comprovato dai numerosi ricorsi per la dichiarazione di fallimento, presentati dai - creditori per crediti non contestati e di rilevante entità;

- che ben poteva essere dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile, anche se receduto dalla società da oltre un anno, risultando nella fattispecie che lo stato di insolvenza della società fallita si era manifestato in epoca anteriore alla data del recesso del Francavilla, risalente al primo febbraio 1995.

3. Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi Gina L., quale socia e legale rappresentante della s.d.f. Discount AR di L. Gina, S. Carmela e Francesco Francavilla. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

Le parti hanno depositato memorie.


Motivi della decisione

1. Col primo motivo si denunciano la carenza motivazionale della sentenza impugnata e la falsa applicazione dell'art.160 l.fall. I ricorrenti deducono che la Corte d'appello - affermando che l'iscrizione nel registro delle imprese è condizione per ammettere l'imprenditore alle procedure concorsuali minori - non avrebbe considerato che anche gli imprenditori di fatto rientrano nel campo di applicazione della norma, quando essi, come nella fattispecie, abbiano esteriorizzato il loro modus operandi in tutti i rapporti imprenditoriali ed intercommerciali.

1.1 Il motivo è inammissibile nella parte in cui si denuncia il difetto di motivazione, in quanto la censura non è sostenuta da alcuna argomentazione; ne', d'altronde, sarebbe configurabile un vizio di motivazione laddove si invochi, come nella prospettazione dei ricorrenti, la mera applicazione di principi giuridici. 1.2. È infondato nella parte in cui si denuncia la violazione di legge.

La sentenza impugnata è, infatti, conforme all'indirizzo ripetutamente espresso sulla questione da questa Corte, che ha escluso l'assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo (e a quella di amministrazione controllata) delle società di fatto, per carenza del requisito della iscrizione dell'ente al registro delle imprese (Cass.6 marzo 1993, n. 2747; Cass.26 gennaio 1990, n. 461 e Cass.27 ottobre 1982, n. 5619). Si è rilevato, al riguardo (sent. 2747/93), che l'inequivoco precetto normativo dell'art.160 n.1 l.fall., che esige l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, richiamato dal successivo art.162 ai fini dell'ammissibilità della proposta, è un dato insuperabile, che evidenzia l'intento del legislatore di limitare l'ammissione alle procedure minori agli imprenditori che, assolvendo gli adempimenti formali predisposti a garanzia dei terzi, consentano a questi la conoscenza e il controllo della gestione dell'attività commerciale dell'impresa. Le condizioni fissate dalla legge postulano cioè che fin dall'inizio si conosca il soggetto che in epoca non sospetta abbia posto in essere i meccanismi predisposti a tutela dell'affidamento.

Nè rileva che i ricorrenti abbiano (o non) sempre esteriorizzato il loro modus operandi, perché (anche a prescindere dall'apoditticità e genericità dell'assunto) il legislatore ha voluto limitare l'ammissione alla procedura agli imprenditori che siano stati rispettosi del sistema di pubblicità legale predisposto normativamente (v.D.P.R.7 dicembre 1995, n.581, recante il regolamento di attuazione dell'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 in materia di istituzione del registro delle imprese) e delle regole sulla tenuta delle scritture contabili, così da consentire di ricostruirne agevolmente, in una situazione di trasparenza, le vicende più recenti.

2. Col secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt.147 e 10 l.fall. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto estensibile il fallimento delle società personali ai soci receduti oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento sociale, senza prendere in considerazioni le argomentazioni contrarie a tale principio da essi svolte. Aggiungono che nel sistema fallimentare non sarebbe rinvenibile una norma sui termini entro i quali siano fallibili soggetti che non rivestano più la qualità di soci; ma che all'interno del sistema sarebbe possibile rinvenire una serie di norme secondo cui non sempre il socio receduto fallisce con la società cui partecipava, specie nei casi in cui il recesso si sia manifestato da oltre un anno.

2.1. La censura è sostanzialmente fondata.

2.2. La sentenza impugnata, muovendo dalla premessa, accertata in sede di dichiarazione di fallimento (15-19 luglio 1996) e non contestata nella pregressa fase del giudizio, che lo scioglimento del vincolo sociale tra la società e il Francavilla (effettuato tramite cessione della quota societaria), risaliva al primo febbraio 1995, ha affermato che ben poteva essere dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile, receduto da oltre un anno, in quanto nella specie era comprovato che lo stato di insolvenza della società era antecedente alla data del recesso, alla stregua delle numerose istanze di fallimento per crediti non contestati e di rilevante entità, risalente ad epoca assai precedente alla cessazione del rapporto sociale.

