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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23150 - pubb. 04/02/2020.

Atto di pignoramento e cessione del credito con data certa anteriore, opponibilità al creditore pignorante


Tribunale di Pordenone, 28 Dicembre 2019. Est. Petrucco Toffolo.

Atto di cessione di credito futuro – Art. 2914 c.c. – Pignoramento – data certa – Opponibilità al creditore pignorante

Atto di cessione di credito futuro – Data certa – Forma dell’accettazione libera

Atto di cessione di credito futuro – Data certa – Opposizione di terzo all’esecuzione – Sospensione


A norma dell’art. 2914 c.c., comma 1, n. 2, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, e per l’art. 1265 c.c. l’efficacia della cessione riguardo ai terzi (tale deve considerarsi il creditore pignorante) richiede la certezza della data dell’atto di cessione, e non d’altro; vero è che nel caso dei crediti futuri l’efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria, e che l’effetto traslativo del credito si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza; tuttavia, tale effetto è sottratto alla disponibilità delle parti, e per esso non si pone un problema di opponibilità ex art. 2914 c.c.

L'accettazione della cessione del credito è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco.

Qualora il terzo opponente (cessionario del credito) produca comunicazione - inviatagli tramite raccomandata a.r. avente data certa anteriore al pignoramento – con la quale la creditrice cedente gli ha ceduto il credito fatto oggetto di pignoramento, si deve ritenere provata l’accettazione da parte della debitrice dell’intervenuta cessione, con conseguente sospensione del pignoramento notificato. (Daniel Polo Pardise) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Daniel Polo Pardise


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