2.3. I principi applicati alla fattispecie sono conformi ai criteri interpretativi enunciati da questa Corte con orientamento risalente (sent. 165/1962) e confermato costantemente (sent. 1221/1977, 6934/1983, 6087/1986, 7385/93). Secondo questi criteri, l'estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto, è svincolata dal termine annuale stabilito dall'art.10 l.fall., ed è soggetta al solo limite che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte dalla medesima prima del recesso del socio.

Si è, infatti, rilevato che la disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale si fonda su elementi ed esigenze diverse da quelli che connotano le società ed il socio illimitatamente responsabile. Sicché quest'ultimo, intimamente coinvolto nelle vicende societarie, non può pretendere, in quanto individuo, di porsi fuori del quadro normativo che concerne le società (cfr.sent. 7385/93, cit.). 2.4. Sul problema è intervenuta recentemente, in sede di verifica della legittimità costituzionale della norma, il giudice delle leggi, che, riconsiderando la soluzione già adottata nel passato (ordinanza del 26 luglio 1988, n. 919), ha dichiarato non fondata (sentenza 12 marzo 1999, n. 66) la questione dell'art.147 l.fall., in relazione agli artt.10 e 11 l.fall., sollevata in riferimento all'art.3 Cost., se interpretata nel senso che, a seguito del fallimento della società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto al quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale, può essere dichiarato solo entro il termine, fissato dagli artt.10 e 11 l.fall., di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

Secondo la Corte costituzionale, è, infatti, possibile attribuire alla norma in esame un'interpretazione diversa da quella che si è affermata nella giurisprudenza di legittimità e di merito;

un'interpretazione cioè egualmente compatibile con il testo e la ratio della disposizione denunciata, ma anche coerente con il rispetto dei principi costituzionali e, perciò, da preferire ad ogni altra. Ha considerato che l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato postula, in applicazione del principio generale di certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento. E che tale limite, non risultando dall'art.147, deve essere rinvenuto all'interno del sistema della stessa legge fallimentare, e, precisamente, nella norma dettata dagli artt.10 e 11 che, in considerazione della sua ratio, correlata all'esigenza di tutela dei creditori ma anche all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, assume una portata generale e consente, quindi, di circoscrivere in un anno il termine entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore cessato. 2.5. Il Collegio ritiene corretta l'interpretazione accolta dalla Consulta, oggi recepita anche dal legislatore nella nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria (art.23, comma 2, d.lg.8 luglio 1999, n. 270), e rileva che ragioni di coerenza ed il principio di unità sistematica dell'ordinamento portano a privilegiare l'unico significato che è possibile attribuire alla norma, interpretata in funzione adeguatrice e di armonica integrazione con il precetto dell'art.3 della costituzione. È, infatti, evidente, alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza già richiamata dalla Consulta, che l'interpretazione tradizionale dell'art.147 determinerebbe una inaccettabile disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale cessato (o defunto) ed il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, rispetto al quale sia venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale. Invero, il primo potrebbe essere dichiarato fallito solamente entro l'anno dalla cessazione dell'attività di impresa, ed il secondo resterebbe assoggettabile alla procedura concorsuale senza alcun limite temporale, anche quando, come nella fattispecie in esame, sia stato determinato il dies a quo dal quale sia iniziato a decorrere il termine stabilito dall'art.147 per la dichiarazione di fallimento.

2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte il motivo deve essere, quindi, accolto.

3. Resta assorbito l'esame del terzo motivo, con cui si contesta che le obbligazioni del Francavilla potessero essere considerate espressione dell'insolvenza dell'impresa.

4. In conclusione, deve essere rigettato il primo ed accolto il secondo motivo del ricorso. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384, primo comma, c.p.c., con la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata a carico del socio receduto, Francesco Francavilla. Secondo il principio della soccombenza la società di fatto e i singoli soci, L. Gina e S. Carmela, vanno condannati al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio, relativamente al rapporto processuale instauratosi tra la curatela fallimentare ed il Francavilla.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e dichiara assorbito il terzo motivo. Decidendo nel merito, revoca la sentenza dichiarativa di fallimento del socio receduto, Francesco Francavilla. Compensa le spese dell'intero giudizio relativamente al rapporto processuale tra Francavilla Francesco e la curatela fallimentare. Condanna la società di fatto e i singoli soci, L. Gina e S. Carmela, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; spese che liquida in complessive lire 4.220.000, di cui lire 4 milioni per onorario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 18 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2000.